Il Tribunale di Messina, con ordinanza del 10 novembre 2025, offre un chiarimento di grande rilievo operativo per avvocati e operatori della mediazione: la mediazione delegata dal giudice deve essere attivata nei confronti di tutte le parti necessarie del giudizio, non essendo sufficiente convocare solo alcuni dei convenuti originari.
Il mancato coinvolgimento di tutti i litisconsorti necessari comporta, come accaduto nel caso in esame, l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Il caso: mediazione attivata solo contro una parte
Nel procedimento riunito n. 4718/2014 e 4864/2015, il Presidente di Sezione aveva disposto lo svolgimento di un tentativo effettivo di mediazione presso un organismo accreditato, attribuendo alla parte più diligente l’onere di attivare il procedimento entro 15 giorni, a pena d’improcedibilità dell’azione. Trib-Messina-4718-2025
L’attrice ha attivato la procedura di mediazione solo nei confronti della convenuta principale, omettendo di estenderla ai responsabili civili, qualificati dal giudice come litisconsorti necessari. Tale omissione è stata tempestivamente eccepita dalle altre parti all’udienza del 9 ottobre 2025. Trib-Messina-4718-2025
Il principio affermato dal Tribunale
Il Tribunale di Messina ribadisce alcuni punti fondamentali:
1. La mediazione delegata è condizione di procedibilità
Il procedimento di mediazione ordinato dal giudice ai sensi dell’art. 5-quater d.lgs. 28/2010 costituisce a tutti gli effetti una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Trib-Messina-4718-2025
2. Devono partecipare tutte le parti necessarie
La mediazione demandata deve essere partecipata da tutte le parti necessarie del giudizio, perché la natura stessa della mediazione richiede il contatto diretto tra tutti i soggetti potenzialmente coinvolti nella definizione della controversia.
Convocare solo alcune parti equivale a una mediazione incompleta e inefficace. Trib-Messina-4718-2025
3. Conseguenza: improcedibilità della domanda
Poiché l’attrice aveva attivato la procedura nei confronti della sola convenuta, e non anche dei responsabili civili, il Tribunale:
- dà atto della mancata attivazione del procedimento di mediazione delegata nei confronti di tutte le parti,
- dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale,
- compensa integralmente le spese tra le parti. Trib-Messina-4718-2025
Perché questa decisione è importante
La pronuncia ha rilevanza pratica significativa:
✔️ Rafforza l’obbligo di corretta instaurazione della mediazione
Non basta avviare formalmente il procedimento: occorre che siano convocate tutte le parti del giudizio, incluse quelle chiamate per responsabilità civile o in qualità di garanti.
✔️ Evita l’uso meramente formale della mediazione
La mediazione delegata deve essere un tentativo effettivo, non una formalità da assolvere solo parzialmente.
✔️ Evidenzia la centralità dell’avvocato nella fase pre-processuale
L’avvocato incaricato deve verificare attentamente:
- chi sono le parti necessarie del giudizio;
- che la mediazione venga avviata nei confronti di tutti i soggetti;
- che le convocazioni siano corrette, documentate e tempestive.
✔️ Offre una linea interpretativa utile agli Organismi
Gli Organismi di Mediazione devono prestare massima attenzione a:
- corretta identificazione delle parti;
- completezza delle convocazioni;
- verbalizzazione delle presenze e assenze;
- documentazione delle attività di convocazione.
Conclusioni
La decisione del Tribunale di Messina ribadisce un principio essenziale: la mediazione delegata deve replicare la struttura soggettiva del giudizio, coinvolgendo tutte le parti necessarie.
Una mediazione attivata solo parzialmente non soddisfa la condizione di procedibilità e comporta l’improcedibilità della domanda, con inevitabili ripercussioni processuali e professionali.
