La partecipazione personale delle parti costituisce uno degli elementi
centrali della disciplina della mediazione civile e commerciale.
La possibilità di conferire delega a un rappresentante, espressamente
riconosciuta dall’art. 8 del D.Lgs. 28/2010, non elimina la necessità
di assicurare un confronto effettivo sulla controversia e una concreta
possibilità di raggiungere un accordo.
Su questi profili interviene il Tribunale di Firenze, con la
sentenza n. 4349 del 17 settembre 2026, pronunciata nell’ambito
di una controversia bancaria nella quale il tentativo obbligatorio
di mediazione era stato svolto attraverso una procedura collettiva,
con ventisette parti istanti rappresentate da un unico delegato.
La decisione offre l’occasione per approfondire il rapporto tra
partecipazione personale, poteri di rappresentanza, specificità
delle controversie e conseguenze processuali di una mediazione
ritenuta non validamente esperita.
La vicenda sottoposta al Tribunale
La controversia traeva origine da un rapporto di finanziamento
mediante carta di credito revolving. La parte ricorrente aveva
chiesto l’accertamento della nullità del contratto e la
rideterminazione dei rapporti economici conseguenti.
Nel corso del giudizio, il Tribunale aveva rilevato la necessità
del previo esperimento della mediazione obbligatoria, riconducendo
la controversia alla materia dei contratti bancari prevista
dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2010.
Con ordinanza del 7 gennaio 2026 era stato pertanto assegnato
il termine per l’avvio della procedura.
La mediazione veniva successivamente introdotta in forma collettiva
da ventisette soggetti, rappresentati da un unico procuratore speciale.
Nessuno degli istanti prendeva parte personalmente all’incontro,
svolto in videoconferenza.
Esaminata la documentazione prodotta in giudizio, il Tribunale
riteneva che le modalità concretamente adottate non fossero idonee
a integrare un valido esperimento della condizione di procedibilità.
Con la sentenza del 17 settembre 2026 dichiarava, quindi,
improcedibile la domanda giudiziale, compensando
integralmente le spese di lite.
Partecipazione personale e rappresentanza nella disciplina vigente
L’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 28/2010 stabilisce, quale regola
generale, la partecipazione personale delle parti alla procedura
di mediazione.
Per le persone fisiche, la possibilità di partecipare mediante
un rappresentante è subordinata alla presenza di giustificati motivi.
Il delegato deve inoltre conoscere i fatti della controversia e
disporre dei poteri necessari per la sua composizione.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la disposizione
prevede invece la partecipazione mediante rappresentanti o delegati,
anch’essi dotati di adeguata conoscenza dei fatti e dei necessari
poteri negoziali.
Il successivo comma 4-bis, introdotto dal D.Lgs. 216/2024,
disciplina gli aspetti formali della delega, prevedendo, tra l’altro,
la sottoscrizione dell’atto, l’indicazione degli estremi del
documento d’identità del delegante e la consegna della relativa
documentazione.
La disciplina vigente impone pertanto di distinguere due profili:
la regolarità formale della delega e l’idoneità sostanziale
della rappresentanza.
Una delega formalmente corretta non dimostra, di per sé, che il
rappresentante sia effettivamente in grado di trattare la specifica
controversia e assumere decisioni finalizzate alla conciliazione.
Il problema della delega conferita da più parti
L’aspetto più significativo della sentenza non risiede
esclusivamente nella presenza di un rappresentante comune
a ventisette soggetti, ma nelle caratteristiche concrete della
procedura e nella mancata emersione, dal verbale, di elementi
sufficienti a dimostrare l’effettività dell’attività conciliativa.
Secondo il Tribunale, la mediazione cumulativa non aveva consentito
di verificare adeguatamente le peculiarità delle singole posizioni,
l’effettiva conoscenza dei fatti da parte del delegato e l’eventuale
esistenza di un centro di interessi unitario.
La decisione richiama così una questione di particolare importanza:
l’identità del rappresentante non comporta necessariamente
l’identità degli interessi rappresentati.
Anche controversie riconducibili alla stessa tipologia contrattuale
possono presentare differenze significative nelle vicende individuali,
negli importi contestati, nelle pretese economiche e nelle possibili
soluzioni conciliative.
Ne consegue che la gestione congiunta di più posizioni richiede
un’attenta valutazione della loro effettiva omogeneità.
Non sembra, invece, corretto ricavare dalla pronuncia un divieto
generale e assoluto di conferire a un unico soggetto la rappresentanza
di più parti. La conclusione raggiunta dal Tribunale riguarda
la specifica combinazione di circostanze esaminate e l’insufficiente
dimostrazione dell’effettività della procedura.
I giustificati motivi e la partecipazione da remoto
Ulteriore profilo affrontato dalla sentenza riguarda le ragioni
addotte per giustificare la mancata partecipazione personale.
Nel caso esaminato, erano state richiamate la diversa collocazione
geografica degli istanti, la complessità tecnica della materia e
le difficoltà di accesso agli strumenti informatici.
Il Tribunale ha considerato tali giustificazioni generiche e non
adeguate alle caratteristiche concrete del procedimento, evidenziando
che la videoconferenza avrebbe potuto consentire la partecipazione
personale anche di soggetti residenti in luoghi differenti.
Questo passaggio richiede tuttavia una lettura prudente.
La possibilità di partecipare da remoto non esclude automaticamente
l’esistenza di giustificati motivi per la delega. Impedimenti
personali, organizzativi, tecnici o di altra natura devono essere
valutati in concreto, senza trasformare il collegamento audiovisivo
in una presunzione assoluta di disponibilità alla partecipazione.
Ciò che assume rilievo è la specificità della giustificazione
rispetto alla posizione del singolo delegante.
Il ruolo del mediatore nella verifica dei poteri rappresentativi
La pronuncia attribuisce particolare importanza al contenuto
del verbale e alla possibilità di ricostruire le verifiche
effettuate durante l’incontro.
L’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 28/2010 prevede che il mediatore,
ove necessario, chieda alle parti di dichiarare i poteri di
rappresentanza e ne dia atto a verbale.
Nelle procedure che coinvolgono più soggetti rappresentati
dallo stesso delegato, questo adempimento assume particolare rilievo.
È tuttavia necessario distinguere il ruolo del mediatore
da quello del giudice.
Il mediatore non è chiamato a pronunciare una decisione sulla
procedibilità della domanda giudiziale, né a svolgere un accertamento
contenzioso sulla validità delle procure. Deve invece favorire
lo svolgimento regolare ed effettivo della procedura, acquisendo
la documentazione necessaria e dando atto delle dichiarazioni
e delle circostanze rilevanti.
La corretta verbalizzazione non rappresenta una garanzia automatica
contro successive contestazioni, ma costituisce un importante
elemento documentale per ricostruire le modalità di partecipazione.
La conseguenza processuale: improcedibilità della domanda
Nel caso deciso dal Tribunale di Firenze, la valutazione negativa
sulla mediazione ha avuto conseguenze decisive.
Poiché il giudice aveva già assegnato il termine per l’esperimento
della procedura, non è stata riconosciuta la possibilità di ottenere
un ulteriore termine per rinnovare il tentativo.
La domanda è stata pertanto dichiarata improcedibile,
senza esame delle questioni di merito.
La pronuncia evidenzia come la condizione di procedibilità
non possa ritenersi necessariamente soddisfatta per il solo fatto
che una domanda di mediazione sia stata depositata e un incontro
formalmente celebrato.
La valutazione giudiziale può estendersi alle concrete modalità
attraverso le quali il procedimento si è svolto, nei limiti
previsti dalla disciplina applicabile.
Resta comunque necessario evitare di estendere automaticamente
le conseguenze della specifica decisione a ogni ipotesi
di rappresentanza o di mediazione cumulativa.
Le osservazioni di Mediacon
La sentenza consente di individuare un punto di equilibrio
tra due esigenze: garantire la flessibilità del procedimento
di mediazione e preservarne la funzione conciliativa.
La rappresentanza costituisce uno strumento importante per rendere
accessibile la procedura anche quando la partecipazione personale
risulti difficoltosa. Un’interpretazione eccessivamente restrittiva
rischierebbe di introdurre rigidità non sempre coerenti con la
natura della mediazione.
Al tempo stesso, la possibilità di ricorrere alla delega
non deve trasformare il procedimento in una formalità priva
di reale confronto.
Sotto questo profilo, la valutazione dell’effettiva capacità
negoziale del delegato deve assumere un’importanza almeno pari
alla verifica dei requisiti documentali.
Nelle mediazioni con più parti istanti o invitate appare quindi
opportuno prestare particolare attenzione alla specificità
delle pretese, all’effettiva conoscenza delle singole controversie
e alla possibilità che gli interessi rappresentati non coincidano
integralmente.
Il mediatore deve poter svolgere la propria funzione imparziale
senza sostituirsi alle parti nella definizione delle scelte
negoziali e senza assumere compiti decisori che la legge
non gli attribuisce.
La documentazione dell’attività svolta deve, inoltre, rispettare
i limiti derivanti dalla riservatezza del procedimento, evitando
di riportare nel verbale contenuti negoziali o dichiarazioni
riservate non necessari.
Conclusioni
La sentenza del Tribunale di Firenze n. 4349/2026
richiama l’attenzione sulla necessità di considerare la partecipazione
alla mediazione non soltanto sotto il profilo formale, ma anche
attraverso la concreta possibilità di sviluppare un confronto
conciliativo.
La delega cumulativa, la mancata partecipazione personale
e l’insufficiente verifica delle singole posizioni possono assumere
rilievo nella successiva valutazione giudiziale della condizione
di procedibilità.
Il principio di fondo non dovrebbe essere individuato nel numero
dei soggetti rappresentati, ma nell’effettività della rappresentanza
e nella possibilità di affrontare consapevolmente ciascuna
controversia.
Per gli Organismi di mediazione e per i professionisti coinvolti,
la decisione costituisce un’occasione di riflessione sull’importanza
della corretta gestione delle deleghe, della partecipazione delle
parti e della documentazione delle attività svolte.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
- D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, artt. 5 e 8.
- D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216.
- Tribunale di Firenze, Sezione III civile, sentenza
17 settembre 2026, n. 4349, R.G. 9476/2025. - Corte di Cassazione, sentenza n. 14676/2025.
- Tribunale di Firenze, sentenze n. 1270/2024
e n. 1499/2024. - Tribunale di Milano, sentenza n. 1957/2025.
Consulta la sentenza integrale
Tribunale di Firenze – Sezione III civile
Sentenza n. 4349 del 17 settembre 2026.
R.G. n. 9476/2025.
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Approfondimento giuridico a cura di Mediacon S.r.l.
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