Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6158 del 23 luglio 2025, ha affrontato una controversia riguardante la segnalazione alla Centrale Rischi Finanziari (CRIF) a seguito della revoca degli affidamenti e del recesso dal contratto di conto corrente da parte di un istituto bancario.
La vicenda processuale
Un correntista aveva convenuto in giudizio la banca, contestando:
- l’illegittimità della revoca degli affidamenti e della chiusura del rapporto;
- l’illegittimità della segnalazione alla CRIF;
- la conseguente richiesta di cancellazione del nominativo e di risarcimento danni, sia patrimoniali che non patrimoniali.
La banca, costituendosi, ha difeso la correttezza del proprio operato, evidenziando la situazione di sovraindebitamento del cliente e la regolarità della procedura seguita per la segnalazione.
La decisione del Tribunale
Il Giudice ha rigettato tutte le domande del ricorrente, rilevando che:
- la banca aveva inviato regolare preavviso di segnalazione e comunicazione successiva;
- il ricorrente non aveva fornito prova né del nesso causale tra la segnalazione e il mancato acquisto di un immobile, né dell’esistenza di danni effettivi;
- non risultava documentato alcun pregiudizio di natura patrimoniale o non patrimoniale.
Il nodo centrale: la mediazione obbligatoria
Un passaggio particolarmente rilevante della sentenza riguarda il procedimento di mediazione obbligatoria.
Il Tribunale ha infatti censurato la condotta della banca, la quale aveva comunicato per iscritto la propria intenzione di non partecipare, senza presenziare al primo incontro di mediazione. Tale comportamento, secondo il Giudice, non integra una valida manifestazione di dissenso:
“La partecipazione al primo incontro di mediazione deve considerarsi condotta doverosa, che le parti non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo caratterizzato da assolutezza e non temporaneità.”
Richiamando la giurisprudenza (Trib. Vasto, ord. 6 dicembre 2016), il Tribunale di Milano ha sottolineato come la mera dichiarazione di non voler aderire alla mediazione non sia sufficiente. La parte è infatti tenuta a presentarsi al primo incontro per poter assumere una decisione consapevole ed informata.
La sanzione
Per la mancata partecipazione senza valido motivo, la banca è stata condannata al pagamento in favore dell’Erario di una somma pari al doppio del contributo unificato (pari a € 1.036,00), ai sensi dell’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. 28/2010.
Considerazioni conclusive
La sentenza ribadisce un principio di grande rilevanza pratica:
- la mediazione non è una mera formalità;
- il primo incontro costituisce un obbligo inderogabile, volto a garantire che la scelta di non proseguire nel percorso conciliativo sia frutto di un confronto effettivo e informato;
- la mancata comparizione espone la parte ad una sanzione economica automatica, indipendentemente dall’esito del giudizio.
Questa pronuncia rafforza ulteriormente il ruolo della mediazione come strumento deflattivo del contenzioso e richiama le parti, soprattutto gli istituti bancari e le grandi imprese, a un comportamento conforme ai principi di buona fede, correttezza e leale collaborazione.
