(di Domenico Rosario Iannello) – Il giudice dott. Massimo Vaccari con ordinanza del 18 dicembre 2015 risolve un quesito “esclusivo” che sino ad oggi ha visto opinioni contrastanti sia in Dottrina che in Giurisprudenza a causa delle lacune normative che il legislatore ha dimenticato di colmare nelle varie modifiche al d.lgs 28/2010.
Il contenzioso vedeva i genitori di un minore convenire in giudizio una U.L.S.S per sentirla condannare per le gravi lesioni subite dal proprio figlio in conseguenza alla somministrazione dei vaccini esavalente e antipneumococco. La convenuta Azienda U.L.S.S richiedeva ed otteneva l’autorizzazione a chiamare in causa la propria Assicurazione così da poter far valere il proprio contratto assicurativo in caso di condanna al risarcimento; La compagnia assicuratrice si costituiva in giudizio eccependo però in via pregiudiziale l’improponibilità della domanda attorea perché venuto meno l’esperimento del procedimento di mediazione. E’ quindi di comune comprensione come ci si trovi difronte una duplice controversia dove l’oggetto è eterogeneo infatti, se da un lato vi è l’attore che richiede un risarcimento dei danni patiti nei confronti del convenuto (Responsabilità sanitaria) dall’altro il convenuto chiama in causa il terzo in forza del contratto assicurativo (contratti assicurativi).
Le due controversie, per loro natura, rientranotra quelle previste dall’articolo 5 comma 1d.lgs 28/2010 ma il punto era quello di individuare o meno nella sopracitata norma istruzioni riguardo la condizione di procedibilità anche per le domande fatte valere nel corso del processo dal convenuto e/ o terzi (volontari o su chiamata ) e/o dal medesimo attore sotto forma di domanda riconvenzionale. Il giudice dott. Massimo Vaccari risolve il quesito disponendo la mediazione obbligatoria per tutte le domande svolte in causa in ragione del fatto che: “qualora non si sia svolto il tentativo di mediazione rispetto alla domanda principale, non si vedono ragioni per non estendere la mediazione a tutte le domande ad essa cumulate che vi siano soggette”.
Una interessante ordinanza che pone ordine al caos normativa del legislatore ed offre spunto, mi auguro, per una migliore regolamentazione del mondo ADR con particolare attenzione alla Mediazione tutta.
Iannello Domenico Rosario
Dottore in Scienze Giuridiche, Mediatore