All. 1 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ
(Di cui all’art 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139)
1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte , per lo svolgimento del primo incontro , un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L’importo è’ dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, , e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell’organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.
Tabella sulle indennità di mediazione corrispondente a quella di cui al DI 180/2010
Qualora le Parti e il Mediatore decidano di proseguire la procedura oltre il primo incontro, immediatamente o in altro incontro successivo, le indennità sono quelle indicate a seguire:
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PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI MEDIAZIONE
Condizione di procedibilità, su invito del giudice, volontaria e contrattuale
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VALORE DELLA LITE SPESA (per ciascuna parte oltre IVA) Riduzione ex art. 16 co. 4
Fino a Euro 1.000: Euro 65 + iva Euro 43,34 + iva
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130 + iva Euro 86,67 + iva
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240 + iva Euro 160 + iva
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360 + iva Euro 240 + iva
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600 + iva Euro 400 + iva
da Euro 50.001 a Euro 250.000 Euro 1.000 + iva Euro 666,67 + iva
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000 + iva Euro 1.000 + iva
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800 + iva Euro 1.900 + iva
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200 + iva Euro 2.600 + iva
oltre Euro 5.000.000 Euro 9.200 + iva Euro 4.600 + iva
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Gli importi indicati nella suddetta tabella potranno essere ridotti, previo accordo con tutte le parti.
– Fino al sesto scaglione riduzione ex art. 16 co. 4 di 1/3 delle spese.
– Per gli scaglioni dal settimo in poi riduzione ex art. 16 co. 4 della metà delle spese.
IN CASO DI VALORE INDETERMINABILE L’ORGANISMO DECIDE IL VALORE DI RIFERIMENTO,
SINO AL LIMITE DI € 250.000,00
SPESE DI AVVIO E SPESE VIVE DOCUMENTATE
– € 48,80 IVA compresa a titolo di spese di avvio della procedura fino ad Euro 250.000,00.
– € 97,60 IVA compresa a titolo di spese di avvio della procedura in caso il valore della lite superiore € 250.000,00.
– Oltre alle spese di avvio sono previste le spese vive documentate, che dovranno essere corrisposte:
1. in caso di esito negativo del primo incontro (c.d. di programmazione);
2. in caso di esito positivo del primo incontro (c.d. di programmazione), oltre gli importi previsti in tabella, verranno determinate di volta in volta.
EVENTUALI AUMENTI DELLE SPESE DI MEDIAZIONE
Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.M. 180/2010 e del D.I.M. 145/2011 e del D.LGS. 69/2013, l’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento può subire i successivi aumenti:
– aumento obbligato in misura del 25 % in caso di successo della mediazione ( da corrispondere all’esito della mediazione);
– aumento obbligato del 20 % in caso di formulazione della proposta (quando entrambe le parti la chiedono di comune accordo al mediatore);
– aumento del 20 % in casi di particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento delle spese di mediazione e dei costi di gestione della pratica del procedimento può essere effettuato con le seguenti modalità:
– in contanti presso la Segreteria dell’Organismo;
– tramite pos nelle sedi Mediacon s.r.l. che ne dispongono;
– a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a Mediacon s.r.l.;
– a mezzo di bonifico bancario, IBAN: IT37M0526279520CC0021193780 intestato a Mediacon S.r.l. presso Banca Popolare Pugliese di Casarano.