Mediacon Srl

Mediazione civile e commerciale

La controversia può diventare una soluzione condivisa.

Una procedura riservata, guidata da un Mediatore imparziale, per ricercare un accordo senza rinunciare alla tutela dei propri diritti.

D.Lgs. 28/2010

Le parti restano protagoniste della decisione

Il Mediatore non emette sentenze e non impone una soluzione: facilita il confronto, aiuta a individuare gli interessi effettivi e accompagna le parti nella ricerca di un accordo consapevole.

01

Imparzialità

Il Mediatore è terzo, indipendente e privo di poteri decisori.

02

Riservatezza

Dichiarazioni e informazioni sono protette nei limiti previsti dalla legge.

03

Autonomia

L’accordo nasce dalle parti e può considerare interessi anche non strettamente giuridici.

04

Concretezza

La procedura mira a una soluzione praticabile e sostenibile nel tempo.

Modalità di accesso

Obbligatoria, demandata o volontaria

01

Mediazione obbligatoria

Nelle materie indicate dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, il previo esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio.

Consulta le materie
02

Mediazione demandata

Il Giudice, anche in appello, può disporre con ordinanza motivata l’esperimento della procedura, valutando natura della causa, istruttoria e comportamento delle parti.

Protocollo di Lecce
03

Mediazione volontaria

Le parti possono rivolgersi liberamente a un Organismo per ogni controversia civile e commerciale avente a oggetto diritti disponibili.

Avvia la procedura

Art. 5 D.Lgs. 28/2010

Le materie soggette a mediazione obbligatoria

La mediazione deve essere esperita prima di introdurre il giudizio nelle controversie appartenenti alle seguenti materie.

Condominio Diritti reali Divisione Successioni ereditarie Patti di famiglia Locazione Comodato Affitto di aziende Responsabilità medica e sanitaria Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità Contratti assicurativi Contratti bancari Contratti finanziari Associazione in partecipazione Consorzio Franchising Contratto d’opera Contratto di rete Somministrazione Società di persone Subfornitura

Procedura

Come si svolge la mediazione

  1. 01

    Deposito dell’istanza

    La domanda viene presentata all’Organismo territorialmente competente.

  2. 02

    Designazione del Mediatore

    L’Organismo nomina un professionista imparziale e fissa il primo incontro.

  3. 03

    Convocazione delle parti

    La Segreteria comunica data, modalità e informazioni necessarie per partecipare.

  4. 04

    Primo incontro

    Il Mediatore illustra funzione e modalità della procedura e avvia il confronto.

  5. 05

    Sessioni di mediazione

    Il confronto può proseguire in sessioni comuni o separate e avvalersi, quando necessario, di un CTM.

  6. 06

    Accordo o verbale conclusivo

    La procedura termina con l’accordo di conciliazione oppure con un verbale di mancato accordo.

Durata

6 mesi

Termine del procedimento

Il procedimento ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo l’instaurazione e prima della scadenza nei termini previsti dalla legge.

Costi

D.M. 150/2023

Indennità trasparenti

Spese di avvio, primo incontro e ulteriori indennità sono determinate secondo valore, tipologia ed esito della procedura.

Consulta il calcolatore

Accordo

Titolo esecutivo

Efficacia dell’intesa

L’accordo può costituire titolo esecutivo nei casi e con le modalità previste dall’art. 12 del D.Lgs. 28/2010.

Artt. 8-bis e 8-ter

Mediazione telematica e incontri da remoto

Le parti possono partecipare online tramite piattaforma Webex. Verbali e accordi sono formati come documenti informatici, sottoscritti digitalmente e conservati a norma.

  • Collegamento audio-video simultaneo
  • Sessioni comuni e riservate
  • Condivisione dei documenti
  • Firma digitale o tramite SPID
  • Trasmissione via PEC e conservazione
ONLINE

Partecipa da qualsiasi luogo

Computer, connessione stabile, webcam e recapiti personali: la Segreteria trasmette il link per accedere alla stanza virtuale.

info@mediacon.org

Perché Mediacon

Un Organismo strutturato per accompagnare le parti

707Organismo accreditato
3Sedi operative
OnlineIncontri telematici
TeamMediatori qualificati
CTMSupporto tecnico specialistico
SegreteriaAssistenza costante

Domande frequenti

Le risposte essenziali prima di iniziare

Chi può presentare una domanda di mediazione?

Qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda tentare la composizione di una controversia civile o commerciale su diritti disponibili.

È necessaria l’assistenza di un Avvocato?

Nelle procedure obbligatorie e demandate le parti partecipano con l’assistenza dell’Avvocato. Nella mediazione volontaria l’assistenza è facoltativa, salvo che diventi necessaria per attribuire efficacia esecutiva all’accordo nei casi previsti dalla legge.

La parte deve partecipare personalmente?

La partecipazione personale costituisce il principio generale. In presenza di giustificati motivi è possibile farsi rappresentare da un soggetto a conoscenza dei fatti e munito dei necessari poteri.

Dove deve essere depositata l’istanza?

La domanda deve essere presentata presso un Organismo avente sede nel circondario del giudice territorialmente competente, salvo accordo delle parti.

Quanto dura la mediazione?

Il termine ordinario è di sei mesi, con possibilità di proroga dopo l’instaurazione e prima della scadenza secondo quanto previsto dall’art. 6.

È possibile partecipare online?

Sì. Mediacon svolge procedure telematiche tramite Webex, con documenti informatici e sottoscrizioni digitali.

Cosa accade se si raggiunge un accordo?

L’intesa viene redatta e allegata al verbale conclusivo. Nei casi previsti dall’art. 12 può costituire titolo esecutivo.

Cosa accade se non si raggiunge un accordo?

Il Mediatore forma il verbale conclusivo e le parti possono proseguire o introdurre il giudizio, quando previsto.

Come si calcolano i costi?

I costi dipendono dal valore della controversia, dalla tipologia della procedura e dall’esito. Mediacon mette a disposizione una pagina con tabelle e calcolatore.

È possibile nominare un Consulente Tecnico?

Sì, quando la controversia richiede competenze specialistiche e le parti concordano la nomina e i relativi quesiti.

Inizia ora

Scegli la modalità più adatta alla tua procedura

Deposita l’istanza, aderisci a una procedura già avviata oppure contatta la Segreteria Mediacon.

Avvia la mediazione Aderisci Contatta la Segreteria