REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE
(Secondo Delibera del 22.03.2016) – redatto in conformità delle previsioni di cui all’art. 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98 e al decreto interministeriale 4/8/2014 n. 139 pubblicato sulla GU n. 221 del 23/9/2014 che ha modificato il DI 180/2010.
Indice:
Art. 1 Applicazione del regolamento
Art. 2 Organi
Art. 3 Coordinatore
Art. 4 Segreteria
Art. 5 Avvio della mediazione
Art. 6 Luogo e Modalità della mediazione
Art. 7 Obblighi di Riservatezza
Art. 8 Nomina del mediatore
Art. 9 Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore
Art. 10 Svolgimento del primo incontro (c.d. di programmazione) e poteri del mediatore
Art. 11 Svolgimento della procedura di mediazione e poteri del mediatore
Art. 12 Presenza delle parti e loro rappresentanza
Art. 13 Conclusione della mediazione
Art. 14 Mancato accordo
Art. 15 Indennità
Art. 16 Responsabilità delle parti
Art. 17 Interpretazione e applicazione delle norme
Art. 18 Legge applicabile
Allegato I. Criteri di determinazione dell’indennità e relativa Tabella su costi e Indennità
Allegato II. Regole per la mediazione secondo modalità telematiche
ART . 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del DI 180/2010 come modificato dal DI 145/2011 e DI 139/2014) delle controversie, gestite da Mediacon s.r.l. (“Mediacon s.r.l.” ovvero l’ “Organismo”) che le parti intendono risolvere bonariamente.
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate da Mediacon s.r.l. in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento, di intesa tra l’Organismo e le Parti.
3. In caso di sospensione o cancellazione di Mediacon s.r.l. dal registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti, entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.
4. La Mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dal deposito dell’istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza.
5. L’Organismo comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L’istante, in aggiunta all’organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.
ART. 2 ORGANI
1. Ai fini della gestione dell’Organismo e delle procedure alternative da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:
a) un Coordinatore;
b) una Segreteria.
ART. 3 IL COORDINATORE
1. L’Amministratore e Rappresentante legale pro-tempore della “Mediacon s.r.l.” (in seguito denominato “Amministratore”), nomina un Coordinatore per la gestione dell’Organismo. La durata della carica del Coordinatore è determinata in tre anni, è rieleggibile e può essere revocata per gravi motivi.
2. Il Coordinatore, sentito l’Amministratore, cura l’organizzazione e la gestione dell’Organismo; stabilisce i requisiti e la selezione dei mediatori secondo criteri rispettosi della specifica competenza professionale degli stessi; nomina o sostituisce il mediatore secondo la procedura indicata per gestire ogni procedura conciliativa, è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento degli elenchi dei mediatori, nonché per tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento;
3. Il Coordinatore, è altresì competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, procedendo per analogia e secondo i principi che ispirano l’intero Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.
ART. 4 LA SEGRETERIA
1. La Segreteria amministra il servizio di mediazione.
2. La Segreteria composta da un Segretario/a nominato dall’Amministratore, nel caso in cui sia necessario coadiuvato da massimo due persone con compiti operativi, si trova presso l’ufficio mediazioni dell’Organismo.
3. Ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D. Lgs. 28/2010 chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
4. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all’oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento, al valore e al relativo esito.
5. La Segreteria forma il fascicolo del procedimento e annota l’istanza nell’apposito registro anche telematico; verifica:
a. la conformità dell’ istanza di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell’apposito registro;
b. l’avvenuta sottoscrizione del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all’art. 14 comma 2 lett. A del D. Lgs. 28/2010;
c. l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento ed in caso di prosecuzione oltre il primo incontro delle spese di mediazione.
6. La Segreteria, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l’avvenuta ricezione (raccomandata A/R, pec, fax, email), comunica:
a. alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data, il luogo dell’incontro di mediazione e il preventivo di spesa in caso di prosecuzione oltre il primo incontro;
b. alla o alle parti chiamate in mediazione: copia dell’istanza di mediazione, il nominativo del mediatore designato, preventivo di spesa in caso di prosecuzione oltre il primo incontro, la data e il luogo dell’incontro di mediazione con l’invito a comunicare la propria adesione entro 5 giorni dalla data dell’incontro, e a partecipare personalmente al procedimento.
7. La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D. Lgs. n. 28/2010.
8. Il Coordinatore dell’Organismo, senza indugio, deve presentare i dati raccolti e i documenti conservati al Responsabile del registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione che ne faccia richiesta, ex art. 12 del D.M. 222/2004 e successive modifiche, per ragioni attinenti all’esercizio dei poteri previsti dal citato regolamento.
A norma dell’articolo 2961 primo comma del codice civile è fatto obbligo all’Organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data di esaurimento del mandato.
ART. 5 AVVIO DELLA MEDIAZIONE
– La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Tale domanda può essere depositata presso la segreteria di una delle sedi Mediacon s.r.l., regolarmente accreditate presso il Ministero della Giustizia, e riportate nell’elenco visibile sul sito del Ministero della Giustizia e dell’Organismo Mediacon s.r.l. ( www.mediacon.org ), oppure a mezzo fax, email, pec.
– A tal fine, si precisa che si terrà conto della sede principale dell’Organismo ovvero delle sue sedi secondarie che si trovino nell’ambito di qualunque comune della circoscrizione del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia.
– In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza.
– La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma on line e pubblicata sul sito www.mediacon.org , sia in forma cartacea da richiedere presso la segreteria delle sedi Mediacon s.r.l. . La domanda deve contenere:
1) Il nome dell’Organismo di Mediazione Mediacon s.r.l.;
2) Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
3) L’oggetto della lite;
4) Le ragioni della pretesa;
5) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
– La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell’istanza. In caso di ricorso alla procedura su disposizione del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza;
– Una volta ricevuta l’istanza, il Responsabile dell’Organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda; quindi, la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
– L’istante, in aggiunta all’organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.
– Le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito www.mediacon.org dove può essere scaricata tutta la modulistica dalla seguente pagina web – https://mediacon.org/avvia-una-mediazione/ .
ART. 6 LUOGO E MODALITA’ DELLA MEDIAZIONE
1. La Mediazione si svolge nelle sedi Mediacon s.r.l. comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia.
2. Mediacon s.r.l. si avvale, ai sensi dell’art. 7 del d.i. 180/2010, delle strutture, del personale e dei mediatori dell’Organismo, con il quale ha raggiunto l’accordo.
3. Il mediatore può in ogni caso convocare personalmente le parti.
4. In caso di formulazione della proposta di cui all’art. 11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendano offrire al mediatore proponente.
5. L’Organismo Mediacon s.r.l., al fine di una più idonea ripartizione dell’assegnazione degli incarichi ai singoli mediatori iscritti nei propri elenchi ha provveduto a formare separati elenchi suddivisi secondo le seguenti specializzazioni in materie giuridiche, nonché secondo queste ulteriori specializzazioni per materie non giuridiche.
ART. 7 OBBLIHI DI RISERVATEZZA
1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo di mediazione Mediacon s.r.l. o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell’art. 2 del d.i. 145/2011.
3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.
5. Mediacon s.r.l., Organismo iscritto al n. 707 del Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione, è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3 lettera b del DI 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell’intero procedimento di mediazione.
6. L’Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.
ART. 8 NOMINA DEL MEDIATORE
1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.
– La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.mediacon.org – https://mediacon.org/il-team-dei-nostri-mediatori/ .
I mediatori inseriti nell’elenco dell’Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art. 18 del DI 180/2010 modificato con DI 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione presso organismi iscritti.
L’Organismo iscritto Mediacon s.r.l. è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3 lettera b del DI 145/2011.
In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione.
L’organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.
Di seguito, si farà riferimento, ai fini meramente dimostrativi, ad uno dei possibili modi di dare attuazione concreta alla previsione di cui all’art. 3, comma 1 lett. b) del d.i. 145/2011.
Nell’assegnazione degli incarichi, l’organismo si attiene a quanto previsto nell’art. 3, comma 1 lett. b) del d.i. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.
A tal fine, il responsabile dell’organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc. ) nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).
Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.
In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza.
Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. L’organismo può fornire alle parti una lista di canditati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l’eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l’organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.
Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’organismo.
ART. 9 INDIPENDENZA, IMPARZIALITA’ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE
1.Il mediatore nominato, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice Europeo di condotta per mediatori.
2.In casi eccezionali, l’organismo può sostituire il mediatore prima dell’inizio dell’incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l’imparzialità o l’indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l’organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.
4. Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione.
ART. 10 SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO (C.D. DI PROGRAMMAZIONE) E POTERI DEL MEDIATORE
– ai sensi dell’art 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98
– il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione), durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.
– Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell’art 17 del DLgs 28/2010 ha previsto che, “nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione”, salvo le spese in favore dell’organismo di mediazione (spese di avvio e spese vive documentate).
Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.
– Se il primo incontro si conclude con esito positivo, il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro, dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall’art, 1 comma 1, lett. a del D.Lgs 28/2010).
ART. 11 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE
1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.
2. Nei casi in cui all’art. 5 comma 1 bis del Decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento, solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D.Lvo 28/2010. In questo caso l’Organismo Mediacon s.r.l. rilascia, copia conforme all’originale, del verbale di mancata partecipazione.
3. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall’Organismo, in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
4. Il mediatore e le parti concordano, di volta in volta, quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private, devono essere ritenuti riservati.
5. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
b. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
c. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
6. Sentite le parti, l’organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.
ART. 12 PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA
1) Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
2) Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.
3) PRESENZA DELL’AVVOCATO:
a) Mediazione obbligatoria e disposta dal giudice ex art. 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010: le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura;
b) nella mediazione c.d. facoltativa: le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell’ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno, in ogni momento, esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscrivere il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del d.lgs. 28/2010.
ART. 13 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE
– Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme, di cui viene consegnata copia conforme all’originale. Il mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.
– Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
In tutti gli altri casi, l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
– Al termine di ogni procedura di mediazione, a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
ART. 14 MANCATO ACCORDO
Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell’accordo, dopodiché consegna copia conforme all’originale alle parti.
Ove sia stato richiesto dalle parti e lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto, della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale, certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
ART. 15 INDENNITA’
– Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.I. 180/2010, come modificato dal DI 145/2011, art. 16, e dalla tabella liberamente redatta dall’organismo.
– Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l’organismo, con il consenso della parte o delle parti , si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.
– le spese di mediazione, salvo accordo tra l’Organismo e le Parti, sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro della procedura di mediazione in misura non inferiore alla metà.
– In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1-bis e comma 2 del citato D.Lgs l’organismo e il mediatore, non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’art.11 del D.Lgs 28/2010.
ART.16 RESPONSABILITA’ DELLE PARTI
1. E’ di competenza esclusiva delle parti:
– l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’organismo;
– Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata é esonerata dal pagamento dell’indennità spettante all’Organismo di mediazione ( spese di avvio e spese di mediazione ex art 16 del DM 180/2010). A tal fine, la parte é tenuta a depositare, presso l’organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l’organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. (dichiarazione dei redditi o certificazione dell’agenzia delle entrate di mancata presentazione , o altra certificazione attestante i requisiti di cui all’autocertificazione).
– le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;
– l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
– l’indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti;
– l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
– la determinazione del valore della controversia;
– la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
– le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura.
ART. 17 INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME
1. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da Mediacon s.r.l. .
ART. 18 LEGGE APPLICABILE
1. La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.
All. 1 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ
(Di cui all’art 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139)
1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte , per lo svolgimento del primo incontro , un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L’importo è’ dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, , e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell’organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.
Tabella sulle indennità di mediazione corrispondente a quella di cui al DI 180/2010
Qualora le Parti e il Mediatore decidano di proseguire la procedura oltre il primo incontro, immediatamente o in altro incontro successivo, le indennità sono quelle indicate a seguire:
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PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI MEDIAZIONE
Condizione di procedibilità, su invito del giudice, volontaria e contrattuale
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VALORE DELLA LITE SPESA (per ciascuna parte oltre IVA) Riduzione ex art. 16 co. 4
Fino a Euro 1.000: Euro 65 + iva Euro 43,34 + iva
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130 + iva Euro 86,67 + iva
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240 + iva Euro 160 + iva
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360 + iva Euro 240 + iva
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600 + iva Euro 400 + iva
da Euro 50.001 a Euro 250.000 Euro 1.000 + iva Euro 666,67 + iva
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000 + iva Euro 1.000 + iva
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800 + iva Euro 1.900 + iva
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200 + iva Euro 2.600 + iva
oltre Euro 5.000.000 Euro 9.200 + iva Euro 4.600 + iva
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Gli importi indicati nella suddetta tabella potranno essere ridotti, previo accordo con tutte le parti.
– Fino al sesto scaglione riduzione ex art. 16 co. 4 di 1/3 delle spese.
– Per gli scaglioni dal settimo in poi riduzione ex art. 16 co. 4 della metà delle spese.
IN CASO DI VALORE INDETERMINABILE L’ORGANISMO DECIDE IL VALORE DI RIFERIMENTO,
SINO AL LIMITE DI € 250.000,00
SPESE DI AVVIO E SPESE VIVE DOCUMENTATE
– € 48,80 IVA compresa a titolo di spese di avvio della procedura fino ad Euro 250.000,00.
– € 97,60 IVA compresa a titolo di spese di avvio della procedura in caso il valore della lite superiore € 250.000,00.
– Oltre alle spese di avvio sono previste le spese vive documentate, che dovranno essere corrisposte:
1. in caso di esito negativo del primo incontro (c.d. di programmazione);
2. in caso di esito positivo del primo incontro (c.d. di programmazione), oltre gli importi previsti in tabella, verranno determinate di volta in volta.
EVENTUALI AUMENTI DELLE SPESE DI MEDIAZIONE
Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.M. 180/2010 e del D.I.M. 145/2011 e del D.LGS. 69/2013, l’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento può subire i successivi aumenti:
– aumento obbligato in misura del 25 % in caso di successo della mediazione ( da corrispondere all’esito della mediazione);
– aumento obbligato del 20 % in caso di formulazione della proposta (quando entrambe le parti la chiedono di comune accordo al mediatore);
– aumento del 20 % in casi di particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento delle spese di mediazione e dei costi di gestione della pratica del procedimento può essere effettuato con le seguenti modalità:
– in contanti presso la Segreteria dell’Organismo;
– tramite pos nelle sedi Mediacon s.r.l. che ne dispongono;
– a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a Mediacon s.r.l.;
– a mezzo di bonifico bancario, IBAN: IT37M0526279520CC0021193780 intestato a Mediacon S.r.l. presso Banca Popolare Pugliese di Casarano.
All. 2. – REGOLE PER LA MEDIAZIONE SECONDO MODALITA’ TELEMATICHE
Ai sensi dell’articolo 3 n.ro 4 del DM 28/2010
L’Organismo gestisce inoltre, ai sensi dell’articolo 3 n.ro 4 del DM 28/2010, anche la mediazione in modalità telematica. Questa procedura è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono entrambe d’accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto. È sempre ammessa la mediazione on line nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l’altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell’Organismo.
Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dall’Organismo e può rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione del Servizio, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura.
Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione.
Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico
La mediazione telematica:
• il servizio messo a disposizione è semplice da utilizzare perché non richiede la configurazione di dispositivi o l’impiego di personale specializzato;
• è accessibile a chiunque possieda una posizione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio;
• permette agli utenti di gestire l’intera procedura di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell’organismo di mediazione;
• consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza;
• qualora l’utente non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà (con il consenso dell’altra parte) comunque recarsi presso la sede dell’organismo e collegarsi con l’ausilio di un referente dell’organismo.
• all’esito dell’incontro le parti potranno ricevere direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata (ed eventualmente successivamente presso il proprio domicilio) una copia del verbale attestante i termini e le condizioni dell’intesa raggiunta, ovvero la dichiarazione di mancato accordo ovvero di mancata prosecuzione oltre la sessione informativa del primo incontro (c.d. di programmazione),
• la sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia con modalità telematica (firma digitale), sia in modalità analogica (firma autografa autenticata).
Piattaforma on-line
L’Organismo assicura la procedura di mediazione attraverso una piattaforma integrata ad accesso riservato, specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico, denominata “Collabor@” di Telecom Italia e consiste in un servizio di web conferenza basato sulla piattaforma Cisco WebEx, che consente di organizzare e svolgere riunioni nonché mediazioni e corsi di formazione via web, audio e video e condividere documenti dal proprio ufficio, da casa o in mobilità. Mediacon fornirà, tramite Telecom, all’utente che aderisce a Collabor@ delle Credenziali di Accesso (username e password) con cui potrà accedere al servizio ed utilizzare il servizio WebEx.
La piattaforma è disponibile al portale web dedicato http://collabora-pay.webex.com (Portale) utilizzando le Credenziali di Accesso per partecipare al singolo incontro, o più, di mediazione.
La piattaforma dell’Organismo è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.
Il riconoscimento delle credenziali consentirà agli utenti l’accesso in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard https) a ulteriore garanzia di riservatezza.
La dotazione infrastrutturale utilizzata per la connessione e per la gestione della piattaforma risiedono in appositi server allocati in web farm che utilizzano policy di accesso controllato certificate da Enti riconosciuti a livello internazionale.
Le password sono archiviate in formato crittografato e non possono essere recuperate in alcun modo dagli utenti e dagli amministratori del sistema. In caso di smarrimento sarà possibile per gli utenti richiedere una nuova password di accesso.
Accesso riservato
L’accesso alla piattaforma è riservato ai soli utenti che presentano istanza di mediazione e a coloro che aderiscono all’invito a partecipare, nonché al mediatore incaricato. Le credenziali danno diritto all’accesso e consultazione delle informazioni legate alla sola mediazione in corso.
La procedura di assegnazione delle credenziali di accesso alla piattaforma comporta l’accettazione da parte degli utenti del presente regolamento che disciplina la riservatezza delle informazioni in qualsiasi formato (audio / video / testuali / grafico) obbligando contestualmente gli stessi a no divulgare a terzi tali dati.
L’iscrizione in piattaforma, conseguente alla istanza di mediazione, potrà avvenire attraverso la Segreteria dell’Organismo.
L’utente dovrà confermare esplicitamente la procedura di registrazione on-line, garantendo altresì la correttezza dei dati forniti al momento della registrazione e impegnandosi alla riservatezza delle credenziali ottenute con esplicita adesione al regolamento di mediazione telematica disponibile nel sito https://mediacon.org/Allegato2Regoleperlamediazioneinviatelematica.docx .
Preliminarmente alla procedura di mediazione, o di un corso di formazione, sarà possibile usufruire di un servizio di assistenza dedicata finalizzato alla verifica preventiva di eventuali limitazioni di accesso e alla risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, test consigliabile per garantire durante la procedura di mediazione o nello svolgersi di un corso di formazione la presenza delle sole parti accreditate (parti e mediatore durante la mediazione; formatore e discenti durante il corso di formazione).
Il processo di mediazione telematica, come anche la formazione telematica, avviene tramite “stanze virtuali” create e abilitate ad hoc che consentono l’accesso in via telematica esclusivamente ai partecipanti e al mediatore (durante la mediazione) , ai discenti ed al formatore durante i corsi: per quanto attiene la mediazione è lasciata facoltà al mediatore di rivolgersi ad entrambe le parti, oppure privatamente ad ognuna delle due; mentre durante i corsi di formazione sarà il formatore ad interloquire dando la possibilità di fare interventi e domande ai discenti. Da quanto detto si evince che anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee è garantita quindi l’assoluta riservatezza delle informazioni.
Procedura di mediazione telematica
Ogni singola fase dello svolgimento della procedura di mediazione telematica, dal primo incontro fino all’accordo finale o comunque al verbale di conclusione della mediazione, avviene on-line attraverso l’utilizzo della piattaforma http://collabora-pay.webex.com e secondo una procedura controllata e riservata.
Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore, avviene all’interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di “stanze virtuali” riservate, in modalità audio/video corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell’intero procedimento di mediazione.
Il sistema di videoconferenza ed in particolare le “stanze virtuali” messe a disposizione del mediatore e delle parti, adotta le medesime politiche di sicurezza, integrità e riservatezza adottate per la gestione della piattaforma.
Il mediatore quindi può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti.
Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest’ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte.
Verbale di mediazione – Sottoscrizione del Mediatore e delle Parti
Se le parti, entrambe dotate di firma digitale, raggiungono un accordo conciliativo, così come in caso di mancato accordo ovvero in caso di mancata prosecuzione oltre la sessione informativa del primo incontro (c.d. di programmazione), si impegnano a sottoscrivere la copia dello stesso che potrà essere trasmessa in formato elettronico (tramite PEC – Posta Elettronica Certificata) al termine dell’incontro.
In caso di proposta del Mediatore, le Parti gli comunicano per iscritto e a mezzo PEC, l’accettazione o il rifiuto della proposta stessa entro sette giorni dalla sua ricezione. In mancanza di risposta entro il predetto termine, la proposta si ha per rifiutata.
I verbali e gli accordi devono essere sottoscritti dalle Parti con firma digitale e devono essere inviati al Mediatore a mezzo PEC, il quale li sottoscrive a sua volta certificando la provenienza e l’autenticità della sottoscrizione.
In caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e accordi vanno sottoscritti nel corso dell’incontro in videoconferenza ed inviati telematicamente dal Mediatore alle Parti, le quali provvedono alla stampa al fine della sottoscrizione e alla autenticazione delle firme dinnanzi a un pubblico ufficiale. Le Parti inviano poi la documentazione cartacea al Mediatore che verifica la corrispondenza dei verbali e degli accordi autenticati con quelli sottoscritti in videoconferenza.
Il verbale di avvenuta conciliazione con il relativo testo dell’accordo, il verbale di mancata conciliazione, quello di mancata adesione e/o di mancata partecipazione, la proposta, la sua accettazione e, più in generale, tutti i documenti della procedura, sono messi a disposizione delle Parti che ne ricevono i file in formato pdf per l’appunto dell’intera procedura tramite posta elettronica certificata (PEC).
Inoltre, per il caso di cui all’ultimo inciso al comma 3 dell’art. 11, D.Lvo 4/3/2010 n. 28, il legislatore ha previsto la possibilità di trascrivere il verbale di conciliazione, nel caso in cui le parti compiano uno degli atti di cui all’art. 2643 c.c., a condizione che la sottoscrizione del verbale sia “autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
La piattaforma online utilizzata da Mediacon s.r.l. per lo svolgimento del servizio di mediazione garantisce in ogni momento la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.
La Segreteria dell’Organismo provvederà a supportare lo scambio tra le parti della documentazione sottoscritta in originale.
Requisiti
Per poter accedere alla procedura di mediazione telematica, le parti dovranno essere dotate dei seguenti requisiti tecnici hardware/software:
• postazione collegata ad Internet (preferibilmente con collegamento ADSL, banda di collegamento minimo 1Mbs) dotata di webcam, microfono e cuffie/casse audio, con un browser web attivo.
Servizi aggiuntivi
Al fine di poter usufruire del processo di trasmissione telematica dei documenti, occorre:
• casella di posta elettronica certificata ( PEC).
Al fine di poter usufruire del processo di firma digitale:
• Kit e certificato di firma digitale.
Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dalle parti al momento della richiesta di mediazione e l’attivazione dei servizi aggiuntivi (invio telematico dei documenti e firma digitale) è subordinata alla sussistenza da parte di entrambe le parti dei requisiti necessari.
Qualora non fosse richiesta o possibile l’attivazione dei servizi aggiuntivi, la procedura di mediazione verrà conclusa con le modalità riconosciute dalla vigente normativa.
Posta elettronica certificata
La piattaforma Collabor@ supporta il circuito P.E.C. , sistema attraverso il quale è possibile inviare email con valore legale equiparate ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n. 68).
Con il sistema di Posta Certificata è garantita la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utilizzati fanno si che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati.
I gestori certificano quindi con le proprie “ricevute”:
• che il messaggio è stato spedito;
• che il messaggio è stato consegnato;
• che il messaggio non è stato alterato.
In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data e ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.
Firma digitale
La Firma Digitale è l’equivalente elettronico di una tradizionale firma autografa apposta su carta, e il documento in formato elettronico così sottoscritto assume piena efficacia probatoria. L a Firma Digitale è quindi associata stabilmente al documento informatico e lo arricchisce di informazioni che ne attestano con certezza l’integrità, l’autenticità, la non ripudiabilità.
L’elemento di rilievo del sistema Firma è rappresentato dal certificato digitale di sottoscrizione che gli Enti Certificatori, rilasciano ai titolari di una smart card.
Il certificato di sottoscrizione è un file generato seguendo precise indicazioni e standard stabiliti per legge (al suo interno sono conservate informazioni che riguardano l’identità del titolare, la propria chiave pubblica comunicata, il periodo di validità del certificato stesso oltre ai dati dell’Ente Certificatore).
Come indicato dall’art. 2 Capo II – Sezione II del Codice delle Amministrazioni Digitali, “l’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente”.
Ciò rende lo strumento Firma Digitale indispensabile per molteplici categorie professionali.
Firmare un documento elettronico è un’attività assai semplice e veloce e per eseguirla è necessario essere dotati di un Kit per Firma Digitale composto da:
• dispositivo sicuro di generazione delle firme (smart card)
• lettore di smart card
• software di firma e verifica
Installato il Kit sul proprio computer, attraverso il software di firma sarà possibile selezionare il documento elettronico da sottoporre a firma digitale e, previa attivazione di un account, alla marcatura temporale.
Al momento della firma del documento, il software chiederà l’inserimento del codice di protezione del dispositivo (PIN) e, se correttamente inserito, procederà con la verifica della firma e con la creazione del file firmato digitalmente.
Il file firmato assumerà l’estensione .p7m (_-signed.pdf/ _-signed.doc) che si sommerà all’estensione del file originario. Pertanto se firmiamo un documento .txt, al termine del processo di firma digitale avremo un documento .txt.p7m che rappresenta una busta informatica (PKCS#7).
Tale busta incorpora al suo interno il documento originario, il certificato del sottoscrittore, un hash del documento firmato con il certificato del sottoscrittore. Tali componenti consentiranno, in fase di verifica della firma da parte del destinatario del documento firmato, di accertare che:
• il documento non sia stato modificato dopo la firma;
• il certificato del sottoscrittore sia garantito da una Autorità di Certificazione (CA) inclusa nell’Elenco Pubblico dei Certificatori;
• il certificatore del sottoscrittore non sia scaduto;
• il certificato del sottoscrittore non sia stato sospeso o revocato.
Se tutte le verifiche daranno esito positivo, il documento sottoscritto digitalmente potrà essere considerato valido a tutti gli effetti di legge.
Sessioni telematiche di mediazione
La soluzione della piattaforma Collabor@ di Telecom Italia utilizzata da Mediacon s.r.l. permette di erogare via web su rete interna controllata, comunicazioni tra due o più partecipanti.
Lo strumento consente al mediatore incaricato di comunicare in audio/video con tutti i partecipanti, eventualmente condividendo documenti e files elettronici.
Nel contempo gli altri utenti possono richiedere di intervenire.
In funzione dello specifico scenario applicativo, il mediatore incaricato può integrare il proprio audio/video con gli eventuali interventi audiovisivi degli altri partecipanti abilitati (fino ad un massimo di 25 audio-video concorrenti).
L’elenco di tutti gli utenti che partecipano nominativamente alla sessione viene visualizzato nell’apposita sezione con il relativo status.
Il mediatore ha in ogni momento la facoltà di abilitare / disabilitare il flusso audio/video ai singoli partecipanti mantenendo altresì aperto il collegamento per la successiva eventuale azione di abilitazione / disabilitazione.