Tribunale di Modena in merito all’inammissibilità della richiesta di omologazione di un accordo di mediazione ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 28/2010.


SCARICA DECRETO TRIBUNALE DI MODENA – N. R.G. 00004475/2024 DEL 08/11/2024 PUBBLICATO IL 08/11/2024 – TRIBUNALE DI MODENA

TRIBUNALE DI MODENA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Presidente f.f. dott. Riccardo Di Pasquale
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. r.g. 4475/2024 promosso da:
(C.F. con il patrocinio dell’avv. MARCHI ALBERTO e dell’avv. CUMINO PAMELA
ricorrente
La società ricorrente ha chiesto che a norma dell’art. 12 D.Lgs. n. 28/2010, l’Ill.mo Presidente del Tribunale di Modena voglia omologare il predetto Accordo di Conciliazione allegato al Verbale del giorno 5.10.2020 sottoscritto innanzi alla Camera di Commercio di Modena tra la società con sede legale in Via Gorizia n.3 a Bergamo, (C.F. e P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore e la società con sede legale a Mirandola (MO) in Via Carreri n.16 (C.F. e P.I.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore.
L’istanza è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Si tratta di accordo raggiunto in sede di mediazione tra le due società di cui sopra, assistite dagli avvocati: accordo sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati (doc. 7).
L’art. 12 comma 1 del dlgs 28 del 2010 prevede che detto accoro, stipulato con l’assistenza di difensori, “costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.”
E’ quello che è avvenuto nel caso in esame, in cui la soc. ha notificato alla soc. atto di precetto appunto in forza di tale titolo esecutivo (doc. 9). Atto opposto da quest’ultima società (doc. 10). Ed all’esito di tale opposizione è stata emessa dal Tribunale di Modena sentenza n. 745/2023 pubblicata l’8.05.2023, con la quale si “dichiara la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esecutivo” (doc. n. 13). Controparte_1 P.IVA_1
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Ora la soc. chiede al Presidente di Tribunale di Modena di omologare il predetto accordo.
Richiesta in contrasto con la sopra richiamata previsione normativa di cui al comma 1 dell’art. 12 citato.
Il comma 1 bis del citato art. 12 prevede infatti l’omologazione dell’accordo allegato al verbale, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico, “in tutti gli altri casi”. E dunque nei casi diversi da quelli previsti dal comma 1 in cui l’efficacia esecutiva consegue ex lege.
La richiesta di omologazione è dunque nel caso in esame inammissibile.
La soc. dovrà valutare se eventualmente munirsi di altro titolo esecutivo, di natura giudiziale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Si comunichi.
Modena, il 8/11/2024
il Presidente f.f.
dott. Riccardo Di Pasquale

Di seguito un riassunto schematico dei punti salienti:

1. Oggetto della richiesta:

  • La società ricorrente ha richiesto l’omologazione di un accordo di mediazione raggiunto e sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati.

2. Base normativa:

  • Art. 12, comma 1, D.Lgs. 28/2010:
    Un accordo di mediazione sottoscritto con l’assistenza di avvocati costituisce titolo esecutivo, senza necessità di omologazione, purché gli avvocati attestino la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
  • Art. 12, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010:
    Prevede l’omologazione da parte del presidente del tribunale solo nei casi in cui l’accordo non sia già titolo esecutivo ex lege.

3. Motivi dell’inammissibilità:

  • Nel caso specifico, l’accordo è stato già utilizzato come titolo esecutivo ed è stato oggetto di opposizione giudiziale. La sentenza n. 745/2023 del Tribunale di Modena ha sospeso l’efficacia esecutiva del titolo.
  • La richiesta di omologazione non è ammissibile perché l’accordo sottoscritto con l’assistenza degli avvocati è già titolo esecutivo secondo il comma 1 dell’art. 12 e non rientra nelle casistiche previste dal comma 1-bis.

4. Conclusione del tribunale:

  • La società ricorrente dovrà eventualmente procurarsi un diverso titolo esecutivo di natura giudiziale.
  • Il ricorso è dichiarato inammissibile.

5. Dispositivo finale:

  • P.Q.M.:
    Dichiara inammissibile il ricorso.
    Dispone la comunicazione del provvedimento.

Implicazioni Pratiche

Questo decreto chiarisce che:

  1. Un accordo di mediazione assistito dagli avvocati e conforme alle norme può essere utilizzato come titolo esecutivo senza passare dall’omologazione.
  2. La richiesta di omologazione è ammissibile solo nei casi in cui l’accordo non abbia già efficacia esecutiva ex lege.
  3. Se l’accordo perde efficacia esecutiva (come nel caso in esame, a seguito di opposizione giudiziale), occorre acquisire un diverso titolo esecutivo.