Indicazioni operative in materia di partecipazione personale, rappresentanza e delega in mediazione,
in conformità alla normativa vigente e al Protocollo in tema di mediazione.
1. Riferimenti
- D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – in particolare art. 8 (partecipazione e delega), e le disposizioni sulle modalità da remoto/telematiche (artt. 8-bis e 8-ter).
- D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 – regolamento in materia di organismi e procedure, con effetti organizzativi sul servizio e sulle modalità di gestione.
- Protocollo in tema di mediazione (Lecce, 28 novembre 2025) – in particolare Articolo 7: “Formalità della delega”.
2. Principio della partecipazione personale
In mediazione è richiesta, quale regola generale, la partecipazione personale delle parti.
La rappresentanza costituisce ipotesi ammessa nei casi previsti dalla disciplina vigente e,
in particolare, in presenza di giustificati motivi, secondo quanto indicato dal Protocollo.
3. Assistenza dell’avvocato
3.1 Mediazione obbligatoria o demandata dal giudice
Nelle ipotesi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità o sia demandata dal giudice,
la partecipazione delle parti avviene con assistenza del difensore.
3.2 Mediazione volontaria (facoltativa)
Nella mediazione volontaria la parte può partecipare anche senza assistenza del difensore,
ferma restando la facoltà di avvalersene in ogni momento della procedura, anche ai fini della
sottoscrizione dell’eventuale accordo nei casi previsti dalla legge.
4. Delega e rappresentanza
In presenza di giustificati motivi la parte può farsi rappresentare da:
- il difensore, oppure
- un terzo a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Il rappresentante deve essere dotato di poteri dispositivi sulle questioni dedotte in mediazione,
inclusi quelli di transigere e di sottoscrivere l’accordo, secondo quanto previsto dal Protocollo.
5. Formalità della delega
5.1 Regola generale (firma non autenticata)
La delega per la partecipazione alla mediazione deve essere conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata,
contenente gli estremi del documento di identità del delegante, secondo quanto previsto dal Protocollo
e richiamato al D.Lgs. 28/2010.
5.2 Contenuto necessario
- indicazione del procedimento (numero e parti);
- generalità del delegante e del delegato;
- estremi del documento di identità del delegante;
- attribuzione di poteri dispositivi: trattare, transigere, conciliare e sottoscrivere l’accordo.
5.3 Casi in cui è richiesta la firma autenticata
Nei casi previsti (in particolare, quando si tratta di accordi/atti per i quali la legge richiede forme più rigorose),
il delegante conferisce la procura con firma autenticata da pubblico ufficiale, come indicato dal Protocollo.
6. Deposito nel fascicolo di mediazione
La delega è depositata a cura del delegato nel fascicolo di mediazione unitamente a copia del documento di identità del delegato,
secondo le indicazioni del Protocollo.
Ove occorra, il mediatore dà atto a verbale della presenza del rappresentante e dei poteri dichiarati.
7. Partecipazione da remoto e modalità telematica
La partecipazione può avvenire anche con collegamento audiovisivo o in modalità telematica,
secondo le regole previste dalla disciplina vigente e dal Regolamento dell’Organismo.
7.1 Dati necessari per la gestione documentale e delle firme
- indicazione della modalità di sottoscrizione: firma digitale oppure SPID (se previsto);
- indirizzo e-mail e numero di cellulare di ciascun partecipante, necessari per il processo di firma del documento informatico conclusivo.
Le indicazioni sopra sono finalizzate a consentire l’ordinato svolgimento della procedura e la corretta gestione del documento conclusivo.
8. Note operative
- MEDIACON privilegia, ove possibile, la partecipazione personale delle parti, quale forma che garantisce la massima effettività del confronto.
- In caso di delega, si raccomanda che il delegato sia informato sui fatti e munito di poteri dispositivi effettivi, così da rendere la procedura pienamente efficace.
- Per gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente documento, si rinvia al D.Lgs. 28/2010, al D.M. 150/2023 e al Protocollo.