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Collegamento sicuro
La Segreteria trasmette il link per accedere alla stanza virtuale.
Organismo di Mediazione n. 707 · Ente di Formazione n. 422
Mediazione telematica
La modalità telematica consente a parti, Avvocati e Mediatore di partecipare a distanza, mantenendo riservatezza, effettività e validità degli atti.
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La Segreteria trasmette il link per accedere alla stanza virtuale.
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Audio, video e condivisione documenti durante l’incontro.
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Verbali e accordi sono sottoscritti secondo la disciplina vigente.
Con Mediacon è possibile svolgere la mediazione in modalità telematica oppure partecipare agli incontri mediante collegamento audiovisivo da remoto, secondo quanto previsto dagli artt. 8-bis e 8-ter del D.Lgs. 28/2010.
Quando, con il consenso delle parti, la mediazione si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal Mediatore e sottoscritti nel rispetto delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale.
A conclusione del procedimento, il Mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo per l’apposizione delle firme da parte dei soggetti che vi sono tenuti.
Il documento viene firmato e immediatamente restituito al Mediatore, che verifica l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la Segreteria dell’Organismo.
La Segreteria provvede quindi all’invio del documento alle parti e ai loro Avvocati, se nominati.
Ciascuna parte può chiedere al Responsabile dell’Organismo di partecipare agli incontri mediante collegamento audiovisivo da remoto.
Il sistema utilizzato deve assicurare la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
Fuori dai casi di mediazione integralmente telematica disciplinati dall’art. 8-bis, quando il Mediatore deve acquisire le firme dei partecipanti sugli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano da remoto, con il consenso di tutte le parti le firme sono apposte nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale e secondo quanto previsto dall’art. 8-bis, commi 2 e 3.
Se tale consenso manca, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al Mediatore.
Ciò significa che, quando ricorre questa ipotesi, la sottoscrizione analogica non può essere sostituita dal semplice invio di una scansione del documento firmato autonomamente: i partecipanti devono apporre le firme analogiche avanti al Mediatore.
Nella mediazione integralmente telematica ex art. 8-bis, il documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo deve essere sottoscritto dai soggetti tenuti alla firma secondo modalità conformi al Codice dell’Amministrazione Digitale.
Prima dell’incontro telematico è pertanto opportuno comunicare alla Segreteria Mediacon i recapiti e le informazioni necessarie alla corretta gestione della sottoscrizione digitale del documento.
Le indennità della mediazione sono determinate secondo il D.M. 150/2023 e il tariffario Mediacon vigente.
Consulta i costi della mediazione →
Sì. L’art. 8-ter del D.Lgs. 28/2010 prevede che ciascuna parte possa chiedere al Responsabile dell’Organismo di partecipare agli incontri mediante collegamento audiovisivo da remoto.
No. L’art. 8-bis disciplina la mediazione che, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica. L’art. 8-ter disciplina invece la partecipazione di una o più parti agli incontri mediante collegamento audiovisivo da remoto.
In questo caso la legge prevede che le firme di tutti i partecipanti siano apposte in modalità analogica avanti al Mediatore.
Nelle mediazioni previste dall’art. 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi Avvocati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010.
Puoi utilizzare i servizi online Mediacon oppure contattare la Segreteria della sede competente per ricevere le indicazioni necessarie alla partecipazione in presenza, in modalità telematica o mediante collegamento audiovisivo da remoto.
Mediacon