Sentenza Tribunale di Pavia n. 704/2025: chi rappresenta deve poter decidere nel merito


Sentenza Tribunale di Pavia n. 704/2025: chi rappresenta deve poter decidere nel merito

· Sezione III Civile · Giudice: dott. Luciano Arcudi

Con la sentenza n. 704 del 14 giugno 2025, il Tribunale di Pavia ha ribadito l’importanza della mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, dichiarando improcedibile un ricorso monitorio e revocando il relativo decreto ingiuntivo.

La vicenda

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo di oltre 31.000 euro richiesto da un istituto di credito, per esposizioni derivanti da un conto corrente affidato e da un finanziamento chirografario di € 75.000. L’opponente, nella qualità di fideiussore, ha eccepito la nullità parziale della garanzia (per conformità al noto “schema ABI”) e la presenza di clausole vessatorie, in ragione della propria posizione di consumatore.

Con ordinanza del 19 giugno 2024, il giudice aveva concesso la provvisoria esecuzione del decreto, invitando contestualmente le parti ad attivare la mediazione obbligatoria prevista dal d.lgs. 28/2010.

La questione della mediazione

Nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, l’art. 5-bis d.lgs. 28/2010 pone a carico della parte ricorrente in monitorio l’onere di introdurre la mediazione. Nel caso concreto, la banca ha partecipato tramite un difensore subdelegato, ma con una procura che subordinava il potere di conciliare alle decisioni di organi interni: una delega priva di poteri autonomi e pieni non soddisfa i requisiti di valida partecipazione.

Il Tribunale ha chiarito che il rappresentante in mediazione deve essere munito dei poteri necessari alla composizione della controversia, ossia in grado di assumere decisioni conciliative senza rinvii a deliberazioni esterne. Chi rappresenta in mediazione deve quindi poter decidere nel merito, pena l’improcedibilità.

La decisione

  • Improcedibilità della domanda proposta con ricorso monitorio;
  • Revoca del decreto ingiuntivo opposto;
  • Condanna alle spese in capo alla banca (oltre € 3.800, accessori compresi), con pagamento in favore dello Stato stante l’ammissione dell’opponente al patrocinio a spese dello Stato;
  • Applicazione della sanzione ex art. 12-bis, co. 2, d.lgs. 28/2010: versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato.

Perché è importante

La pronuncia conferma che la mediazione è un passaggio sostanziale e non una mera formalità: la partecipazione deve essere effettiva e assistita da poteri conciliativi pieni. Procure limitate o condizionate espongono al rischio di improcedibilità, con conseguenze rilevanti sul piano processuale ed economico (revoca del decreto, spese, sanzioni).