Mediacon Srl

Mediazione telematica

Partecipa alla mediazione da qualsiasi luogo.

Incontri in videoconferenza, documenti informatici e firme digitali nel rispetto degli artt. 8-bis e 8-ter del D.Lgs. 28/2010.

Mediazione telematica

La stessa procedura, con maggiore flessibilità

La modalità telematica consente a parti, Avvocati e Mediatore di partecipare a distanza, mantenendo riservatezza, effettività e validità degli atti.

01

Collegamento sicuro

La Segreteria trasmette il link per accedere alla stanza virtuale.

02

Partecipazione effettiva

Audio, video e condivisione documenti durante l’incontro.

03

Firma digitale

Verbali e accordi sono sottoscritti secondo la disciplina vigente.

Mediazione Online Mediacon

Con Mediacon è possibile svolgere la mediazione in modalità telematica oppure partecipare agli incontri mediante collegamento audiovisivo da remoto, secondo quanto previsto dagli artt. 8-bis e 8-ter del D.Lgs. 28/2010.

Perché scegliere la Mediazione Online?

  • Accessibile: consente di partecipare anche senza recarsi fisicamente presso la sede dell’Organismo.
  • Flessibile: permette alle parti, agli Avvocati e al Mediatore di partecipare mediante collegamento audiovisivo.
  • Sicura: gli incontri e la documentazione sono gestiti nel rispetto della normativa vigente e delle regole dell’Organismo.

Due modalità da distinguere

1. Mediazione integralmente telematica – art. 8-bis D.Lgs. 28/2010

Quando, con il consenso delle parti, la mediazione si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal Mediatore e sottoscritti nel rispetto delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale.

A conclusione del procedimento, il Mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo per l’apposizione delle firme da parte dei soggetti che vi sono tenuti.

Il documento viene firmato e immediatamente restituito al Mediatore, che verifica l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la Segreteria dell’Organismo.

La Segreteria provvede quindi all’invio del documento alle parti e ai loro Avvocati, se nominati.

2. Partecipazione agli incontri da remoto – art. 8-ter D.Lgs. 28/2010

Ciascuna parte può chiedere al Responsabile dell’Organismo di partecipare agli incontri mediante collegamento audiovisivo da remoto.

Il sistema utilizzato deve assicurare la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

Fuori dai casi di mediazione integralmente telematica disciplinati dall’art. 8-bis, quando il Mediatore deve acquisire le firme dei partecipanti sugli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano da remoto, con il consenso di tutte le parti le firme sono apposte nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale e secondo quanto previsto dall’art. 8-bis, commi 2 e 3.

Se tale consenso manca, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al Mediatore.

Ciò significa che, quando ricorre questa ipotesi, la sottoscrizione analogica non può essere sostituita dal semplice invio di una scansione del documento firmato autonomamente: i partecipanti devono apporre le firme analogiche avanti al Mediatore.

Come funziona con Mediacon

  1. Deposita l’istanza di mediazione oppure comunica alla Segreteria la richiesta di partecipazione da remoto.
  2. La Segreteria Mediacon comunica alle parti le modalità organizzative dell’incontro.
  3. Le parti, gli Avvocati e il Mediatore partecipano secondo la modalità prevista per il procedimento o per il singolo incontro.
  4. Gli atti e le relative sottoscrizioni sono gestiti secondo la disciplina applicabile degli artt. 8-bis e 8-ter del D.Lgs. 28/2010 e del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Firma del documento informatico

Nella mediazione integralmente telematica ex art. 8-bis, il documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo deve essere sottoscritto dai soggetti tenuti alla firma secondo modalità conformi al Codice dell’Amministrazione Digitale.

Prima dell’incontro telematico è pertanto opportuno comunicare alla Segreteria Mediacon i recapiti e le informazioni necessarie alla corretta gestione della sottoscrizione digitale del documento.

Quanto costa?

Le indennità della mediazione sono determinate secondo il D.M. 150/2023 e il tariffario Mediacon vigente.

Consulta i costi della mediazione →

Domande frequenti

Posso partecipare da remoto anche se la mediazione non è interamente telematica?

Sì. L’art. 8-ter del D.Lgs. 28/2010 prevede che ciascuna parte possa chiedere al Responsabile dell’Organismo di partecipare agli incontri mediante collegamento audiovisivo da remoto.

Mediazione telematica e partecipazione da remoto sono la stessa cosa?

No. L’art. 8-bis disciplina la mediazione che, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica. L’art. 8-ter disciplina invece la partecipazione di una o più parti agli incontri mediante collegamento audiovisivo da remoto.

Cosa succede se, nell’art. 8-ter, non c’è il consenso di tutte le parti alla firma secondo il CAD?

In questo caso la legge prevede che le firme di tutti i partecipanti siano apposte in modalità analogica avanti al Mediatore.

È necessaria l’assistenza dell’Avvocato?

Nelle mediazioni previste dall’art. 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi Avvocati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010.

Vuoi partecipare o avviare una mediazione?

Puoi utilizzare i servizi online Mediacon oppure contattare la Segreteria della sede competente per ricevere le indicazioni necessarie alla partecipazione in presenza, in modalità telematica o mediante collegamento audiovisivo da remoto.

Deposita l’istanza online →

Consulta le modalità di adesione →

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