Regolamento di Procedura per la Mediazione
(Secondo Delibera del 15/11/2023.)
Redatto in conformità all’Articolo 22 del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150
Articolo 1: Applicazione del Regolamento………………………………………………………….2
Articolo 2: Organi………………………………………………………………………………………2
Articolo 3: Il Responsabile dell’Organismo………………………………………………………….2
Articolo 4: La Segreteria……………………………………………………………………….pag. 3
Articolo 5: Avvio della Mediazione…………………………………………………………….pag. 4
Articolo 6: Luogo e modalità di svolgimento della Mediazione…………………………………pag. 5
Articolo 7: Svolgimento della Mediazione in Modalità Telematica…………………………..pag. 6
Articolo 8: Obblighi di Riservatezza………………………………………………………….pag. 19
Articolo 9: Nomina del Mediatore…………………………………………………………………20
Art. 10: Formula di Nomina del Mediatore ex art. 14, co. 2, lett. a), del decreto legislativo…….23
Art. 11: Ulteriori impegni a cui si obbliga il Mediatore e le Parti………………………………..24
Articolo 12: Svolgimento del Primo Incontro e Poteri del Mediatore……………………………25
Articolo 13: Svolgimento della Procedura di Mediazione e Poteri del Mediatore………………..25
Articolo 14: Presenza delle Parti e Loro Rappresentanza…………………………………………27
Articolo 15: Nomina del Consulente Tecnico in Mediazione……………………………………..28
Art. 16: Tabella delle Spese di Mediazione………………………………………………………..28
Articolo 17: Diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione…………………………30
Articolo 18: Sospensione o Cancellazione dell’Organismo nel corso della mediazione…………30
Articolo 19: Metodi Valutazione della qualità e dell’efficacia delle procedure offerte dall’organismo e la loro illustrazione………………………………………………………………..31
Articolo 20: Trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell’ambito dell’attività di mediazione……………………………………………………………………………………….32
Articolo 21: Conclusione della Mediazione………………………………………………………..32
Articolo 22: Mancato Accordo……………………………………………………………………33
Articolo 23: Responsabilità delle Parti…………………………………………………………….33
Articolo 24: Interpretazione ed Applicazione delle Norme……………………………………….34
Articolo 25: Legge Applicabile……………………………………………………………………..34
Allegati
Codice Etico
Allegato sulle Indennità
Scheda di Valutazione
Articolo 1: Applicazione del Regolamento
- Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del D.M. 150/2023 del 24/10/2023) delle controversie, gestite da Mediacon s.r.l. (“Mediacon s.r.l.” ovvero l’“Organismo”) che le Parti intendono risolvere in via bonaria.
- Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate da Mediacon s.r.l. riguardanti controversie nazionali. Per le controversie internazionali, potrebbero essere soggette ad altro regolamento, d’intesa tra l’Organismo e le Parti.
- Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, con accordo scritto delle parti. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell’articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell’articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010 non è soggetto a sospensione feriale. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al punto 1. b. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede, la data e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell’organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Dal momento in cui la comunicazione di cui al punto che precede perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all’altra parte la domanda di mediazione già presentata all’organismo di mediazione, fermo l’obbligo dell’organismo di procedere alle suddette comunicazioni.
Articolo 2: Organi
1. Ai fini della gestione dell’Organismo e delle procedure alternative da esso amministrate, vengono istituiti i seguenti organi:
- Il Responsabile dell’Organismo;
- Una Segreteria con Responsabile formato ad hoc.
Gli organi sopra elencati sono incaricati di supervisionare le attività dell’Organismo e di gestire le procedure alternative sotto la sua amministrazione.
Articolo 3: Il Responsabile dell’Organismo
1. L’Amministratore e Rappresentante legale pro tempore della “Mediacon S.r.l.” (di seguito denominato “Amministratore”) nomina un Responsabile dell’Organismo con la qualifica di Mediatore per la gestione dello stesso. La durata della carica del Responsabile dell’Organismo è di tre anni, rinnovabile, e può essere revocata per gravi motivi.
2. Il Responsabile dell’Organismo, previa consultazione dell’Amministratore, si occupa dell’organizzazione e della gestione dell’Organismo; definisce i requisiti e seleziona i Mediatori secondo criteri rispettosi delle loro specifiche competenze professionali; nomina o sostituisce il Mediatore seguendo la procedura indicata per gestire ciascuna procedura conciliativa. È responsabile della tenuta e dell’aggiornamento degli elenchi dei Mediatori, nonché di tutte le altre mansioni attribuitegli dal presente Regolamento.
3. Il Responsabile dell’Organismo ha anche il compito di provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, agendo per analogia e conformemente ai principi che ispirano l’intero Regolamento, nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 4: La Segreteria
1. La Segreteria gestisce il servizio di mediazione ed è adeguatamente preparata a tale scopo.
2. La Segreteria, composta da un Segretario/a nominato/a dall’Amministratore, può essere coadiuvata da massimo due persone con compiti operativi ed ha sede presso l’ufficio mediazioni dell’Organismo.
3. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D. Lgs. 28/2010, coloro che operano nell’Organismo, riguardo ad ogni singolo procedimento di mediazione, sono tenuti all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni ed alle informazioni acquisite durante il procedimento stesso.
4. La Segreteria mantiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con annotazioni relative al numero progressivo, ai dati identificativi delle parti, all’oggetto della questione inerente la mediazione, al Mediatore designato, alla durata del procedimento, al valore ed all’esito.
5. La Segreteria forma il fascicolo del procedimento, annotando l’istanza nel registro apposito, anche telematico, e verifica:
a. La conformità dell’istanza di mediazione ai requisiti formali del regolamento, annotandola nel registro apposito;
b. La sottoscrizione da parte del Mediatore designato della dichiarazione di indipendenza ed imparzialità, come previsto dall’art. 14, comma 2, lett. A del D. Lgs. 28/2010;
c. Il pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione del primo incontro, nonché delle ulteriori spese di mediazione secondo la Tabella A dell’art. 31 del D.M. 150/2023, se la mediazione dovesse proseguire oltre il primo incontro.
6. La Segreteria comunica, nel più breve tempo possibile e con una forma che comprovi la ricezione (raccomandata A/R, PEC, fax, e-mail):
a. Alla/e parte/i istante/i: il nome del Mediatore designato, la data, il luogo dell’incontro di mediazione ed un preventivo delle ulteriori spese di mediazione in caso di prosecuzione oltre il primo incontro;
b. Alla/e parte/i invitata/e alla mediazione: copia dell’istanza di mediazione, il nome del Mediatore designato, il preventivo delle spese di avvio e delle spese di mediazione del primo incontro, nonché delle ulteriori spese di mediazione in caso di prosecuzione, la data ed il luogo dell’incontro di mediazione, con invito a comunicare l’adesione entro 5 giorni dalla data dell’incontro tramite un apposito modulo, ed a partecipare personalmente al procedimento.
7. La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D. Lgs. n. 28/2010.
8. Le parti che partecipano al procedimento di mediazione hanno il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati nelle sessioni comuni e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nella propria sessione separata.
Ciascuna parte può chiedere- mediante istanza contenente l’indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta- l’accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.
Articolo 5: Avvio della Mediazione
1. L’Istanza di mediazione deve essere presentata depositandola presso un organismo competente nel luogo in cui si trova il giudice territorialmente competente per la controversia. La predetta Istanza può essere depositata presso la Segreteria di una delle sedi di Mediacon s.r.l., regolarmente accreditate presso il Ministero della Giustizia, le cui informazioni sono disponibili nell’elenco sul sito del Ministero della Giustizia e sul sito di Mediacon s.r.l. (https://mediacon.org/le-nostre-sedi/), oppure tramite fax, e-mail o PEC.
2. Si precisa che per determinare la competenza territoriale si terrà conto della sede principale dell’Organismo o delle sue sedi secondarie che si trovino nell’ambito di qualsiasi Comune della circoscrizione del Tribunale territorialmente competente a conoscere della controversia, ferma restando la possibilità per le parti di derogare alla competenza territoriale come previsto dall’Articolo 4 del D. Lgs. 28/2010.
3. Nel caso in cui siano state presentate più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge presso l’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare la tempistica della domanda si fa riferimento alla data di deposito dell’istanza ed in caso di medesima data si fa riferimento all’orario.
4. La modulistica necessaria è disponibile sia online sul sito https://mediacon.org/istanza-di-mediazione/, sia in forma cartacea presso la Segreteria delle sedi di Mediacon s.r.l. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
• Il nome dell’Organismo di Mediazione Mediacon s.r.l.;
• Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e/o patrocinatori legali con cui effettuare le dovute comunicazioni;
• L’oggetto della questione relativa alla mediazione;
• Le ragioni della pretesa;
• Il valore della questione oggetto di mediazione individuato secondo i criteri stabiliti dal Codice di procedura civile. Per le questioni di valore indeterminato, indeterminabile o in caso di notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il valore di riferimento fino al limite di € 150.000 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se alla fine del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
Si applicano in ogni caso le previsioni di cui all’art. 29 del d.m. n. 150/2023.
5. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, con accordo scritto delle parti.
Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell’articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell’articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010 non è soggetto a sospensione feriale.
Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al punto 1.
6. Quando la domanda di mediazione è stata protocollata, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.
La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede, la data e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell’organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
Dal momento in cui la comunicazione di cui al punto che precede perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all’altra parte la domanda di mediazione già presentata all’organismo di mediazione, fermo l’obbligo dell’organismo di procedere alle suddette comunicazioni.
7. Le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche tramite modalità telematiche come descritto sul sito https://mediacon.org/, dove è possibile scaricare tutta la modulistica dalla pagina web https://mediacon.org/istanza-di-mediazione/.
Articolo 6: Luogo e modalità di svolgimento della Mediazione
1. Le mediazioni condotte da Mediacon S.r.l. avvengono presso le sedi accreditate, incluse la sede legale ed operativa sita in Casarano (LE), via Bruno Buozzi n. 10. È da precisare che la sede di svolgimento può essere derogata, così come previsto dall’Articolo 4 comma 1 del D. Lgs. 28/2010, solo con il consenso unanime delle Parti coinvolte, del Mediatore e del Responsabile dell’Organismo.
2. L’organismo può altresì avvalersi, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. t), del d.m. n. 150/2023, delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali ha raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.
3. Al fine di garantire una distribuzione equa degli incarichi tra i mediatori iscritti nei propri elenchi, l’Organismo Mediacon S.r.l. ha suddiviso gli elenchi in specializzazioni giuridiche ed ulteriori specializzazioni in materie non giuridiche.
Articolo 7: Svolgimento della Mediazione in Modalità Telematica
- Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica facendone esplicita richiesta all’Organismo, indicando la mail a cui trasmettere il link di collegamento. Attraverso questo link, le parti potranno accedere all’incontro all’ora prestabilita in una stanza virtuale accessibile apponendo il proprio nome e cognome, scegliendo poi l’opzione ospite ed eventualmente inserendo la password ricevuta sempre via email;
- Le parti faranno uso della piattaforma Webex, che non solo consente udibilità e visibilità simultanee, ma anche la condivisione di qualsiasi tipo di file utile alla mediazione e del verbale finale, generato in formato PDF nativo. Questo verbale verrà poi trasmesso a tutte le parti tramite il software Subscrivia, il quale nella parte sottoscritta descriveremo, firmato digitalmente nel rispetto del Codice di Amministrazione Digitale (C.A.D.) e conservato a norma. Il verbale completo di tutte le firme sarà poi trasmesso via PEC a tutti i partecipanti alla Mediazione.
- Le parti sono tenute a comunicare se dispongono o meno di firma digitale. Nel caso in cui non ne siano provviste, sarà compito dell’Organismo di Mediazione, tramite la Segreteria, fornire tutto il necessario per ottemperare alle disposizioni dell’art. 8 bis del D.Lgs. 28/2010 ed apporre ognuno la firma digitale sul file PDF nativo.
- Anche nel caso in cui la mediazione non sia condotta in modalità telematica, le parti hanno la possibilità, su richiesta anticipata via email o PEC, di svolgere uno o più incontri da remoto.
- Il servizio telematico di mediazione si inserisce e completa il più ampio servizio offerto dall’Organismo di Mediazione, rappresentando una modalità integrativa e complementare di fruizione del Servizio. Questo consente una gestione più flessibile e rapida della procedura.
- Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione.
- Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico
La mediazione telematica:
- il servizio messo a disposizione è semplice da utilizzare perché non richiede la configurazione di dispositivi o l’impiego di personale specializzato;
- è accessibile a chiunque possieda una posizione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio;
- permette agli utenti di gestire l’intera procedura di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell’organismo di mediazione;
- consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza;
- qualora l’utente non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà (con il consenso dell’altra parte) comunque recarsi presso la sede dell’organismo e collegarsi con l’ausilio di un referente dell’organismo.
- all’esito dell’incontro le parti potranno ricevere direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata (ed eventualmente successivamente presso il proprio domicilio) una copia del verbale attestante i termini e le condizioni dell’intesa raggiunta, ovvero la dichiarazione di mancato accordo durante il primo incontro ovvero di mancata accordo dopo due o più incontri;
- la sottoscrizione del verbale definitivo nativo pdf generato dal Mediatore deve avvenire, così come disposto dall’articolo 8 bis d. lgs. 28/2010 e s.m., con firma digitale di tutte le parti partecipanti al procedimento di mediazione nonché degli Avvocati che le assistono e dello stesso Mediatore.
Piattaforma on-line
L’Organismo assicura la procedura di mediazione attraverso una piattaforma integrata ad accesso riservato, specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico, denominata Webex e consiste in un servizio di web conferenza basato sulla piattaforma Cisco Webex, che consente di organizzare e svolgere riunioni nonché mediazioni e corsi di formazione via web, audio e video e condividere documenti dal proprio ufficio, da casa o in mobilità. Mediacon fornirà, tramite Webex, all’utente un invito alla partecipazione con link di collegamento alla riunione (username e password) con cui potrà accedere al servizio ed utilizzare il servizio Webex.
La piattaforma dell’Organismo è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.
Il riconoscimento delle credenziali consentirà agli utenti l’accesso in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard https) a ulteriore garanzia di riservatezza.
La dotazione infrastrutturale utilizzata per la connessione e per la gestione della piattaforma risiede in appositi server allocati in web farm che utilizzano policy di accesso controllato certificate da Enti riconosciuti a livello internazionale.
Le password sono archiviate in formato crittografato e non possono essere recuperate in alcun modo dagli utenti e dagli amministratori del sistema. In caso di smarrimento sarà possibile per gli utenti richiedere una nuova password di accesso.
8. Accesso riservato
L’accesso alla piattaforma è riservato ai soli utenti che presentano istanza di mediazione ed a coloro che aderiscono all’invito a partecipare, nonché al Mediatore incaricato. Le credenziali danno diritto all’accesso e consultazione delle informazioni legate alla sola mediazione in corso.
La procedura di assegnazione delle credenziali di accesso alla piattaforma comporta l’accettazione da parte degli utenti del presente regolamento che disciplina la riservatezza delle informazioni in qualsiasi formato (audio / video / testuali / grafico) obbligando contestualmente gli stessi a non divulgare a terzi tali dati.
L’iscrizione in piattaforma, conseguente all’Istanza di mediazione, potrà avvenire attraverso la Segreteria dell’Organismo.
L’utente dovrà confermare esplicitamente la procedura di registrazione on-line, garantendo altresì la correttezza dei dati forniti al momento della registrazione ed impegnandosi alla riservatezza delle credenziali ottenute con esplicita adesione al regolamento di mediazione.
Preliminarmente alla procedura di mediazione, o di un corso di formazione, sarà possibile usufruire di un servizio di assistenza dedicata finalizzato alla verifica preventiva di eventuali limitazioni di accesso ed alla risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, test consigliabile per garantire durante la procedura di mediazione o nello svolgersi di un corso di formazione la presenza delle sole parti accreditate (parti e mediatore durante la mediazione; formatore e discenti durante il corso di formazione).
Il processo di mediazione telematica, come anche la formazione telematica, avviene tramite “stanze virtuali” create ed abilitate ad hoc che consentono l’accesso in via telematica esclusivamente ai partecipanti ed al mediatore (durante la mediazione) , ai discenti ed al formatore durante i corsi: per quanto attiene la mediazione è lasciata facoltà al mediatore di rivolgersi a tutte le parti coinvolte, oppure privatamente ad ognuna delle predette parti; mentre durante i corsi di formazione sarà il formatore ad interloquire dando la possibilità di fare interventi e domande ai discenti. Da quanto detto si evince che anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee è garantita quindi l’assoluta riservatezza delle informazioni.
9. Procedura di mediazione telematica
Ogni singola fase dello svolgimento della procedura di mediazione telematica, dal primo incontro fino all’accordo finale o comunque al verbale di conclusione della mediazione, avviene on-line attraverso l’utilizzo della piattaforma https://www.webex.com/it/index.html e secondo una procedura controllata e riservata.
Il dialogo fra le parti, facilitato dal Mediatore, avviene all’interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di “stanze virtuali” riservate, in modalità audio/video corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell’intero procedimento di mediazione.
Il sistema di videoconferenza ed in particolare le “stanze virtuali” messe a disposizione del Mediatore e delle parti, adotta le medesime politiche di sicurezza, integrità e riservatezza adottate per la gestione della piattaforma.
Il Mediatore, quindi, può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti.
Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il Mediatore in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest’ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla parte invitata.
10. Verbale di mediazione – Sottoscrizione del Mediatore e delle Parti
Se le parti che partecipano alla mediazione, tutte dotate di firma digitale, raggiungono un accordo conciliativo, così come in caso di mancato accordo ovvero in caso di mancata prosecuzione oltre il primo incontro, si impegnano a sottoscriverlo quale pdf nativo tutti in digitale e verrà trasmesso in formato elettronico (tramite PEC – Posta Elettronica Certificata) dalla Segreteria dell’Organismo al termine del processo di firma e contestuale chiusura dell’incontro.
In caso di proposta del Mediatore, le Parti gli comunicano per iscritto ed a mezzo PEC, l’accettazione o il rifiuto della proposta stessa entro sette giorni dalla sua ricezione. In mancanza di risposta entro il già menzionato termine, la proposta si ha per rifiutata.
I verbali e gli accordi devono essere sottoscritti dalle Parti con firma digitale unitamente ad Avvocati e Mediatore, il quale li sottoscrive a sua volta certificando la sottoscrizione delle firme.
Il verbale di avvenuta conciliazione con il relativo testo dell’accordo, il verbale di mancata conciliazione, quello di mancata adesione e/o di mancata partecipazione, la proposta, la sua accettazione e, più in generale, tutti i documenti della procedura, ad eccezione di quelli riservati, sono messi a disposizione delle Parti che ne ricevono i file in formato pdf per l’appunto dell’intera procedura tramite posta elettronica certificata (PEC).
Inoltre, per il caso di cui all’ultimo inciso al comma 3 dell’art. 11, D. Lgs. 4/3/2010 n. 28 e s.m., il legislatore ha previsto la possibilità di trascrivere il verbale di conciliazione, nel caso in cui le parti compiano uno degli atti di cui all’art. 2643 c.c., a condizione che la sottoscrizione del verbale sia “autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
La piattaforma online utilizzata da Mediacon s.r.l. per lo svolgimento del servizio di mediazione garantisce in ogni momento la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.
La Segreteria dell’Organismo provvederà a supportare lo scambio tra le parti della documentazione sottoscritta.
Di seguito viene meglio spiegato come il Mediatore nominato e chi partecipa alla Mediazione quale Parte unitamente agli Avvocati che li assistono dovranno apporre la firma digitale sul pdf nativo:
La firma digitale FEQ deve essere abilitata all’interno del menu incontri della mediazione nella pagina dedicata del Software utilizzato dall’Organismo per la gestione delle mediazioni.
Come si può vedere nell’immagine sottostante dopo aver caricato un verbale di chiusura incontro si potrà abilitare la firma digitale qualificata (FEQ). (Nella sezione incontri è possibile scaricare verbali editabili e trasformarli in file PDF, infatti solo questo tipo di file può essere firmato digitalmente con la FEQ). Cliccando sull’apposito checkbox il sistema mostrerà tutte le parti coinvolte nella mediazione e darà la possibilità di inserire anche eventuali soggetti che firmano il verbale anche se non censiti all’interno della mediazione stessa.
Per ogni soggetto che firmerà il verbale bisogna avere nome, cognome, e-mail e numero di cellulare. Si potrà scegliere di firmare con un riconoscimento con SPID o con token fisico.
Compilati i campi e fatte le opportune scelte di riconoscimento (SPID o TOKEN) si potrà cliccare sul pulsante “firma verbale”. Il sistema darà il popup mostrato nella figura sottostante.
Il verbale e la richiesta di firma da parte di tutte le parti scelte saranno presi in carico dal sistema Subscrivia di Namirial SPA che si occuperà di inviare una e-mail a tutte le parti.
N.B. Il Mediatore riceverà questa e-mail solo dopo che tutte le parti avranno firmato.
La mail sarà simile a quella riportata nell’immagine seguente.
Cliccando sul pulsante FIRMA presente nella email si aprirà il browser dell’utente e questi verrà
portato ad una pagina simile a quella sottostante. Potrà leggere l’intero verbale e potrà firmarlo
usando il tasto in alto a destra FIRMA.
Come mostrato nell’immagine sottostante il sistema SUBSCRIVIA chiederà un numero di telefono per l’invio del codice OTP che conferma la firma.
ATTENZIONE: Si deve inserire anche il prefisso internazionale +39.
Nell’ultima release la procedura di richiesta numero di telefono viene evitata in quanto il numero di cellulare è diventato obbligatorio nelle anagrafiche che intendono usare la FEQ.
Il sistema SUBSCRIVIA chiederà di accettare le clausole per l’utilizzo dello SPID se questa è la
modalità scelta o per l’uso del TOKEN hardware.
Dopo aver cliccato sui due checkbox si attiverà (diventa blu) il pulsante “Entra con SPID”.
Dopo averlo cliccato si aprirà una tendina per la scelta del fornitore dello SPID e si dovrà seguire la procedura classica di accreditamento dello SPID con username, password e OTP del fornitore.
Questa è la procedura standard di uso dello SPID a cui tutti quelli che usano SPID sono abituati.
Finita questa procedura si tornerà alla pagina di SUBSCRIVIA che mostrerà la finestra sottostante: infatti il sistema SUBSCRIVIA invierà un SMS con un codice da inserire nel riquadro presente qui in basso.
Dopo aver inserito il codice OTP presente nell’SMS e aver cliccato il tasto “OK” apparirà la pagina sottostante.
Alla fine, il sistema SUBSCRIVIA dirà all’utente che ha firmato con successo il documento.
Darà anche la possibilità di scaricarlo come si può vedere nell’immagine qui sopra riportata in alto al centro “Puoi scaricare una copia se lo desideri”. Cliccando su scaricare una copia l’utente scaricherà il documento firmato da lui.
N.B. Questo documento conterrà solo le firme già apposte a meno che l’utente non lo scarichi dopo che tutti hanno firmato il documento stesso. Comunque, tramite il link che ha ricevuto via e-mail potrà entrare fino a qualche ora dopo la firma di tutte le parti per scaricare una copia del documento. Anche se non ci riuscisse il Mediatore gli potrebbe inviare la copia definitiva. Vedi in seguito.
Intanto il sistema delle mediazioni mostrerà al Mediatore lo stato delle firme come riportato nell’immagine qui sotto.
Come si può notare dopo la firma accanto all’utente appare il segno di spunta verde ad indicare che l’utente ha firmato il documento.
N.B. Tutti gli utenti possono firmare il documento in parallelo; quindi, un utente non deve attendere la firma di un altro utente. Solo il Mediatore potrà firmare alla fine, infatti la casellina che mostra lo stato della firma per il Mediatore resterà su un triangolo giallo fino a quando non avranno firmato tutte le parti coinvolte nella mediazione. Solo allora lui riceverà l’e-mail e la casellina diventerà una rotellina in attesa della sua firma.
Dopo che anche il Mediatore ha firmato il processo si conclude ed il sistema mostra una schermata simile a quella sotto riportata.
Il verbale di fine incontro FIRMATO viene scaricato e posto sotto la stringa “File Caricato”. Si può notare come il nome file contenga al suo interno FIRMATO ad indicare che questo è il file con tutte le firme.
Se scarichi il verbale e lo apri con Adobe Reader, potrai controllare tutte le firme che sono state apposte aprendo il pannello FIRMA. Ogni pagina avrà in fondo un bollo che attesta che il file è stato firmato tramite l’Organismo di Mediazione e riporta la data di firma.
Si potrà quindi chiudere l’incontro. Scelto un esito per l’incontro, se questo è un esito con accordo, il sistema farà apparire subito sotto una nuova sezione di firma FEQ per il verbale di accordo e il funzionamento di questa sezione FEQ è identico alla FEQ apposta in precedenza.
N.B. Alcuni token digitali (chiavette USB) per essere riconosciute per la FEQ devono attivare una procedura di passaggio da modalità HID a modalità CCID. Purtroppo, questa è una richiesta del fornitore (es. Aruba) quindi non è possibile fare questa procedura al posto del cliente. Per Aruba la procedura si trova al seguente link:
https://guide.pec.it/firma-digitale/utilizzo/aruba-key-windows/aruba-key-import-certificato.aspx
11. Requisiti
Per poter accedere alla procedura di mediazione telematica, le parti dovranno essere dotate dei seguenti requisiti tecnici hardware/software:
- postazione collegata ad Internet (preferibilmente con collegamento ADSL, banda di collegamento minimo 1Mbs) dotata di webcam, microfono e cuffie/casse audio, con un browser web attivo e preferibilmente Google Chrome.
12. Servizi aggiuntivi
Al fine di poter usufruire del processo di trasmissione telematica dei documenti, occorre:
- casella di posta elettronica certificata (PEC).
Al fine di poter usufruire del processo di firma digitale:
- Kit e certificato di firma
Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dalle parti al momento della richiesta di mediazione e l’attivazione dei servizi aggiuntivi (invio telematico dei documenti e firma digitale) è subordinata alla sussistenza da parte di entrambe le parti dei requisiti necessari.
Qualora non fosse richiesta o possibile l’attivazione dei servizi aggiuntivi, la procedura di mediazione verrà conclusa con le modalità riconosciute dalla vigente normativa e pertanto sarà data assistenza affinché la parte firmataria possa apporre le già menzionate firme digitali con spid.
13. Posta elettronica certificata
La piattaforma Webex supporta il circuito P.E.C. , sistema attraverso il quale è possibile inviare email con valore legale equiparate ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n. 68).
Con il sistema di Posta Certificata è garantita la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utilizzati fanno si che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio ed agli eventuali allegati.
I gestori certificano quindi con le proprie “ricevute”:
- che il messaggio è stato spedito;
- che il messaggio è stato consegnato;
- che il messaggio non è stato
In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data e ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.
14. Firma digitale
La Firma Digitale è l’equivalente elettronico di una tradizionale firma autografa apposta su carta, ed il documento in formato elettronico così sottoscritto assume piena efficacia probatoria. La Firma Digitale è quindi associata stabilmente al documento informatico e lo arricchisce di informazioni che ne attestano con certezza l’integrità, l’autenticità, la non ripudiabilità.
L’elemento di rilievo del sistema Firma è rappresentato dal certificato digitale di sottoscrizione che gli Enti Certificatori, rilasciano ai titolari di una smart card.
Il certificato di sottoscrizione è un file generato seguendo precise indicazioni e standard stabiliti per legge (al suo interno sono conservate informazioni che riguardano l’identità del titolare, la propria chiave pubblica comunicata, il periodo di validità del certificato stesso oltre ai dati dell’Ente Certificatore).
Come indicato dall’art. 2 Capo II – Sezione II del Codice delle Amministrazioni Digitali, “l’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente”.
Ciò rende lo strumento Firma Digitale indispensabile per molteplici categorie professionali.
Firmare un documento elettronico è un’attività assai semplice e veloce e per eseguirla è necessario essere dotati di un Kit per Firma Digitale composto da:
- dispositivo sicuro di generazione delle firme (smart card)
- lettore di smart card
- software di firma e verifica
Installato il Kit sul proprio computer, attraverso il software di firma sarà possibile selezionare il documento elettronico da sottoporre a firma digitale e, previa attivazione di un account, alla marcatura temporale.
Al momento della firma del documento, il software chiederà l’inserimento del codice di protezione del dispositivo (PIN) e, se correttamente inserito, procederà con la verifica della firma e con la creazione del file firmato digitalmente.
15. Sessioni telematiche di mediazione
La soluzione della piattaforma Webex utilizzata da Mediacon s.r.l. permette di erogare via web su rete interna controllata, comunicazioni tra due o più partecipanti.
Lo strumento consente al Mediatore incaricato di comunicare in audio/video con tutti i partecipanti, eventualmente condividendo documenti e files elettronici.
Allo stesso tempo gli altri utenti possono richiedere di intervenire.
In funzione dello specifico scenario applicativo, il Mediatore incaricato può integrare il proprio audio/video con gli eventuali interventi audiovisivi degli altri partecipanti abilitati (fino ad un massimo di 200 partecipanti).
L’elenco di tutti gli utenti che partecipano nominativamente alla sessione viene visualizzato nell’apposita sezione con il relativo status.
Il Mediatore ha in ogni momento la facoltà di abilitare / disabilitare il flusso audio/video ai singoli partecipanti mantenendo altresì aperto il collegamento per la successiva eventuale azione di abilitazione / disabilitazione.
Articolo 8: Obblighi di Riservatezza
- Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue
- Chiunque presti la propria opera o servizio nell’Organismo di mediazione Mediacon S.r.l., o partecipi al procedimento di mediazione, è vincolato dall’obbligo di riservatezza riguardante le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante tale procedimento.
- Il Mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle Parti riguardo alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante le sessioni separate, salvo il consenso esplicito della Parte che ha fatto la dichiarazione o da cui provengono le informazioni.
- Le parti e tutte le altre persone presenti agli incontri di mediazione, gli Avvocati ed i Consulenti, sono tenuti al massimo rispetto della riservatezza e non possono presentare come prova in sede giudiziale o in altre circostanze suggerimenti, informazioni o circostanze divulgate durante gli incontri di mediazione.
- L’Organismo garantisce adeguate modalità di conservazione e riservatezza per gli atti introduttivi del procedimento, firmati dalle parti, nonché per ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma precedente o formato durante il procedimento.
- Il periodo di conservazione dei documenti indicati al punto 6, relativi alla Mediazione, è garantito per tre anni dal deposito della richiesta; l’accesso a tali documenti (compresi raccomandate o comunicazioni simili, PEC ed ogni altra forma di comunicazione) può essere richiesto esclusivamente dalle parti che hanno partecipato alla mediazione, compreso l’Avvocato che ha prestato assistenza.
Le parti che partecipano al procedimento di mediazione hanno il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati nelle sessioni comuni e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nella propria sessione separata.
Ciascuna parte può chiedere- mediante istanza contenente l’indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta- l’accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.
Articolo 9: Nomina del Mediatore
- Il Mediatore viene selezionato dall’elenco interno dei Mediatori iscritti, previa nomina del Responsabile del Registro. L’elenco dei Mediatori, accompagnato dai relativi curriculum, è consultabile sul sito https://mediacon.org/ – https://mediacon.org/il-team-dei-nostri-mediatori/.
**Selezione del Mediatore: **
- Il Mediatore viene scelto dall’Organismo in base alle proprie competenze ed attitudini alla materia oggetto di mediazione, nonché ai risultati dallo stesso conseguiti in rapporto alle mediazioni nelle quali è stato nominato;
**Possibilità di Scelta delle Parti: **
- È prevista la possibilità per le Parti di indicare concordemente un Mediatore tra quelli nell’elenco dell’Organismo;
**Criteri di Assegnazione in Mancanza di Indicazione Concorde: **
- In difetto di indicazione concorde del Mediatore ai sensi della lettera b), i criteri predeterminati di assegnazione degli affari di mediazione sono rispettosi della specifica competenza del Mediatore ed idonei ad assicurare la rotazione;
**Designazione del Mediatore da Parte dell’Organismo: **
- Che, in difetto di indicazione ai sensi della lettera b) o quando l’Organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione del Mediatore avverrà in conformità ai criteri di cui alla lettera c);
**Requisiti Preliminari del Mediatore: **
- Il Mediatore non può iniziare il procedimento prima di avere sottoscritto la dichiarazione di indipendenza ed imparzialità prevista dall’articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo;
**Formazione dei Nuovi Mediatori: **
- I Mediatori da inserire come nuove iscrizioni nell’elenco dell’Organismo dovranno procedere con una formazione iniziale disciplinata dall’articolo 23 del D.M. n. 150/2023 frequentando un corso della durata di 80 ore e riservato ad un numero massimo di quaranta partecipanti e diviso in moduli teorici e pratici con una prova finale di valutazione non inferiore a quattro ore ed alla fine dovrà esservi lo svolgimento di un tirocinio mediante partecipazione, con affiancamento al Mediatore, in non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata.
**Corsi Teorici e Pratici: **
- I moduli teorici hanno durata non inferiore a quaranta ore, si svolgono in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona per i tre quarti del predetto monte orario ed hanno ad oggetto quanto previsto dall’art. 23 comma 3 lettere a, b, c, d, e, f e g del D.M. 150/2023.
- Per quanto attiene ai moduli pratici hanno durata non inferiore a quaranta ore, si svolgono in presenza, mediante laboratori e sessioni simulate ed hanno ad oggetto quanto previsto dall’articolo 23 comma 4 lettere a, b, c, d ed e.
III. I moduli pratici possono prevedere la partecipazione ad incontri di mediazione. A tal fine l’ente di formazione stipula apposito accordo con uno o più organismi di mediazione nel rispetto dell’articolo 9 del decreto legislativo.
**Requisiti Supplementari per Avvocati e Altri Professionisti: **
- Gli Avvocati iscritti all’albo sono esonerati dal modulo di formazione teorica previsto dall’art. 23, comma 3 lettera d) per la parte relativa alla normativa nazionale e alla mediazione demandata.
**Attestazione della Partecipazione ai Corsi di Formazione: **
- L’Organismo, nel termine previsto dall’articolo 15, comma 1 del D.M. 150/2023, attesta per ciascun Mediatore la partecipazione a corsi di formazione sulle materie indicate dall’articolo 23, comma 3 del D.M. 150/2023, riservati ad un numero massimo di quaranta Mediatori, articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona, comprendenti attività laboratoriali, queste ultime da svolgersi in presenza. Pertanto, in merito ai predetti corsi l’Organismo attesta, per ciascun Mediatore, la frequenza agli stessi corsi per non meno di diciotto ore nel biennio.
**Formazione Continua e Requisiti per Inserimento negli Elenchi: **
- Ai fini dell’inserimento nell’elenco di cui all’articolo 3, commi 3, lettere b) e c), 6 e 7, il richiedente attesta per ciascun Mediatore, oltre allo svolgimento del percorso formativo previsto dall’articolo 23, la partecipazione a corsi, riservati a non più di quaranta partecipanti, di durata non inferiore a dieci ore, articolati in moduli teorici da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona per non più di trequarti del monte orario complessivo, e per la restante parte in moduli pratici da svolgersi in presenza. All’esito del corso è prevista una prova finale di valutazione.
**Formazione per Mediatori Esperti in Materie Specializzate: **
- I moduli teorici destinati alla formazione dei Mediatori esperti nella materia internazionale, liti transfrontaliere e nella materia dei rapporti di consumo hanno ad oggetto: a) la disciplina nazionale e sovranazionale della tutela del consumatore; b) la tutela giudiziale, stragiudiziale, consensuale e paritetica del consumatore; c) i diritti e le tutele in materia di liti transfrontaliere. Ai fini della conferma dell’inserimento nell’elenco di cui all’articolo 3, commi 3, lettere b) e c), 6 e 7, l’organismo, nel termine previsto dall’articolo 15, comma 1, attesta per ciascun Mediatore esperto la partecipazione a corsi di formazione nelle materie indicate dal comma 2, per non meno di quattro ore nel biennio articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona.
**Procedura di Designazione del Mediatore: **
- L’Organismo designa il Mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista. Di seguito, si farà riferimento, ai fini meramente dimostrativi, ad uno dei possibili modi di dare attuazione concreta alla previsione di cui all’art. 22, comma 1, lett. e), del d.m. 150/2023.
**Criteri di Assegnazione degli Incarichi: **
- Nell’assegnazione degli incarichi, l’Organismo si attiene a quanto previsto nell’art. 3, comma 1 lett. b) del d.i. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del Mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. A tal fine, il Responsabile dell’Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i Mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza di ciascun Mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).
Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi Mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della questione oggetto del procedimento di mediazione e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell’Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi Mediatori inseriti nelle singole aree di competenza.
Ove trattasi, a giudizio del Responsabile dell’Organismo, di questione che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei Mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.
L’Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l’eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del Mediatore.
Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del Mediatore.
Se le parti proponenti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni dal deposito dell’istanza di mediazione, l’Organismo nomina il Mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.
Le Parti possono fornire una comune indicazione del Mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’Organismo e ciò si verifica nelle mediazioni depositate congiuntamente, per l’appunto, da tutte le parti coinvolte nella questione oggetto di mediazione.
Art. 10: Formula di Nomina del Mediatore ex art. 14, co. 2, lett. a), del decreto legislativo
- Con la sottoscrizione del presente modulo, il Mediatore ………, designato per il procedimento di mediazione nr ….. / 202….. tra:
Parte Istante:
………………………
Parte Invitata:
……………………………..
Dichiara
- di trovarsi nelle condizioni di indipendenza ed imparzialità, per lo svolgimento del compito affidatogli nel rispetto del Regolamento di Mediazione dell’Organismo Mediacon s.r.l. n. 707 e del Codice europeo di condotta per Mediatori;
- che provvederà ad informare prontamente la Sede principale dell’Organismo Mediacon s.r.l. n. 707 di eventuali sopravvenuti motivi di pregiudizio alla propria indipendenza e imparzialità.
- che ogni dichiarazione resa dalle parti o da loro consulenti nell’ambito del procedimento nonché ogni informazione che sia stata acquisita durante lo stesso procedimento non sarà in alcun modo rivelata o divulgata a terzi;
- che tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni;
- che non deporrà sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità, trovando applicazione le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale nonché le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
Art. 11: Ulteriori impegni a cui si obbliga il Mediatore e le Parti
- Nel momento della firma della dichiarazione di imparzialità, il Mediatore si impegna nei seguenti modi:
- a) Sottoscrivere, per ogni affare assegnatogli, una dichiarazione di indipendenza ed imparzialità conforme alle disposizioni del regolamento di procedura applicabile, adempiendo anche ad eventuali ulteriori impegni stabiliti dal medesimo regolamento;
- b) Comunicare tempestivamente al Responsabile dell’Organismo ed alle Parti coinvolte ogni circostanza emersa durante il procedimento che potrebbe influenzare la sua indipendenza ed imparzialità;
- c) Formulare proposte di conciliazione rispettando i limiti dell’ordine pubblico e delle norme imperative;
- d) Rispondere prontamente ad ogni richiesta organizzativa del Responsabile dell’Organismo.
- È da precisare che una volta avviata la mediazione ed accettato l’incarico, il Mediatore non può ricevere comunicazioni riservate dalle parti, salvo durante le sessioni separate.
- Ai Mediatori ed ai loro ausiliari è vietato assumere diritti o obblighi legati direttamente o indirettamente agli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente necessari per svolgere il loro compito. È altresì vietato loro ricevere compensi direttamente dalle parti. In caso di violazione di tali divieti, il Responsabile dell’Organismo provvederà alla sostituzione del Mediatore.
- Su richiesta di una delle Parti, il Responsabile dell’Organismo può procedere alla sostituzione del Mediatore. Quando la mediazione è gestita direttamente dal Responsabile dell’Organismo il regolamento specifica la figura competente per decidere sulla richiesta di sostituzione, quest’ultima da identificarsi nel Responsabile di Segreteria che coordina le attività all’interno dell’Organismo di Mediazione Mediacon S.r.l., iscritto al numero 707.
- Se il Mediatore fosse impossibilitato a svolgere il suo incarico, l’Organismo provvederà immediatamente alla sua sostituzione nominando un Mediatore con competenze nella materia oggetto del procedimento di mediazione.
Articolo 12: Svolgimento del Primo Incontro e Poteri del Mediatore
- Durante il primo incontro, sia l’Organismo che il Mediatore designato garantiscono una disponibilità temporale non inferiore a due ore.
- Il tempo destinato allo svolgimento del primo incontro di mediazione può essere esteso nell’ambito della medesima giornata qualora ricorrano le seguenti condizioni: particolare complessità delle questioni controverse, rilevante numero delle parti, concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione. In questo caso, il Mediatore redigerà il verbale di avvenuta conciliazione, mancato accordo o rinvio, includendo tutti gli elementi opportuni.
- Nel caso di mancata adesione della parte invitata in mediazione negli specifici casi contemplati dall’articolo 5, comma 1, e 5-quater del decreto legislativo, il Mediatore può condurre il primo incontro anche senza la sua presenza. Tuttavia, ciò comporterà la stesura di un verbale negativo per assenza della parte invitata in mediazione, poiché l’Organismo di Mediazione in questione non prevede la proposta in contumacia.
- Qualora il primo incontro si concluda senza la presenza della parte invitata o senza accordo, saranno dovute solo le indennità (spese di avvio e spese di mediazione per il primo incontro), oltre alle spese vive per raccomandate con firma digitale ed eventuali ulteriori copie del verbale, relative a tale incontro.
- Qualora la mediazione si concluda con esito positivo al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione previste dalla Tabella A ex Articolo 31 del D. M. n. 150/2023 subiranno una maggiorazione del dieci per cento. Se l’accordo dovesse essere raggiunto in più incontri, verrà applicato l’aumento del venticinque per cento.
- Nel caso di prosecuzione oltre il primo incontro senza raggiungere un accordo, le parti saranno tenute a pagare solo le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la Tabella A ex Articolo 31 del D. M. n. 150/2023. Tuttavia, in presenza di particolare complessità della questione, numerosi incontri o richiesta di proposta, potrà essere applicato un aumento delle predette ulteriori spese di mediazione del 20%.
Articolo 13: Svolgimento della Procedura di Mediazione e Poteri del Mediatore
- Il Mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della questione oggetto della stessa mediazione. Il Mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione; inoltre è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti, o solo con la parte ed il suo Avvocato o anche solo con la parte ove tutti concordino in tal senso e verrà riferito all’altra parte solo ciò per cui si è stati autorizzati per l’appunto a comunicare.
- Nelle controversie di cui all’art. 5, comma 1, e nei casi di cui all’art. 5-quater del d.lgs. 28/2010 o per le mediazioni volontarie, il Mediatore, una volta verificate le generalità di tutti i presenti procede con lo svolgimento dell’incontro di mediazione e di seguito esplicitiamo dal punto di vista pratico come verrà svolto:
– In caso di assenza della parte invitata il Mediatore procederà con lo svolgimento della mediazione con la sola parte Istante unitamente all’Avvocato, per l’appunto verbalizzando, una volta verificate le comunicazioni inviate ed il loro esito, l’assenza della parte invitata con o senza comunicazioni in merito al procedimento di mediazione;
– Ove la parte Istante rinunciasse prima dell’esito del procedimento di mediazione vi sarà un verbale per rinuncia della stessa parte istante ed assenza della parte invitata;
– In caso di presenza della Parte Istante unitamente all’Avvocato e della Parte Invitata unitamente all’avvocato, il Mediatore dovrà procedere con lo svolgimento del procedimento di mediazione così come previsto dal D.M. 150/2023 ed all’esito dello stesso verbalizzare:
- un eventuale accordo in sede di primo incontro e pertanto l’impegno delle parti al pagamento delle ulteriori spese di mediazione, con aumento del 10 %, e del rispetto delle condizioni presenti all’interno dello stesso accordo;
- un eventuale mancato accordo all’esito del primo incontro e pertanto le parti saranno tenute sia a sottoscrivere tale verbale, nel quale potrà eventualmente essere esplicitato il rifiuto alla firma, che al pagamento delle sole spese di avvio e delle spese di mediazione del primo incontro;
- può accadere di dover verbalizzare l’accettazione a proseguire oltre il cosiddetto primo incontro, della durata di due ore massimo, accettando pertanto il pagamento delle ulteriori spese di mediazione e l’eventuale aumento (25 %) che ne scaturisce in caso di accordi in più incontri;
- può anche accadere che una volta proseguito oltre il primo incontro e svolti due o più incontri, sia necessario verbalizzare un mancato accordo tra le parti e, pertanto, i partecipanti alla mediazione dovranno sostenere il pagamento delle ulteriori spese di mediazione e non anche l’aumento previsto in caso di accordo;
- può anche verificarsi che nel mentre di una mediazione sia necessaria una Consulenza Tecnica in Mediazione e pertanto dovrà essere messo a verbale tale richiesta fatta da tutti, esplicitando che tale perizia sarà eventualmente utilizzata in un successivo giudizio, e nella Nomina da parte dell’Organismo in favore del Consulente Tecnico in Mediazione (C.T.M.) dovranno essere esplicitati i quesiti da sottoporgli;
– Si precisa che all’esito di ogni procedimento di mediazione il Mediatore, con l’ausilio della Segreteria, redige tanti originali per quante sono le parti coinvolte nel procedimento di mediazione ed il già menzionato verbale verrà consegnato solo ad avvenuto pagamento degli importi dovuti e comunicati in base all’esito ed allo svolgimento degli incontri.
- Le parti che hanno partecipato all’incontro di mediazione hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione depositati se non riservati.
Gli atti vengono custoditi dall’Organismo, in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
- Il Mediatore e le parti concordano, di volta in volta, quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private, devono essere ritenuti riservati.
- Il Mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
- se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
- nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
- in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
- in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti
Articolo 14: Presenza delle Parti e Loro Rappresentanza
- Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente o conferendo procura speciale sostanziale, possibilmente in forma notarile come richiesto dalla legge in materia di diritti reali (ad es. usucapione), successione ereditaria e divisione.
Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la questione oggetto del procedimento di mediazione.
- Le Parti, nelle mediazioni obbligatorie o demandate, devono farsi assistere da un Avvocato. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi e muniti di procura speciale sostanziale, possibilmente anche notarile soprattutto nei casi di trasferimento di un diritto disponibile o per esempio nelle mediazioni aventi ad oggetto la richiesta di acquisto di un bene per intervenuta usucapione od in materia di successioni ereditarie e divisione.
- Ove per giustificati motivi le parti diano delega ad un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia, il Mediatore chiede alle Parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
- PRESENZA DELL’AVVOCATO:
- Mediazione obbligatoria e disposta dal giudice ex art. 5, comma 1, e art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010: le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato sin dal primo incontro ed agli incontri successivi fino al termine della procedura;
- nella mediazione c.d. facoltativa: le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell’ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno, in ogni momento, esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un Avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscrivere il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative ed all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del d.lgs. 28/2010 e m. .
Articolo 15: Nomina del Consulente Tecnico in Mediazione
- Durante lo svolgimento della mediazione è consentita la possibilità per le parti al momento della nomina dell’esperto, che il presente Organismo di Mediazione ha a disposizione ed iscritti presso il Tribunale, di convenire che la relazione prevista dall’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo possa essere prodotta nell’eventuale giudizio.
- Il presente Organismo di Mediazione prevede che nel verbale di mediazione in cui le parti decidono di nominare ed incaricare l’esperto vengano indicati i quesiti ai quali rispondere e poi successivamente l’esperto redigerà un preventivo in merito a quanto richiesto ed indicherà una tempistica per lo svolgimento dell’incarico, inviando poi l’elaborato sia alle parti che all’Organismo.
- Il Criterio base di calcolo adoperato dal Consulente Tecnico in Mediazione (d’opera in poi C.T.M.) avviene in base alla mole di lavoro richiesto, i quesiti posti, il tempo necessario per redigere l’elaborato e la consegna della perizia, la necessità di collaboratori per soddisfare nei tempi le richieste presenti nei già menzionati quesiti.
- Il pagamento del C.T.M. viene diviso in parti uguali tra le parti partecipanti al procedimento di mediazione e l’intero l’importo al momento della consegna dell’elaborato, con la possibilità una volta redatto l’elaborato peritale di sentirlo in seduta comune per il tempo necessario.
Art. 16 – Tabella delle Spese di Mediazione
- Il presente Organismo di Mediazione Mediacon s.r.l. iscritto al n. 707 dichiara e comunica di adottare la tabella A degli organismi pubblici, rispettando pertanto quanto previsto dall’articolo 31 D.M. 150/2023, utilizzando sia le tariffe previste per le mediazioni obbligatorie e demandate che per le mediazioni volontarie.
- La Parte che intende avviare un procedimento di mediazione deve versare al momento del deposito dell’istanza le spese di avvio in base al valore della questione, nonché le spese di mediazione di primo incontro calcolate sempre in base al valore e diminuite di 1/5 in caso di mediazioni ai sensi della vigente normativa (art. 5, comma 1, e art. 5-quater del lgs. n. 28/2010).
- Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti ex art. 16, comma 4.
- Durante lo svolgimento della mediazione si possono verificare praticamente le seguenti ipotesi:
- Nel caso in cui la parte istante si presenti unitamente all’Avvocato che lo assiste, ma la parte invitata rimanga assente o vi sia rinuncia prima dell’esito del procedimento di mediazione della predetta parte istante dovranno essere corrisposte esclusivamente gli importi di cui al punto 2;
- Nel caso in cui si presentino sia la parte istante unitamente all’Avvocato che la parte invitata unitamente al proprio Avvocato si prevede che:
- Nel caso in cui il primo incontro venga chiuso con verbale negativo per mancato accordo, le parti saranno tenute a versare le spese di avvio in base al valore e le spese di mediazione del primo incontro, sempre in base al valore, ma diminuite di 1/5 per le mediazioni ex art. 5, co. 1 del decreto legislativo o di demandata dal giudice ex 5, co. 1 e 2, il cui importo da versare viene indicato dall’Organismo nell’invito alla mediazione;
- Nel caso in cui le parti proseguano oltre il primo incontro saranno tenute a versare sempre le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro, quest’ultime saranno ricomprese nelle ulteriori spese di mediazione così come previste in Tabella A ex art. 31 del D.M. 150/2023 ed aumentate in caso di accordo nel primo incontro del dieci per cento (10 %), mentre, in caso di raggiungimento dell’accordo in più incontri l’aumento delle ulteriori spese sarà del venticinque per cento (25 %).
- Può accadere che le parti proseguano oltre il primo incontro e successivamente, dopo lo svolgimento di due o più incontri, chiudano la mediazione con esito negativo per mancato accordo, in questo caso sarà necessario corrispondere le ulteriori spese di mediazione previste dalla Tabella A ex art. 31 del D.M. 150/2023, oltre alle spese di avvio già versate.
- Le parti che hanno proseguito con la mediazione andando oltre il primo incontro, ma che non hanno trovato un punto di incontro tra loro, potranno eventualmente chiedere, di comune accordo, la proposta al Mediatore ed una volta comunicata avranno 7 giorni per rispondere. Un eventuale silenzio corrisponde a rifiuto.
Il termine di sette giorni, al fine di accettare/rifiutare la proposta, può essere derogato concordandone uno diverso con le parti tutte o secondo la complessità della questione.
- Le parti che hanno proseguito oltre il primo incontro e deciso di avvalersi del C.T.M. per tentare di addivenire alla conciliazione, potranno stabilire a priori e verbalizzare che l’elaborato peritale consegnato dal già menzionato Consulente venga utilizzato in un successivo eventuale giudizio.
- In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella di cui all’allegato A, in aggiunta a quanto prevede l’articolo 30, comma 2, possono essere maggiorati fino al venti per cento (20 %), in ragione dell’esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
- Esperienza e competenza del Mediatore designato su concorde indicazione delle Parti;
- Complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l’impegno richiesto al Mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
Articolo 17: Diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione
- È assicurato ad ognuna delle parti partecipanti nel corso del procedimento di mediazione di aver accesso a quanto depositato preliminarmente allo svolgimento della mediazione, ad eccezione dei documenti riservati;
- Esclusivamente le Parti unitamente agli Avvocati che hanno partecipato al procedimento di mediazione hanno diritto di accedere alla documentazione depositata o scambiata durante le sessioni comuni nello svolgimento della mediazione;
- Le parti hanno altresì diritto di prendere visione della documentazione dalle stesse depositate in sessione separata, documentazione che eventualmente sarà fatta visionare all’altra parte solo dietro consenso espresso di tutte le parti.
- L’Organismo ha l’obbligo di conservare la documentazione inerente i singoli procedimenti di mediazione per un tempo non inferiore ai tre anni e la richiesta di accesso alle mediazioni a cui si è partecipato deve avvenire previo appuntamento con data anteriore di almeno 7 (sette) giorni per l’eventuale consegna e delle cui copie sarà discrezione quantificarne il costo alla Segreteria dell’Organismo.
- È necessario evidenziare e precisare che la documentazione relativa ad ogni singolo procedimento di mediazione è visionabile ed è possibile estrarre copia solo e soltanto a chi ha partecipato personalmente o in via telematica alla stessa mediazione.
Articolo 18: Sospensione o Cancellazione dell’Organismo nel corso della mediazione
- Mediacon S.r.l., accreditata dal Ministero della Giustizia con il numero 707 del Registro degli Organismi di Mediazione ed il numero 422 dell’Elenco degli Enti di Formazione, si impegna a comunicare immediatamente ai Mediatori ed alle parti coinvolte nei procedimenti in corso, nonché ai Formatori ed agli iscritti ai corsi, ogni provvedimento di sospensione o cancellazione e la relativa data di entrata in vigore. Tale comunicazione sarà attestata al responsabile del registro per garantirne l’adempimento.
- In seguito alla comunicazione di sospensione o cancellazione, Mediacon S.r.l., accreditata dal Ministero della Giustizia come sopra indicato, non potrà più fornire i servizi previsti dal presente decreto.
- La cancellazione non esonera dall’obbligo di conservazione stabilito dall’articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo e dall’articolo 16, comma 4, del presente decreto.
- In caso di cancellazione per qualsiasi motivo, Mediacon S.r.l. sarà preclusa, sia come Organismo che come Ente di Formazione, dalla richiesta di iscrizione per due anni.
- Se si verifica la sospensione o cancellazione di un organismo durante una procedura di mediazione, quest’ultima può proseguire presso un altro organismo nella stessa circoscrizione, in conformità con l’articolo 41 del D.M. 150/2023.
- Entro quindici giorni dalla pubblicazione prevista dall’articolo 39, comma 3 del D.M. 150/2023, la parte che ha avviato la procedura di mediazione può proporre un altro organismo tramite domanda da comunicare contemporaneamente alle altre parti coinvolte nella mediazione e all’organismo sospeso o cancellato. Questa richiesta può includere il mantenimento dello stesso mediatore designato dall’organismo sospeso o cancellato, a condizione che tale mediatore sia elencato nell’organismo individuato ai sensi del primo periodo e che il provvedimento disciplinare non riguardi il comportamento del mediatore in questione. Qualora nessuna richiesta di prosecuzione venga presentata entro il termine indicato, la parte che ha aderito alla mediazione può provvedervi entro quindici giorni successivi.
- L’organismo destinatario della richiesta di prosecuzione di cui al comma precedente non può rifiutarsi di svolgere la mediazione, salvo giustificato motivo.
- L’organismo sospeso o cancellato, quando la mediazione prosegue ai sensi del comma 1 del- l’art. 41 del d.m. 150/2023, cura l’immediata trasmissione degli atti fino a quel momento compiuti all’organismo avanti al quale prosegue la procedura, conservandone copia.
Articolo 19: Metodi Valutazione della qualità e dell’efficacia delle procedure offerte dall’organismo e la loro illustrazione
- Mediacon S.r.l., accreditata dal Ministero della Giustizia con il numero 707 del Registro degli Organismi di Mediazione ed il numero 422 dell’Elenco degli Enti di Formazione, si riserva di consegnare durante le mediazioni, alla conclusione della stessa procedura, una scheda di valutazione redatta in conformità all’art. 22 co. 1 lett. aa) del d.m. 150/2023 e che consenta di esprimere un parere sulle diverse fasi affrontate nonché sulla competenza del Mediatore, della Segreteria e di tutti i comfort messi a disposizione, con l’invito di suggerire eventuali miglioramenti.
- La scheda di valutazione che verrà consegnata alle parti partecipanti al procedimento di mediazione dovrà dalle stesse essere compilata, con eventualmente l’aiuto dell’Avvocato che assiste la stessa parte, poi consegnata al Mediatore nominato o alla Segreteria dell’Organismo.
- La scheda di valutazione ha un range che vede 1 come minimo e 5 come massimo e presenterà le seguenti voci:
– Dati della parte e dettagli sulla mediazione a cui ha preso parte dettagliando il numero di procedura, la data ed il Mediatore che è stato nominato;
– 1) Valutazione del Grado di Soddisfazione del Servizio
- a) Accesso alla procedura di mediazione: 1□ – 2□ – 3□ – 4□ -5□
- b) Adeguatezza e comfort della sede e degli spazi messi
a disposizione durante l’incontro di mediazione: 1□ – 2□ – 3□ – 4□ -5□
- c) Assistenza della Segreteria e completezza delle
informazioni fornite durante tutto il corso della procedura: 1□ – 2□ – 3□ – 4□ – 5□
2) Valutazione della Procedura di Mediazione
- a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di
mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale: 1□ – 2□ – 3□ – 4□ – 5□
- b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo,
costi e rischi del ricorso al tribunale? : 1□ – 2□ – 3□ – 4□ – 5□
3) Valutazione del Mediatore
- a) Competenza del Mediatore nelle tecniche di gestione
del conflitto e della procedura nel primo incontro: 1□ – 2□ – 3□ – 4□ – 5□
- b) Competenza del Mediatore nelle tecniche di gestione
del conflitto e della procedura oltre il primo incontro 1□ – 2□ – 3□ – 4□ – 5□
- c) Abilità del Mediatore nel proporre una soluzione per
la composizione della questione: 1□ – 2□ – 3□ – 4□ – 5□
4) Impressioni e Suggerimenti
Articolo 20: Trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell’ambito dell’attività di mediazione
- L’Organismo tratterà i dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 forniti dalle Parti nell’ambito dell’attività di mediazione ed i dati forniti dai soggetti interessati nell’ambito delle procedure e delle attività previste dai capi II, III, VI e di cui agli articoli 43, 44 e 45 del D.M. 150/2023, nel rispetto ed in conformità al già menzionato regolamento e del decreto legislativo n. 196/2003 e con l’adozione di ogni misura tecnica ed organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la trasmissione ai soggetti legittimati.
Articolo 21: Conclusione della Mediazione
- Conclusa la mediazione, il Mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle Parti e dal Mediatore, il quale certifica la sottoscrizione delle firme, e del già menzionato verbale vengono consegnati tanti originali per quante sono le parti partecipanti al procedimento di mediazione. Il Mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo ed, ove necessario, chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
- Ove tutte le Parti aderenti alla mediazione siano assistite da un Avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle Parti e dagli stessi Avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Gli Avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative ed all’ordine pubblico ed in caso di accordo vi è inoltre la rinuncia al vincolo di solidarietà professionale
- In tutti gli altri casi, l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
- Al termine di ogni procedura di mediazione, a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, da trasmettere, ove richiesto, al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
Articolo 22: Mancato Accordo
- Qualora non si pervenga ad un accordo in sede di primo incontro, il Mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto denominandolo <Verbale di mancato accordo al primo incontro>, dopodiché consegna tanti originali per quante sono le parti partecipanti al procedimento di mediazione, previa verifica della regolarità dei pagamenti;
- Nel caso in cui il mancato accordo pervenga al primo incontro comporterà il pagamento di una determinata indennità ex art. 28 commi 4 e 5 del D.M. 150/2023 comprendente il pagamento delle sole spese di avvio e delle spese del primo incontro;
- Ove accada che il mancato accordo sia successivo al primo incontro, avendo per l’appunto proseguito, dovranno essere corrisposte le ulteriori spese di mediazione previste dalla Tabella A ex art. 31 del D.M. 150/2023 ed adottata dal presente Organismo di Mediazione Mediacon s.r.l. iscritto al n. 707 e saranno sempre consegnati tanti originali per quante sono le parti partecipanti al procedimento di mediazione.
- Ove sia stato richiesto dalle parti e lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, il Mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto, della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti ove richiesta. Il verbale è sottoscritto dalle Parti e dai rispettivi Avvocati, nonché dal Mediatore, che certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
Articolo 23: Responsabilità delle Parti
- E’ di competenza esclusiva delle Parti:
- l’assoggettabilità della questione oggetto della procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’Organismo;
- Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell’indennità spettante all’Organismo di mediazione (spese di avvio, spese di mediazione del primo incontro ed eventuali ulteriori spese di mediazione ex articoli 28 e 31 del DM 150/2023). A tal fine, la parte è tenuta a depositare, presso l’Organismo di Mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere certificata dal Responsabile dell’Organismo oppure dal Responsabile e Coordinatore di Segreteria, nonché dal medesimo Mediatore. Inoltre, se l’Organismo di Mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. (delibera di ammissione al gratuito patrocinio emessa dal Tribunale, dichiarazione dei redditi o certificazione dell’agenzia delle entrate di mancata presentazione, o altra certificazione attestante i requisiti di cui all’autocertificazione).
- le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;
- l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di questioni in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l’indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti;
- l’indicazione dei recapiti dei soggetti, possibilmente come da certificato di residenza o indicando pec nel caso di società o enti, a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della questione oggetto del procedimento di mediazione;
- la forma ed il contenuto dell’atto di delega, nella forma della procura speciale sostanziale notarile, al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito ai poteri di rappresentanza ove sarà necessario darne atto a verbale;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa questione oggetto del procedimento di mediazione ed ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al Mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura.
Articolo 24: Interpretazione ed Applicazione delle Norme
- Il Mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da Mediacon s.r.l. .
Articolo 25: Legge Applicabile
- La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.