Delibere condominiali e mediazione: quando la sospensione non è possibile (e cosa resta davvero riservato)

Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile – Ordinanza 12 gennaio 2026 (RG 1202/2025)


Il caso

Il Tribunale di Vallo della Lucania affronta una questione molto frequente nel contenzioso condominiale: la richiesta di sospensione di una delibera assembleare impugnata ai sensi dell’art. 1137 c.c.

La pronuncia offre due chiarimenti di particolare interesse anche in chiave di mediazione: (i) i limiti della tutela cautelare e (ii) i confini dell’obbligo di riservatezza previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 28/2010.

La sospensione della delibera è una misura cautelare

Il Giudice ribadisce che la sospensione della delibera condominiale ha natura cautelare. Ne consegue che, come per ogni provvedimento cautelare, la richiesta deve essere supportata da due presupposti:

  • Fumus boni iuris: plausibile fondatezza della domanda di impugnazione;
  • Periculum in mora: rischio attuale di un pregiudizio grave e irreparabile nel tempo necessario a ottenere la decisione di merito.

Principio pratico: anche in presenza del fumus, in assenza del periculum la sospensione deve essere rigettata.

Il punto decisivo: il “periculum in mora” non può essere solo economico

Nel caso concreto, i ricorrenti individuavano il periculum nel carattere asseritamente definitivo dell’assegnazione di un unico posto auto, in condivisione tra loro, a seguito della delibera del 12.06.2025.

Il Tribunale, però, evidenzia che l’assegnazione non era definitiva: una successiva delibera del 30.09.2025 prevedeva un criterio rotatorio e annuale tramite sorteggio, con possibilità per l’assegnatario di cedere, condividere o mantenere il posto.

Di conseguenza, il pregiudizio dedotto non appare irreparabile né dotato dei requisiti tipici della tutela d’urgenza, risultando al più temporaneo e di natura patrimoniale.

Esito: mancando il periculum in mora, la richiesta di sospensione viene rigettata.

Mediazione e riservatezza (art. 9 D.Lgs. 28/2010): cosa resta davvero coperto

Particolarmente rilevante è il chiarimento sui limiti dell’obbligo di riservatezza in mediazione. Il Tribunale precisa che la riservatezza copre:

  • le dichiarazioni rese nel procedimento;
  • le informazioni acquisite durante la mediazione;
  • le proposte formulate dal mediatore o dalle parti nel procedimento.

Tuttavia, tale vincolo non si estende a una proposta/decisione autonomamente elaborata dall’assemblea condominiale, pur se destinata a essere rappresentata o utilizzata in sede di mediazione: trattandosi di un atto deliberativo esterno, esso non rientra nel contenuto confidenziale del procedimento.

Principio operativo: la riservatezza riguarda ciò che avviene nel procedimento di mediazione, non gli atti preesistenti o autonomi prodotti al di fuori di esso (come le delibere assembleari).

Implicazioni pratiche per avvocati e mediatori

1) Strategia processuale

  • La sospensione non è automatica: va dimostrato un danno grave e irreparabile.
  • Il solo disagio o pregiudizio economico non è sufficiente.
  • Se la delibera produce effetti reversibili o temporanei, il periculum può essere escluso.

2) Gestione della mediazione

  • La riservatezza ha confini precisi: non copre atti esterni e autonomi.
  • È utile distinguere con chiarezza, nella prassi, tra documenti “del procedimento” e documenti “del contesto”.
  • La corretta gestione della documentazione aiuta a evitare contestazioni sull’utilizzabilità in giudizio.

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Conclusioni

La pronuncia conferma un approccio rigoroso alla tutela cautelare nel giudizio di impugnazione delle delibere condominiali: non basta la plausibile fondatezza della domanda, ma occorre dimostrare un’urgenza reale e un danno non riparabile.

Al tempo stesso, chiarisce i limiti della riservatezza in mediazione: ciò che è esterno e autonomo rispetto al procedimento (come una delibera assembleare) non può essere attratto nel perimetro del “confidenziale” solo perché destinato a essere discusso in mediazione.


Mediacon – Organismo di Mediazione n. 707 ed Ente di Formazione n. 422 (Ministero della Giustizia).

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