La Cassazione chiarisce con l’Ordinanza n. 9608/2026
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Un equivoco da superare definitivamente
Nel sistema della mediazione civile e commerciale continua a emergere, nella prassi applicativa, un equivoco tanto diffuso quanto fuorviante: ritenere che la mancata partecipazione della parte invitata al primo incontro comporti l’improcedibilità della domanda giudiziale.
L’Ordinanza n. 9608/2026 della Corte di Cassazione interviene con chiarezza, contribuendo a consolidare una lettura sostanziale dell’istituto, coerente con la sua funzione e con l’impianto normativo del D.Lgs. 28/2010.
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Il caso concreto
Nel giudizio da cui trae origine la pronuncia:
* veniva disposta la mediazione;
* la parte istante attivava correttamente il procedimento;
* la parte invitata non partecipava al primo incontro.
La questione sottoposta alla Corte era chiara:
👉 tale assenza determina l’improcedibilità della domanda?
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La risposta della Cassazione
La Corte risponde in modo netto:
la condizione di procedibilità si considera soddisfatta quando il procedimento di mediazione sia stato effettivamente esperito, anche con la partecipazione di una sola parte.
Il punto centrale è il passaggio da una logica formale a una logica sostanziale:
* non basta avviare la mediazione;
* ma non è necessario che partecipino entrambe le parti.
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Effettività della mediazione: cosa significa davvero
La Cassazione chiarisce che l’“esperimento” della mediazione richiede:
* lo svolgimento del primo incontro;
* la partecipazione qualificata di almeno una parte;
* la concreta possibilità di confronto.
Non è invece necessario:
* che la mediazione prosegua;
* che si realizzi una trattativa;
* che entrambe le parti siano presenti.
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La mancata partecipazione non blocca il processo
Il principio più rilevante della decisione è il seguente:
👉 la parte invitata non può impedire l’accesso alla giurisdizione semplicemente non presentandosi.
Diversamente:
* la mediazione diventerebbe uno strumento dilatorio;
* il convenuto assumerebbe un ruolo improprio di “arbitro” della procedibilità.
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Le conseguenze per la parte assente
L’assenza non è neutra.
Produce effetti:
* sanzione ex art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. 28/2010
* possibilità per il giudice di valutare negativamente la condotta
Si rafforza così una logica di responsabilità e correttezza processuale.
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La presenza della parte: un requisito sostanziale
Altro passaggio decisivo:
👉 la presenza del solo avvocato non è sufficiente.
È necessario:
* che la parte partecipi personalmente
oppure
* che sia rappresentata da un soggetto con poteri sostanziali reali
La mediazione non è un adempimento formale, ma uno spazio di confronto effettivo.
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Una decisione che rafforza il sistema
L’Ordinanza n. 9608/2026 si inserisce in un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e contribuisce a:
* chiarire definitivamente il concetto di procedibilità;
* rafforzare la funzione concreta della mediazione;
* contrastare letture strumentali dell’istituto.
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Conclusione
La Cassazione conferma un principio essenziale:
👉 la mediazione deve essere effettiva, ma non può essere ostacolata da comportamenti omissivi.
La mancata partecipazione della controparte non incide sulla procedibilità, ma produce conseguenze giuridiche precise, coerenti con la funzione dell’istituto.
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Dott. Gabriele Petracca
Responsabile Organismo di Mediazione n. 707
Mediacon S.r.l.