Codice Etico


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Codice Etico dei Mediatori iscritti all’Organismo Mediacon s.r.l.

Codice Etico dei Mediatori iscritti all’Organismo Mediacon s.r.l.

1. Il Mediatore designato deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza ed imparzialità, facendo riferimento al Codice Europeo di Condotta per Mediatori, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione.
2. Ogni Mediatore operante per l’Organismo “Mediacon s.r.l.” deve attenersi alle seguenti norme di comportamento:

a. Il Mediatore deve possedere una formazione adeguata e mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione nelle tecniche di risoluzione dei conflitti. In caso di inadeguatezza, il Mediatore deve declinare la nomina.

b. Il Mediatore è tenuto a comunicare qualsiasi circostanza che possa compromettere la propria indipendenza ed imparzialità, o che possa far sospettare una parzialità o mancanza di neutralità.

c. Il Mediatore deve agire ed apparire completamente imparziale verso le Parti coinvolte e rimanere neutrale riguardo alla questione oggetto della mediazione.

d. Il Mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione ed interrompere l’assolvimento delle proprie funzioni se non è in grado di mantenere un atteggiamento imparziale e neutro.

e. Prima dell’inizio dell’incontro di mediazione, il Mediatore deve assicurarsi che le Parti abbiano compreso ed accettato esplicitamente:
– le finalità e la natura del procedimento di mediazione;
– il ruolo del Mediatore, delle Parti, degli Avvocati, del Responsabile dell’Organismo e della Segreteria dell’Organismo;
– gli obblighi di riservatezza del Mediatore, delle Parti e degli Avvocati coinvolti, nonché di tutti coloro che operano nell’Organismo.

f. Il Mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la massima diligenza, indipendentemente dall’importo e dalla natura della questione oggetto della mediazione.

g. È vietato al Mediatore esercitare pressioni sulle Parti.

h. Il Mediatore deve mantenere riservate tutte le informazioni emerse dalla mediazione o ad essa correlate, salvo che la legge o motivi di ordine pubblico prevedano diversamente. Qualsiasi informazione confidata al Mediatore da una delle parti non deve essere divulgata alle altre senza il consenso della parte stessa, a meno che non riguardi fatti contrari alla legge.

i. Il Mediatore deve garantire che le parti coinvolte nella mediazione comprendano appieno le caratteristiche del procedimento ed i ruoli del Mediatore, delle Parti e degli Avvocati che le assistono.

j. Il Mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, considerando le circostanze del caso, gli eventuali squilibri di potere, i desideri delle Parti e le normative applicabili, assicurandosi che tutte le Parti possano partecipare adeguatamente.

k. Il Mediatore deve conformarsi e rispettare il codice deontologico della propria professione.

3. In casi eccezionali, l’Organismo può sostituire il Mediatore prima dell’inizio dell’incontro di mediazione con un altro della propria lista con pari esperienza.

4. Se durante il procedimento il Mediatore dovesse comunicare un fatto che possa compromettere la sua imparzialità o indipendenza, o in qualsiasi altro caso di impedimento oggettivo, l’Organismo informerà le parti e procederà alla sua sostituzione.

5. Il Tirocinante che assiste durante l’intera procedura di mediazione deve rispettare esclusivamente l’art. 9 del d. lgs. n. 28/2010.

Codice Etico dell’Organismo Mediacon s.r.l.

Mediacon s.r.l. adotta il presente codice etico che qui di seguito si descrive:
 Il presente Organismo di Mediazione riconosce e condivide che il servizio di mediazione è preordinato a favorire un incontro effettivo delle parti e dei loro avvocati, finalizzato all’apertura di un dialogo tra le parti e, ove possibile, alla ricerca di un accordo di conciliazione. L’Organismo di Mediazione, pertanto, si impegna a prevenire che le prassi applicative degli incontri di mediazione, con la partecipazione di tutte le parti, si esauriscano in meri adempimenti formali, stimolando piuttosto l’effettivo confronto sulle questioni controverse e sulle possibili soluzioni conciliative, anche attraverso lo svolgimento di incontri successivi al primo.
 In conformità alle previsioni della normativa vigente, come riformata, l’Organismo di Mediazione si impegna ad offrire esclusivamente il servizio di mediazione, eventualmente con altri strumenti di risoluzione alternativa di risoluzione delle controversie e servizi di formazione comunque compatibili con la mediazione.

FORMAZIONE DELLE LISTE E DESIGNAZIONE DEI MEDIATORI
 L’Organismo di Mediazione rende noti, attraverso il proprio sito Internet, i criteri di formazione delle liste dei mediatori, sulla base dei requisiti di formazione, competenza ed esperienza dichiarati e riconoscibili, fondati sul numero di mediazioni svolte attenendosi al criterio della rotazione come riportato all’interno del Regolamento ed in base agli accordi raggiunti o, in alternativa, sul superamento di una prova di valutazione.
 L’Organismo si impegna, altresì a rendere noti i criteri generali applicati per la designazione dei mediatori, come previsti nel proprio regolamento, attraverso il proprio sito Internet. Nell’individuazione dei criteri di designazione, l’Organismo si impegna a valorizzare la competenza, l’esperienza maturata la disponibilità, l’affidabilità e l’efficienza del Mediatore, attraverso dei requisiti riconoscibili e verificabili, da applicarsi da parte del Responsabile nella sua piena autonomia.

APPLICAZIONE DELLE INDENNITÀ
 L’Organismo di Mediazione si impegna a garantire la massima trasparenza sulle indennità applicate, assicurando, anche tramite l’attività dei Mediatori, che, in ogni momento del procedimento, le parti abbiano una chiara contezza delle spese di mediazione che devono corrispondere per lo svolgimento della stessa. Nelle ipotesi in cui il valore della lite venga rideterminato dall’Organismo, le parti devono essere opportunamente informate circa le motivazioni della rideterminazione, favorendo una possibile condivisione delle parti sulla decisione;
 L’Organismo di Mediazione si impegna a rispettare i minimi stabili nelle proprie tabelle, secondo le disposizioni di legge ed in particolare dichiara e comunica di adottare la tabella A degli organismi pubblici rispettando pertanto quanto previsto dall’articolo 31 D.M. 150/2023.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
 Nello svolgimento del procedimento di mediazione, l’Organismo di Mediazione favorisce, ove possibile anche attraverso l’attività dei Mediatori, la condivisione di tutte le parti nell’applicazione del regolamento, con particolare riguardo alle richieste di rinvio, alle richieste di proposte del mediatore ed al coinvolgimento degli esperti.

RAPPORTI CON I MEDIATORI

 L’Organismo di Mediazione si impegna a rendere conoscibile, attraverso il proprio sito Internet, il rapporto giuridico-economico con i propri mediatori. Ove l’Organismo decida di differenziare il compenso di alcuni Mediatori, in ragione dell’esperienza maturata, è tenuto a stabilire dei criteri predeterminati per individuare la qualifica di mediatore di <esperienza>, rendendo tali criteri conoscibili agli stessi Mediatori ed all’utenza.
 Il presente Organismo si impegna a non chiedere alcuna quota ai Mediatori per l’iscrizione alle proprie liste.
 Al fine di favorire l’implementazione della qualità del servizio di mediazione, l’Organismo di Mediazione si impegna a mantenere un equilibrato rapporto tra il numero dei Mediatori ed i procedimenti di mediazione, assicurando il conferimento di un numero di incarichi che sia comunque compatibile con lo svolgimento di una effettiva attività di mediazione.
 L’Organismo di Mediazione assicura l’applicazione del proprio codice etico, monitorando il rispetto dello stesso da parte dei Mediatori.

RAPPORTI CON GLI AVVOCATI

 L’Organismo di Mediazione assicura una piena imparzialità ed indipendenza, rispetto agli avvocati che assistono le parti. A tal fine, l’Organismo si impegna a favorire il pieno rispetto, da parte dei propri Mediatori Avvocati, dell’art. 62 del Codice Deontologico Forense, e successive modifiche, assicurando ogni opportuno monitoraggio e controllo sull’applicazione di tale previsione.
 Gli Avvocati che partecipano in qualità di soci o che rivestono cariche all’interno dell’Organismo non possono essere parti o assistere una parte in procedimenti di mediazione gestiti dagli stessi, salvo, previo accordo di tutte le parti, quando detti soggetti assistano parti chiamate in mediazione.
 L’Organismo di Mediazione assicura una opportuna trasparenza nelle ipotesi in cui l’avvocato che assiste una parte sia anche mediatore iscritto presso lo stesso Organismo.
 L’Organismo di Mediazione non riconosce alcun incentivo economico agli avvocati che accompagnano ed assistono le parti in procedimenti di mediazione, né sottoscrive accordi in tal senso.

CONVENZIONI CON L’UTENZA

 L’Organismo di Mediazione assicura un’opportuna trasparenza con riguardo alle convenzioni stipulate con singole aziende, pubbliche amministrazioni ed associazioni di categoria, impegnandosi ad applicare le condizioni convenzionate a tutte le parti della mediazione, comunque nel rispetto dei minimi tariffari.

OBBLIGO DI ASTENSIONE
 L’Organismo di Mediazione si obbliga ad astenersi dalla prestazione del servizio di mediazione, con comunicazione motivata alle parti, quando una delle parti sia socia, associata, rivesta una carica o sia finanziatrice dell’Organismo, nonché in tutti i potenziali casi di conflitto di interesse.
PROGETTI E PROTOCOLLI

 L’Organismo di Mediazione si impegna a partecipare a progetti e protocolli finalizzati alla diffusione e all’implementazione della mediazione, ivi compresi progetti di collaborazione di cui all’art. 5-quinquies, comma quarto, d.lgs. 28/2010. A tal fine, l’Organismo nell’aderire conferisce mandato al Gestore del Protocollo al fine di formulare proposte per la realizzazione di ogni iniziativa.
TRASPARENZA DELLE STATISTICHE
 L’Organismo di Mediazione pubblica nel proprio sito Internet le statistiche di ogni singolo trimestre come inviate al Ministero o quantomeno un riepilogo di quanto inviato.
PUBBLICITÀ DEGLI ORGANISMI
 Le informazioni diffuse pubblicamente dall’Organismo di Mediazione, con qualunque mezzo, anche informatico, devono essere veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative con altri organismi.

LA GESTIONE DEI RECLAMI
 Per ogni contestazione delle parti, degli avvocati e di chiunque abbia un interesse, con riguardo all’applicazione della normativa vigente, del regolamento e del tariffario, che sia nella disponibilità dell’Organismo e che non sia stata già accolta, l’Organismo riconosce la possibilità di effettuare reclamo adducendone le motivazioni ed inviandole tramite email ad info@mediacon.org e fissando successivamente un appuntamento in sede al fine di chiarire ogni punto della contestazione.