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Nel 2026 la Corte di Cassazione è intervenuta ripetutamente su uno dei profili più delicati della mediazione civile e commerciale: la partecipazione della parte mediante un rappresentante.
In poco più di due mesi sono state pubblicate cinque ordinanze particolarmente significative:
- Cass. civ., Sez. III, 15 aprile 2026, n. 9608;
- Cass. civ., Sez. II, 24 aprile 2026, n. 10978;
- Cass. civ., Sez. III, 9 giugno 2026, n. 18796;
- Cass. civ., Sez. III, 20 giugno 2026, n. 20992;
- Cass. civ., Sez. III, 23 giugno 2026, n. 21405.
Le decisioni affrontano problemi tra loro collegati:
- quando la mediazione può dirsi effettivamente esperita;
- quando la parte può partecipare tramite un rappresentante;
- se il rappresentante possa coincidere con il difensore;
- quali poteri debbano essergli attribuiti;
- quale forma debba avere la delega;
- se occorra una procura specifica per ogni singola controversia;
- quali conseguenze derivino da una partecipazione meramente formale.
Non tutte le pronunce sono state rese applicando la disciplina oggi vigente. Alcune controversie riguardavano procedimenti di mediazione soggetti alla normativa anteriore alla riforma Cartabia e al successivo correttivo. Per comprendere cosa debba fare oggi una parte, un avvocato, un mediatore o un organismo di mediazione occorre quindi leggere insieme giurisprudenza e norma vigente.
1. La regola oggi vigente: la parte partecipa personalmente
Il punto di partenza è l’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 28/2010.
La norma stabilisce che le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione.
Per le persone fisiche la partecipazione mediante rappresentante è ammessa, in presenza di giustificati motivi, attraverso un soggetto:
- a conoscenza dei fatti;
- munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la partecipazione avviene invece attraverso rappresentanti o delegati che devono possedere gli stessi due requisiti sostanziali: conoscenza dei fatti e poteri necessari alla composizione.
La norma aggiunge che, ove necessario, il mediatore può chiedere alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto nel verbale.
Il sistema vigente ammette quindi la rappresentanza, ma non consente che essa sia soltanto apparente: il rappresentante deve essere realmente in grado di partecipare alla trattativa.
Consulta su Mediacon il testo coordinato del D.Lgs. 28/2010 in vigore dal 25 gennaio 2025
2. Cass. 9608/2026: la mediazione deve essere effettivamente esperita
La prima pronuncia del filone è Cass. civ., Sez. III, ordinanza 15 aprile 2026, n. 9608.
La Corte afferma un principio particolarmente importante in tema di condizione di procedibilità: non è sufficiente il semplice avvio formale della mediazione.
Perché la condizione possa ritenersi soddisfatta occorre che il procedimento venga effettivamente esperito.
Secondo la Cassazione, ciò avviene quando al primo incontro compare almeno la parte sulla quale grava l’onere di attivare la mediazione:
- personalmente;
- oppure attraverso un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali.
Una volta intervenuta correttamente al primo incontro, la parte può anche dichiarare di non essere disponibile a proseguire ulteriormente nella procedura.
La mancata partecipazione della controparte regolarmente convocata non rende, di per sé, improcedibile la domanda quando la parte onerata abbia correttamente partecipato.
L’assenza dell’altra parte rileva invece sul diverso piano delle conseguenze previste dalla legge.
Esperire la mediazione non significa semplicemente depositare una domanda: significa partecipare validamente al procedimento.
Scarica il testo integrale di Cass. 9608/2026 in PDF
3. Cass. 10978/2026: l’avvocato può essere anche rappresentante sostanziale
Soltanto nove giorni dopo, la Seconda Sezione della Cassazione interviene nuovamente.
Con l’ordinanza 24 aprile 2026, n. 10978, la Corte esamina una controversia nella quale la parte aveva partecipato alla mediazione attraverso il proprio difensore.
L’avvocato, tuttavia, non disponeva soltanto della normale procura alle liti.
Gli era stata attribuita una specifica procura sostanziale contenente poteri di:
- discussione;
- trattazione;
- transazione.
La Cassazione considera valida la partecipazione.
Il rappresentante sostanziale della parte può coincidere con lo stesso avvocato che la assiste nella mediazione, purché al professionista siano stati attribuiti reali poteri sostanziali ulteriori rispetto alla normale procura processuale.
Procura alle liti e procura sostanziale non sono la stessa cosa
La procura alle liti attribuisce al difensore i poteri necessari per rappresentare processualmente il cliente.
La partecipazione alla mediazione in sostituzione della parte richiede invece un potere diverso: il potere di incidere sul rapporto sostanziale controverso.
Un avvocato che partecipa come semplice difensore assiste la parte.
Un avvocato che partecipa anche in rappresentanza della parte deve essere inoltre autorizzato a negoziare e ad assumere decisioni nei limiti del mandato ricevuto.
Scarica il testo integrale di Cass. 10978/2026 in PDF
4. Cass. 18796/2026: la procura non deve essere rilasciata per ogni singola controversia
Con ordinanza 9 giugno 2026, n. 18796, la Terza Sezione affronta un ulteriore problema pratico.
La procura sostanziale deve essere predisposta ogni volta per una specifica procedura?
La risposta della Corte è negativa.
Ai fini della valida rappresentanza è necessario che il delegato:
- abbia tutti i poteri sostanziali necessari rispetto ai diritti controversi;
- conosca le circostanze di fatto rilevanti per l’utile svolgimento della mediazione.
Non è invece indispensabile che la procura:
- contenga un espresso e specifico riferimento alla singola controversia;
- venga rilasciata ex novo per ogni procedimento.
La procura sostanziale può quindi riguardare anche una pluralità di controversie.
Il principio ha particolare importanza per banche, compagnie assicurative, società, enti, amministrazioni e altri operatori che partecipano frequentemente a procedimenti di mediazione.
Resta però imprescindibile un requisito: una procura generale non può trasformarsi in una delega vuota. Deve comunque attribuire al rappresentante poteri sostanziali concretamente idonei rispetto alla controversia nella quale viene utilizzata.
Consulta il riferimento e la massima di Cass. 18796/2026
Il testo integrale della pronuncia non risulta, al momento della pubblicazione di questo approfondimento, disponibile in un PDF pubblico stabile verificato da Mediacon.
5. Cass. 20992/2026: perché sembra contraddire le altre decisioni
La pronuncia più delicata è Cass. civ., Sez. III, ordinanza 20 giugno 2026, n. 20992.
La Corte affronta nuovamente la procura sostanziale conferita all’avvocato per partecipare alla mediazione.
Nella fattispecie esaminata la procura non era autenticata.
La Cassazione distingue la procura sostanziale dalla procura alle liti e osserva che il potere riconosciuto all’avvocato di autenticare la procura processuale non può automaticamente essere utilizzato per autenticare una diversa procura di natura sostanziale.
Da qui l’affermazione, nel caso esaminato, della necessità dell’autenticazione da parte di un pubblico ufficiale.
Letta isolatamente, Cass. 20992/2026 potrebbe far pensare che oggi la procura sostanziale per partecipare alla mediazione debba sempre essere autenticata. Non è questa la conclusione corretta per le procedure soggette alla disciplina vigente.
6. La questione decisiva: Cass. 20992 riguarda il regime previgente
La controversia decisa con Cass. 20992/2026 era infatti soggetta alla disciplina anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 149/2022.
Questo elemento è determinante.
Dal 25 gennaio 2025, l’art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. 28/2010 disciplina espressamente la forma della delega.
La norma dispone che la delega per partecipare all’incontro sia conferita mediante:
atto sottoscritto con firma non autenticata.
La delega deve contenere gli estremi del documento di identità del delegante.
Il delegato deve inoltre presentare e consegnare:
- la delega;
- copia non autenticata del proprio documento di identità.
La documentazione viene acquisita agli atti della procedura.
La regola generale oggi è quindi la firma non autenticata.
Cass. 20992/2026 conserva un rilevante interesse interpretativo per comprendere la natura della procura sostanziale e il regime previgente, ma non può essere automaticamente trasposta alle mediazioni attuali.
Consulta l’approfondimento su Cass. 20992/2026 e il regime previgente
7. L’eccezione prevista dalla legge
Anche su questo punto occorre evitare semplificazioni.
Non sarebbe corretto affermare che la delega non debba essere autenticata in nessun caso.
L’art. 8, comma 4-bis, richiama infatti le particolari ipotesi previste dall’art. 11, comma 7.
In tali situazioni il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
La formula operativamente corretta è quindi:
8. Cass. 21405/2026: il problema non è soltanto la procura, ma i poteri reali
Il punto di arrivo del filone giurisprudenziale del 2026 può essere individuato nell’ordinanza Cass. civ., Sez. III, 23 giugno 2026, n. 21405.
La vicenda riguardava una persona giuridica.
Al primo incontro non aveva partecipato il legale rappresentante della società.
Erano intervenuti:
- una dipendente delegata a “presenziare”;
- il difensore incaricato di “assistere”.
Per la Cassazione non era sufficiente.
La Corte afferma che il rappresentante deve disporre di poteri tali da consentirgli una reale disponibilità dei diritti controversi.
Non basta quindi essere autorizzati a:
- essere presenti;
- ascoltare il mediatore;
- prendere nota;
- riferire successivamente alla società;
- rinviare ogni decisione a un soggetto assente.
Il rappresentante deve poter svolgere una vera trattativa.
Cass. 21405/2026 conferma inoltre la rilevanza di questi principi anche nell’ambito della mediazione demandata dal giudice.
Scarica il testo integrale di Cass. 21405/2026 in PDF
9. Cinque Cassazioni, un unico principio
Il confronto tra le decisioni consente di individuare un filo comune.
La Cassazione sta progressivamente spostando l’attenzione dalla presenza formale alla partecipazione effettiva.
Non è sufficiente che qualcuno si presenti fisicamente all’incontro.
Occorre verificare:
- chi rappresenta la parte;
- sulla base di quale delega;
- quali poteri possiede;
- se conosce i fatti;
- se può realmente negoziare;
- se può assumere decisioni nei limiti del mandato ricevuto.
In questo senso le pronunce del 2026, più che fornire un’unica regola formale, affrontano aspetti diversi dello stesso problema: garantire che la mediazione sia un confronto reale e non una mera presenza documentale.
10. L’avvocato può quindi rappresentare il proprio cliente?
Alla luce del quadro complessivo, la risposta può essere formulata in termini positivi.
Sì, il difensore può anche assumere il ruolo di rappresentante sostanziale della parte, purché disponga di una delega idonea.
Cass. 10978/2026 lo riconosce espressamente.
Devono però essere tenuti distinti i due ruoli:
Come avvocato
Il professionista assiste tecnicamente la parte.
Come rappresentante
Esercita i poteri sostanziali che il cliente gli ha espressamente conferito.
La sola procura alle liti non basta a trasformare automaticamente il difensore nel rappresentante sostanziale della parte.
11. Come deve essere oggi una delega per la mediazione
Per le procedure soggette alla disciplina vigente, la delega dovrebbe consentire di verificare almeno i seguenti elementi.
Identificazione del delegante
Nome e dati del soggetto che conferisce la rappresentanza.
Identificazione del delegato
Indicazione precisa della persona incaricata di partecipare.
Documento del delegante
La delega deve contenere gli estremi del relativo documento di identità.
Documento del delegato
Il delegato consegna copia non autenticata del proprio documento.
Conoscenza dei fatti
Il rappresentante deve essere posto concretamente nelle condizioni di conoscere la controversia.
Poteri sostanziali
Devono risultare poteri sufficienti a consentire una reale trattativa.
In particolare può essere opportuno specificare il potere di:
- discutere;
- negoziare;
- formulare proposte;
- valutare proposte;
- formulare controproposte;
- transigere;
- disporre dei diritti controversi nei limiti indicati dal delegante.
12. La formula “delego a partecipare” può non essere sufficiente
Una delle conseguenze operative più importanti di Cass. 21405/2026 riguarda proprio la redazione delle deleghe.
Formule quali:
“delego il sig. … a partecipare alla mediazione”
oppure:
“delego l’avvocato … a presenziare all’incontro”
possono risultare troppo generiche quando non emerga chiaramente quali poteri siano stati effettivamente conferiti.
Il problema non riguarda l’utilizzo di una parola particolare.
Riguarda il contenuto complessivo del mandato.
Dalla delega deve emergere che il rappresentante può svolgere una effettiva attività negoziale.
13. Cosa deve verificare il mediatore
L’art. 8, comma 4, consente al mediatore, ove necessario, di chiedere alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e di darne atto a verbale.
Il mediatore non deve trasformarsi in un giudice della validità della procura.
Ma neppure può ignorare una situazione nella quale risulti evidente che il soggetto presente non possiede alcun potere decisionale.
Una verifica ragionevole dovrebbe quindi riguardare:
- identità del rappresentante;
- esistenza della delega;
- regolarità documentale prevista dall’art. 8;
- conoscenza dei fatti;
- effettività dei poteri negoziali;
- eventuali limiti del mandato.
Quando emergano dubbi sui poteri, è opportuno che il mediatore li chiarisca e ne dia adeguatamente conto nel verbale.
14. La linea operativa Mediacon
Alla luce della normativa vigente e delle pronunce della Cassazione del 2026, Mediacon ritiene opportuno adottare una lettura sostanziale e non meramente formalistica della partecipazione alla mediazione.
Persone fisiche
La partecipazione personale costituisce la regola. La rappresentanza è ammessa in presenza dei presupposti previsti dall’art. 8 D.Lgs. 28/2010.
Soggetti diversi dalle persone fisiche
Devono partecipare tramite soggetti a conoscenza dei fatti e dotati dei necessari poteri.
Avvocato-rappresentante
Il difensore può assumere anche il ruolo di rappresentante sostanziale quando disponga di una delega idonea.
Procura alle liti
Non è, di per sé, sufficiente.
Forma della delega
Nella disciplina vigente si applica l’art. 8, comma 4-bis: firma non autenticata come regola generale, estremi del documento del delegante e copia del documento del delegato.
Poteri sostanziali
Devono essere effettivi e consentire una reale negoziazione.
Delega meramente formale
La semplice autorizzazione a “presenziare” o ad “assistere” non è sufficiente quando non attribuisce una concreta possibilità di negoziare e disporre dei diritti controversi nei limiti del mandato.
15. Le cinque Cassazioni 2026 a confronto
| Pronuncia | Tema | Principio essenziale | Testo / riferimento |
|---|---|---|---|
| Cass. 9608/2026 | Effettivo esperimento | Non basta l’avvio della procedura: occorre una valida partecipazione della parte onerata. | |
| Cass. 10978/2026 | Avvocato-rappresentante | Il difensore può rappresentare sostanzialmente la parte se dispone dei necessari poteri. | |
| Cass. 18796/2026 | Procura per più controversie | La procura può riguardare una pluralità di controversie se attribuisce reali poteri sostanziali. | Massima |
| Cass. 20992/2026 | Forma della procura nel regime previgente | La decisione deve essere letta ratione temporis e non sovrapposta alla disciplina vigente dell’art. 8, comma 4-bis. | Approfondimento |
| Cass. 21405/2026 | Effettività dei poteri | Non basta delegare qualcuno a presenziare: occorrono reali poteri sostanziali e negoziali. |
16. Checklist Mediacon per la rappresentanza al primo incontro
- ☑ Identità del delegante
- ☑ Identità del delegato
- ☑ Delega scritta
- ☑ Estremi del documento del delegante
- ☑ Copia del documento del delegato
- ☑ Eventuale giustificato motivo richiesto per la persona fisica
- ☑ Conoscenza della controversia da parte del delegato
- ☑ Potere di trattare
- ☑ Potere di formulare e valutare proposte
- ☑ Poteri dispositivi adeguati
- ☑ Eventuali limiti espressamente indicati
- ☑ Eventuali particolari requisiti formali connessi all’accordo da stipulare
17. Dalla procura formalmente valida alla rappresentanza realmente efficace
La vera novità che emerge dalla giurisprudenza del 2026 non consiste nell’introduzione di un nuovo formalismo.
È quasi il contrario.
La legislazione ha semplificato la forma della delega.
La Cassazione, parallelamente, richiede maggiore attenzione alla sostanza della partecipazione.
La domanda corretta non è soltanto:
“La delega è stata firmata?”
La domanda diventa:
“La persona che oggi siede al tavolo può realmente negoziare questa controversia?”
È questo il punto sul quale devono concentrarsi parti, avvocati, mediatori e organismi di mediazione.
Una delega formalmente impeccabile non realizza la funzione della mediazione se chi partecipa non conosce i fatti oppure non dispone di alcuno spazio decisionale.
Viceversa, la rappresentanza prevista dalla legge può essere pienamente compatibile con una mediazione effettiva quando il delegato è informato, responsabilizzato e dotato di poteri adeguati.
Conclusioni
Le cinque ordinanze della Cassazione pubblicate nel 2026 permettono di ricostruire con maggiore precisione il sistema della rappresentanza in mediazione.
Il quadro può essere sintetizzato in poche regole:
- la partecipazione personale resta il principio;
- la rappresentanza è possibile alle condizioni previste dalla legge;
- l’avvocato può essere anche rappresentante sostanziale se munito di idonei poteri;
- la sola procura alle liti non è sufficiente;
- la delega può riguardare anche più controversie;
- nella disciplina vigente la firma non autenticata costituisce la regola generale;
- il rappresentante deve conoscere i fatti;
- deve soprattutto disporre di effettivi poteri negoziali e dispositivi.
Il dato più importante, però, è un altro.
La mediazione non può essere ridotta alla presenza fisica di qualcuno davanti al mediatore.
L’obiettivo della disciplina è fare in modo che al tavolo vi siano soggetti realmente capaci di dialogare, valutare e decidere.
È questa, al di là dei singoli problemi formali, la linea che sembra accomunare l’evoluzione normativa e la giurisprudenza della Cassazione del 2026.
Testi e riferimenti delle pronunce
- Cass. civ. n. 9608/2026 – PDF integrale
- Cass. civ. n. 10978/2026 – PDF integrale
- Cass. civ. n. 18796/2026 – riferimento e massima
- Cass. civ. n. 20992/2026 – approfondimento e ricostruzione della decisione
- Cass. civ. n. 21405/2026 – PDF integrale
Riferimenti normativi: D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, artt. 8 e 11; D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216.
Consulta il D.Lgs. 28/2010 aggiornato sul sito Mediacon
Mediacon S.r.l.
Organismo di Mediazione n. 707 – Ente di Formazione n. 422
Approfondimento dell’Osservatorio Mediacon sulla Mediazione Civile e Commerciale – aggiornato a settembre 2026.
Il presente contributo ha finalità informativa e di approfondimento professionale. I riferimenti giurisprudenziali sono stati verificati sulle fonti disponibili alla data di pubblicazione; per l’applicazione al singolo caso occorre sempre considerare la disciplina vigente ratione temporis e le specifiche circostanze della controversia.
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