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Patrocinio a spese dello Stato in mediazione: la Corte costituzionale n. 28/2026 sulla scelta dell’avvocato

Patrocinio a spese dello Stato in mediazione – Corte costituzionale n. 28/2026 – Mediacon

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE MEDIACON · MEDIAZIONE CIVILE

Corte costituzionale, sentenza 10 marzo 2026, n. 28

Con la sentenza n. 28 del 10 marzo 2026, la Corte costituzionale è intervenuta su un tema di particolare interesse pratico per la mediazione obbligatoria: la possibilità, per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, di scegliere un avvocato iscritto in un elenco appartenente a un distretto di Corte d’appello diverso da quello in cui ha sede l’organismo di mediazione competente.

La pronuncia non dichiara incostituzionale la disciplina originaria. La Corte, infatti, prende atto della modifica introdotta dal d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 e restituisce gli atti al Tribunale di Livorno affinché valuti nuovamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce della normativa sopravvenuta.

Il caso sottoposto alla Corte costituzionale

La vicenda nasce da un procedimento di mediazione civile nel quale una parte aveva chiesto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Livorno l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indicando come difensore un avvocato appartenente al Foro di Pisa.

L’istanza era stata inizialmente accolta. Successivamente, in sede di richiesta di liquidazione del compenso dopo la conclusione della mediazione, il Consiglio dell’Ordine aveva però respinto la richiesta, rilevando che il difensore nominato non risultava iscritto nell’elenco territorialmente individuato dalla disciplina allora vigente.

Il Tribunale di Livorno, investito dell’opposizione, ha qualificato tale provvedimento come revoca della precedente ammissione e ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 15-quinquies, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La disciplina originaria: il vincolo territoriale

Nella formulazione oggetto della questione, l’art. 15-quinquies, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 prevedeva un criterio territoriale per la scelta del difensore, collegato agli appositi elenchi degli avvocati istituiti presso i Consigli dell’Ordine individuati secondo la disciplina allora vigente.

Il Tribunale di Livorno ha evidenziato una possibile disparità rispetto alla disciplina del patrocinio nel processo civile, nel quale la parte può scegliere anche un difensore appartenente a un foro diverso, fermo restando il mancato riconoscimento delle spese e delle indennità di trasferta.

Secondo il giudice rimettente, la differenza di disciplina poteva risultare irragionevole e incidere sulla libertà di scelta del difensore, con possibili riflessi sul diritto di difesa.

Il correttivo del 2024 ha modificato la disciplina

Prima della decisione della Corte costituzionale è intervenuto il d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216, che ha modificato proprio il meccanismo oggetto della censura.

Il correttivo ha eliminato dal comma 3 dell’art. 15-quinquies il precedente riferimento territoriale e ha introdotto il comma 3-bis, in base al quale, quando l’avvocato nominato dall’interessato è iscritto in un elenco di un distretto di Corte d’appello diverso da quello in cui ha sede l’organismo di mediazione competente, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.

La modifica ha quindi ampliato la possibilità di scelta del difensore, avvicinando il regime della mediazione a quello previsto per il processo civile.

Cosa ha deciso la Corte costituzionale

La Corte ha ritenuto che la modifica normativa sopravvenuta incida direttamente sul problema sollevato dal Tribunale di Livorno. Per questo motivo non ha deciso nel merito la questione di costituzionalità, ma ha disposto la restituzione degli atti al giudice rimettente.

Il Tribunale dovrà quindi rivalutare la rilevanza della questione e, se necessario, la sua non manifesta infondatezza alla luce della disciplina oggi vigente.

La Corte richiama, in particolare, il principio tempus regit processum, osservando che la disciplina sopravvenuta può incidere sul procedimento ancora in corso volto ad accertare la sussistenza dei requisiti per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Il punto operativo oggi

La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione obbligatoria può oggi scegliere anche un avvocato iscritto nell’elenco di un distretto di Corte d’appello diverso da quello in cui ha sede l’organismo di mediazione competente.

La scelta di un difensore appartenente a un diverso distretto non determina, quindi, di per sé, l’esclusione dal beneficio. La legge stabilisce tuttavia che, in tale ipotesi, non siano dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.

Perché la sentenza è importante per avvocati e Organismi di mediazione

La sentenza n. 28/2026 è rilevante perché chiarisce il rapporto tra la disciplina originaria introdotta dalla riforma Cartabia e il successivo correttivo del 2024, in un settore particolarmente delicato come quello dell’accesso alla mediazione da parte dei soggetti non abbienti.

Per gli avvocati, la pronuncia richiama l’attenzione sulla corretta applicazione della disciplina vigente al momento della domanda di ammissione e sulla distinzione tra diritto alla scelta del difensore e regime delle spese di trasferta.

Per gli Organismi di mediazione, invece, è importante mantenere aggiornata la modulistica e gestire correttamente la documentazione relativa all’ammissione al patrocinio, ferma restando la competenza del Consiglio dell’Ordine e dell’autorità giudiziaria per i rispettivi profili previsti dalla legge.

La regola da ricordare

Nella mediazione obbligatoria, la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato può oggi scegliere anche un avvocato iscritto in un elenco di un distretto diverso da quello in cui ha sede l’organismo competente; in tale ipotesi, però, non sono riconosciute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.

Testo integrale della sentenza

Il testo integrale della decisione è disponibile sul sito ufficiale della Corte costituzionale:

Scarica il PDF ufficiale della Corte costituzionale, sentenza n. 28/2026

Riferimenti normativi

  • d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, artt. 15-bis e seguenti;
  • art. 15-quinquies d.lgs. n. 28/2010;
  • art. 15-novies d.lgs. n. 28/2010;
  • d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216;
  • artt. 3 e 24 Cost.

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