Tribunale di Siracusa, sentenza n. 1077/2025: mediazione obbligatoria e improcedibilità della domanda
Con la sentenza n. 1077 del 2 luglio 2025, il Tribunale di Siracusa (Sezione II Civile, Giudice dott.ssa Angela Dell’Ali) ha affrontato una controversia in materia di locazione relativa a canoni, spese condominiali e danni da inadempimento del conduttore.
La causa era stata introdotta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ma il Giudice ha disposto il mutamento del rito al procedimento locatizio ordinario (art. 447-bis c.p.c.), salvaguardando gli effetti sostanziali e processuali della domanda già proposta.
Le questioni processuali centrali
1. Negoziazione assistita
La parte attrice aveva tentato l’attivazione della negoziazione assistita tramite PEC, ma senza valida procura rilasciata dagli assistiti. Il Tribunale ha chiarito che, senza un potere di rappresentanza formalmente conferito, la condizione di procedibilità non si considera assolta.
2. Mediazione obbligatoria
Il Giudice ha ribadito che, in materia di locazioni, la mediazione è condizione obbligatoria di procedibilità (art. 5 d.lgs. 28/2010).
Nel caso concreto:
- l’avvocato della parte attrice ha partecipato solo al primo incontro;
- al secondo incontro non si è presentato, senza giustificazione;
- gli attori non hanno partecipato personalmente e non avevano conferito procura speciale al difensore.
Decisione del Tribunale
- La domanda è stata dichiarata improcedibile per mancato valido esperimento della mediazione;
- Gli attori sono stati condannati alle spese di lite (€ 2.500, oltre accessori).
Punti chiave per professionisti e parti
Checklist: cosa non dimenticare in mediazione
- ✔ In cause di locazione, la mediazione è obbligatoria;
- ✔ La parte deve partecipare personalmente o conferire una procura speciale al difensore;
- ✔ La sola presenza dell’avvocato senza procura specifica non basta;
- ✔ L’assenza a incontri fissati dall’organismo compromette la procedibilità;
- ✔ Quando coesistono negoziazione assistita e mediazione, prevale quest’ultima.
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