Obbligatorio partecipare anche alla mediazione volontaria: la condanna alla multa scatta a prescindere dalla soccombenza.
Chi non partecipa all’incontro per la mediazione, innanzi all’organismo designato, può essere condannato dal giudice a pagare, in favore dell’entrata del bilancio, una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio incardinato per la medesima controversia. E ciò anche se tale soggetto vince la causa nel merito. La multa per l’assenza al tentativo di conciliazione infatti prescinde dalla soccombenza. È quanto chiarito dal Tribunale di Verona [1] che, prima ha rigettato la domanda dell’attore, e poi però ha condannato il convenuto a pagare la sanzione per non aver partecipato, quando c’era stata la necessità, alla mediazione. Tale sanzione [2] ha valenza generale per la mediazione e prescinde totalmente dall’accoglimento o meno della domanda della parte.
La pronuncia risulta particolarmente importante perché, per la prima volta, un giudice prende posizione circa il dubbio interpretativo emerso in dottrina sulla applicabilità della norma richiamata anche al procedimento di mediazione avviato volontariamente e, quindi, non in virtù di un obbligo (sia esso di fonte legale, giudiziale o contrattuale). Ed il giudice prende posizione chiarendo che a suo avviso, sotto il profilo astratto, la norma indicata “trova applicazione anche nel caso di mediazione volontaria e non solo, come sostenuto da qualche commentatore, nel caso di mediazione obbligatoria, come si evince dalla sua collocazione all’interno di una norma che regola il procedimento di mediazione in generale”.
Inoltre, detta disposizione “prescinde totalmente dalla soccombenza nel successivo giudizio, atteso che, in attuazione del principio di causalità, mira a sanzionare la parte che, sottraendosi alla procedura stragiudiziale, provoca il giudizio”.
Nel caso di specie i convenuti erano rimasti assenti in mediazione senza addurre alcun giustificato motivo nemmeno in sede giudiziale se non al momento della discussione (tentando di giustificarla “asserendo che era stata dettata dalla volontà dei suoi assistiti di rimarcare l’opposizione agli assunti di controparte”). Tale comportamento, seppur supportato dalla convinzione della parte circa la fondatezza dei propri diritti, “non è idonea ad integrare il giustificato motivo di assenza che vale a sottrarre la parte che non compare in mediazione alla sanzione pecuniaria”.
[1] Trib. Verona sent. del 16.02.2016.
[2] Art. 8, comma 4-bis, secondo periodo, d.lgs. n. 28/2010.
Articolo originario su La Legge per tutti