Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Panna in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa da:
(omissis) C.F. (omissis), (omissis) (C.F. (omissis)), con il patrocinio dell’avv. (omissis) elettivamente
domiciliato in B.GO (omissis), presso lo studio dell’avv. (omissis)
– OPPONENTI –
Contro
(omissis) ( P.IVA (omissis)) e per essa quale mandataria (omissis) (P.IVA (omissis)), già (omissis) già (omissis) con il patrocinio dell’avv. (omissis) domiciliata in CANCELLERIA
-OPPOSTO-
Causa Civile iscritta al 1724/2023 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da rispettive note di precisazione delle conclusioni
Fatto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(omissis) e (omissis) hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 393/2023, emesso dal Tribunale di Parma in data 09.03.2023, a favore di (omissis) e, per essa, a favore di (omissis) quale mandataria, per la somma di €. 16.544,64, maggiorata di interessi legali e spese di procedura, eccependo, in via pregiudiziale, la mancanza di prova dell’effettiva cessione del credito fatto valere da (omissis), la genericità del mandato rilasciato da (omissis) a (omissis) e l’inesistenza della procura conferita da quest’ultima al legale sottoscrittore del ricorso.
Sempre m via pregiudiziale, gli opponenti hanno eccepito l’improcedibilità per mancato espletamento della mediazione obbligatoria.
Nel merito, gli opponenti hanno contestato an e quantum della pretesa azionata in via monitoria, in quanto asseritamente relativa a spese estranee al rappo1io di cui è causa o che, comunque, non sarebbero dovute in conseguenza della anticipata risoluzione del contratto di leasing in oggetto, avvenuta in data 01/03/2018.
In subordine, gli opponenti hanno chiesto che l’importo azionato in via monitoria venga ridotto alla minor somma che risulti eventualmente riferibile al rapporto di cui è causa e, comunque, dovuta a sensi di legge.
Patte opposta si è costituita chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo o, in subordine, l’accertamento delle ragioni di credito e la condanna al pagamento del consequenziale importo dovuto, oltre interessi come richiesti in via monitoria.
A parere di questo giudicante l’opposizione è fondata nei limiti che seguono.
In primo luogo, l’eccezione di parte opponente, secondo la quale “Della presunta cessione .. non viene fornita altra prova diversa dall’avviso pubblicato sulla G.U.”, non è fondata, posto che dagli avvisi pubblicati in G.U. (doc. 14 fascicolo monitorio), risultano identificabili le posizioni in sofferenza oggetto di cessione (tra le quali, appunto, la presente) sia mediante il criterio temporale (”crediti derivanti da contratti di leasing sorti nel periodo compreso tra il 1993 e il 2018″) sia mediante il rinvio alla lista pubblicata, ai sensi dell’art.7.1 della L. 130/1999, sul sito internet ivi indicato (doc. C), lista nella quale è ricompreso il credito in oggetto, identificato (alla riga 22 di pagina 50) sia con il numero di NDG (omissis) (codice cliente assegnato alla ex utilizzatrice, da parte della cedente s.p.a. e riportato in altri documenti, quale il piano di ammortamento, doc. 7 fascicolo monitorio, da ritenersi, pertanto, noto a parte opponente) sia con il numero del contratto di locazione finanziaria (omissis) indicato nei vari documenti contrattuali (v. docc. 1, 6 e 7 fascicolo monitorio), anch’esso, pertanto, noto agli opponenti.
La prima eccezione sollevata dagli opponenti, di natura preliminare, è, pertanto, infondata.
In secondo luogo, se è vero che il mandato con rappresentanza deve avere oggetto determinato (v. tra le altre Cass. ord. n. 28803/2019), nel caso di specie, la procura rilasciata da (omissis) a (omissis) presenta il suddetto requisito, facendo essa riferimento alla cessione di crediti del 1° dicembre 2020, effettuata nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, così descritti: “crediti pecuniari in essere nei confronti di taluni locatari classificati in sofferenza [“sofferenze” come definiti dalla circolare Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti) e successive modifiche e integrazioni) originati da (omissis) S.p.A., come di seguito esattamente identificata (inseguito anche “(omissis)”) ovvero da società da (omissis) incorporate ovvero acquisiti da per effetto di operazioni di scissione o acquisizioni ex art. 58 del Testo Unico Bancario e derivanti da contratti di locazione finanziaria (leasing) già oggetto di risoluzione o comunque scioglimento ex articolo 72-quater della Legge Fallimentare (“Crediti”.)” (doc. 15).
Anche la seconda eccezione degli opponenti, pertanto, è infondata.
In terzo luogo, l’eccezione sollevata dall’opponente con riguardo alla procura alle liti (“Agli atti figura… solo la procura rilasciata da (omissis) allo studio Avv. (omissis) ma nessuna procura conferita da parte della mandataria Pt_3 al legale che sottoscriveva il ricorso”) non appare fondata, in quanto è provato che la procura risulta conferita al difensore da (omissis) (doc. 16 fascicolo monitorio), ora Pt_3 L’eccezione deve, pertanto, essere respinta.
Quanto all’eccezione di improcedibilità per mancato espletamento della mediazione obbligatoria, si osserva quanto segue.
“In tema di condizione di procedibilità relativa all’esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti “bancari e finanziari” contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUE (d.lgs. n. 385 del 1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (d.lgs. n. 58 del 1998), sicché non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all’acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto” (Cass. Ord. n. 35476/2022 e n. 15200/2018).
Pertanto, anche tale eccezione, pregiudiziale, deve essere respinta. Nel merito, si osserva quanto segue.
Il ricorso monitorio è stato proposto “per euro 16.544,64 (come da estratto conto sub doc. nr. 13) di cui: euro 16.040,65 a titolo di canoni di leasing insoluti scaduti; euro 503,99 a titolo di interessi convenzionali di mora maturati”.
L’estratto conto ex art. 50 Tub prodotto da parte opposta in sede monitoria (doc. 13), alla pag. 6, in realtà, contiene l’elenco anche di fatture non inerenti i canoni scaduti, bensì ” Servizi leasing” e “Rivalsa IMU”, fatture prodotte in giudizio dagli opponenti (doc. 8) e dagli stessi specificamente contestate.
Nemmeno in sede di opposizione, l’opposta ha assolto all’ onere di allegazione specifica del titolo della propria pretesa, limitandosi a reiterare la domanda formulata in sede monitoria, per canoni scaduti e interessi convenzionali di mora, con l’aggiunta di importi, non meglio precisati, pretesi a titolo di penale, ed a chiedere, genericamente, al giudicante, di raffrontare le voci, altrettanto generiche, dell’estratto conto ex art. 50 Tub con le “voci contrattuali”.
Inoltre, a fronte delle contestazioni sollevate dagli opponenti sugli importi richiesti, diversi dai canoni di locazione scaduti, parte opposta non ha assolto all’onere probatorio posto a suo carico, quale attrice in senso sostanziale.
La domanda formulata da parte opposta per i suddetti importi, pertanto, deve essere respinta.
Il credito complessivo vantato dall’opposta limitatamente a canoni impagati e relativi interessi di mora, è di euro 5.857,83, di cui euro 5.389,03, per sorte capitale, ed euro 468,80 per interessi.
In proposito, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, occorre precisare che il suddetto importo risulta essere stato calcolato al netto sia della nota di credito a conguaglio del canone di leasing n. 02.0159480 del 09.03.2018 per€. 230,18, sia della nota di credito a storno della mensilità di aprile 2018 per intervenuta risoluzione contrattuale n. 02/0177385 del 14.03.2018, per €. 2.077,10, come riportato nel più volte richiamato estratto conto.
Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e gli opponenti devono essere condannati, in solido, al pagamento della somma accertata come dovuta, oltre al pagamento degli interessi legali dall’0 1.12.2020 al saldo.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura della metà.
PQM
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da (omissis) e (omissis), revoca il decreto ingiuntivo n. 393/2023, emesso dal Tribunale di Parma in data 09.03.2023, a favore di (omissis) quale mandataria di (omissis) dichiara tenuta e condanna (omissis) e (omissis), in solido tra loro, al pagamento a (omissis) quale mandataria di (omissis) della somma complessiva di euro 5.857,83, di cui euro 5.389,03, per sorte capitale, ed euro 468,80 per interessi, oltre interessi legali dall’0l.12.2020 al saldo.
Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali nella misura della metà, che liquida, per tale frazione, in complessivi euro 2.538,50, per onorari, oltre rimborso
forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge, dichiarandole compensate per la restante metà.
Parma, 23/09/2024
Massime correlate
Tribunale Parma, 23/09/2024, n.1216
La mediazione non è obbligatoria per le controversie riguardanti il leasing immobiliare
In tema di mediazione obbligatoria, per controversie in materia di contratti ‘bancari e finanziari’ si devono intendere quelle cui fa riferimento in modo chiaro il codice civile ed il t.u.b., nonché quei contratti involgenti gli strumenti finanziari di cui al t.u.f., sicché la mediazione non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare.
Fonte: Banca dati DeJure di Giuffrè Editore.