Mediacon Srl

Art. 8-bis del D.Lgs. 28/2010

Regole per una mediazione telematica sicura e riservata.

Webex, firma digitale qualificata e conservazione a norma.

Procedura online

Dall’accesso alla firma del verbale

La procedura telematica consente incontri da remoto con identificazione, riservatezza e corretta formazione degli atti.

01

Invito Webex

La Segreteria trasmette il link riservato.

02

Incontro audio-video

Sessioni comuni e separate con il Mediatore.

03

Verbale PDF nativo

Il documento conclusivo viene generato digitalmente.

04

Firma FEQ

Firma tramite SPID o token nel processo Subscrivia.

05

PEC e conservazione

Trasmissione del verbale completo e conservazione a norma.

Requisiti minimi

Cosa serve per partecipare

ConnessioneInternet stabile
DispositivoComputer con browser aggiornato
Audio e videoWebcam, microfono e cuffie
RecapitiEmail e numero di cellulare

Contenuto e documenti ufficiali

Consulta tutte le regole e la guida alla firma

MEDIAZIONE TELEMATICA · ARTT. 8-BIS E 8-TER

Mediazione telematica e incontri da remoto: le regole vigenti

Il D.Lgs. 28/2010 distingue due ipotesi: la mediazione svolta integralmente in modalità telematica ai sensi dell’art. 8-bis e la partecipazione a singoli incontri mediante collegamento audiovisivo da remoto ai sensi dell’art. 8-ter.

Art. 8-bis — Procedimento integralmente telematico

Quando vi è il consenso delle parti, la mediazione può svolgersi in modalità telematica. Gli atti del procedimento sono formati dal Mediatore e sottoscritti nel rispetto del Codice dell’amministrazione digitale.

A conclusione del procedimento il Mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo per l’apposizione delle firme dei soggetti tenuti a sottoscriverlo. Ricevuto il documento firmato, il Mediatore verifica apposizione, validità e integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la Segreteria. L’Organismo lo invia alle parti e agli Avvocati, se nominati, e ne cura conservazione ed esibizione ai sensi dell’art. 43 CAD.

Art. 8-ter — Incontri audiovisivi da remoto

Ciascuna parte può sempre chiedere al Responsabile dell’Organismo di partecipare agli incontri mediante collegamento audiovisivo da remoto. Il sistema deve assicurare la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

Fuori dall’art. 8-bis, quando il Mediatore deve acquisire firme su atti formati durante un incontro da remoto, con il consenso di tutte le parti le firme sono apposte nel rispetto del CAD e dell’art. 8-bis, commi 2 e 3. Se tale consenso manca, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al Mediatore.

Come partecipare con Mediacon

  1. Deposita l’istanza o aderisci utilizzando i canali Mediacon.
  2. Comunica alla Segreteria la richiesta di partecipazione audiovisiva da remoto o, quando ricorre, la scelta della modalità telematica.
  3. Ricevi le istruzioni operative relative al collegamento e alla modalità di sottoscrizione applicabile.
  4. Partecipa all’incontro e sottoscrivi gli atti secondo l’art. 8-bis oppure l’art. 8-ter, in base alla modalità effettivamente adottata.