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L’avvocato può rappresentare la parte in mediazione?

GIURISPRUDENZA · MEDIAZIONE CIVILE

L’avvocato può rappresentare la parte in mediazione:
Cassazione n. 21405/2026 sulla procura sostanziale

Cassazione civile, Sez. III, ordinanza 23 giugno 2026, n. 21405

La Corte di Cassazione torna sul tema della partecipazione personale
al procedimento di mediazione e chiarisce i presupposti in presenza
dei quali l’Avvocato può assumere, oltre al ruolo di difensore,
anche quello di rappresentante sostanziale della parte.

Il principio affermato dalla Cassazione

Con l’ordinanza n. 21405/2026, la Corte di Cassazione consolida
l’orientamento secondo cui la rappresentanza sostanziale della parte
nel procedimento di mediazione può essere conferita anche al
proprio Avvocato.

Ciò che assume rilievo non è, tuttavia, la sola qualifica professionale
del soggetto che partecipa all’incontro, bensì
l’effettiva consistenza dei poteri rappresentativi conferiti.

L’Avvocato può pertanto cumulare la funzione di assistenza tecnica
con quella di rappresentante sostanziale della parte, purché sia
munito di una
procura speciale ad negotia idonea ad attribuirgli reali
poteri dispositivi in relazione ai diritti oggetto della controversia
.

Assistere la parte e rappresentarla non sono la stessa cosa

La distinzione è fondamentale.

Quando l’Avvocato assiste la parte, esercita la propria
funzione professionale e difensiva nell’ambito del procedimento
di mediazione.

Quando, invece, l’Avvocato rappresenta la parte,
assume anche una funzione sostanziale: partecipa all’incontro in luogo
del rappresentato e deve essere posto nella condizione di esprimere
concretamente la volontà di quest’ultimo nei limiti dei poteri ricevuti.

Le due funzioni possono essere esercitate dallo stesso professionista,
ma rimangono giuridicamente distinte.

Non basta una delega a presenziare all’incontro

Uno degli aspetti di maggiore interesse operativo della pronuncia
riguarda il contenuto della procura.

Non è sufficiente attribuire genericamente all’Avvocato il potere
di “presenziare”, “partecipare” o “assistere” all’incontro.

Il rappresentante deve disporre di
effettivi poteri sostanziali e negoziali,
tali da consentirgli di partecipare realmente al confronto,
valutare le possibili soluzioni conciliative e assumere determinazioni
nell’interesse della parte rappresentata.

La mediazione, infatti, non può trasformarsi in un mero adempimento
formale della condizione di procedibilità.

Procura alle liti e procura sostanziale

Particolare attenzione deve essere riservata alla distinzione tra
procura processuale e
procura sostanziale per la mediazione.

La normale procura alle liti abilita l’Avvocato all’esercizio
dell’attività difensiva nel processo, ma non attribuisce automaticamente
tutti i poteri sostanziali necessari per rappresentare la parte
nella negoziazione che si svolge in mediazione.

Quando l’Avvocato partecipa in sostituzione della parte,
occorre pertanto verificare che il titolo rappresentativo
contenga poteri adeguati alla concreta attività che il delegato
è chiamato a svolgere.

La partecipazione deve essere effettiva

L’ordinanza n. 21405/2026 si inserisce nel consolidato orientamento
della giurisprudenza di legittimità volto a valorizzare
l’effettività della mediazione.

La presenza di un rappresentante non può essere meramente nominale:
chi partecipa deve essere concretamente posto nelle condizioni
di confrontarsi sulla controversia e di contribuire alla ricerca
di una possibile soluzione.

È proprio la capacità negoziale effettivamente attribuita
al rappresentante a distinguere una partecipazione sostanziale
da una presenza meramente formale.

Il principio assume particolare rilievo nella mediazione demandata

La decisione assume particolare importanza anche in relazione
alla mediazione disposta dal Giudice.

In tali procedimenti, la verifica dell’effettiva partecipazione
e dell’adeguatezza dei poteri del rappresentante può incidere
sulla corretta realizzazione della condizione di procedibilità.

La presenza di un soggetto privo degli effettivi poteri necessari
non può quindi essere equiparata automaticamente alla partecipazione
sostanziale della parte.

Cosa deve verificare il Mediatore

La pronuncia offre indicazioni operative particolarmente importanti
anche per i Mediatori e per gli Organismi di Mediazione.

In presenza di un rappresentante è opportuno verificare:

  1. chi partecipa all’incontro:
    la parte personalmente, il legale rappresentante oppure un delegato;
  2. a quale titolo interviene il soggetto presente:
    come difensore, come rappresentante sostanziale oppure in entrambe
    le qualità;
  3. l’esistenza della procura o del titolo rappresentativo;
  4. l’effettiva estensione dei poteri conferiti;
  5. la possibilità concreta di negoziare e assumere decisioni
    sui diritti oggetto della controversia nei limiti del mandato ricevuto.

Una conferma dell’evoluzione della mediazione verso l’effettività

Cass. n. 21405/2026 contribuisce a definire ulteriormente
la funzione della rappresentanza all’interno del procedimento
di mediazione.

L’Avvocato può dunque essere contemporaneamente
difensore e rappresentante sostanziale,
ma il cumulo delle due funzioni presuppone l’attribuzione
di poteri rappresentativi effettivi.

Il tema non deve essere affrontato esclusivamente sotto il profilo
formale della procura, ma soprattutto verificando se chi partecipa
alla mediazione sia realmente in grado di prendere parte
alla negoziazione.

Riferimenti

Corte di Cassazione, Sezione III civile,
ordinanza 23 giugno 2026, n. 21405.

Approfondimento pubblicato il 3 agosto 2026:
“La rappresentanza sostanziale dell’avvocato in mediazione:
l’ordinanza della Cassazione n. 21405/2026 consolida
l’orientamento di legittimità”.

Fonte di approfondimento:

CFNews – Cassa Forense

Mediacon – Organismo di Mediazione n. 707
Mediazione civile e commerciale · ADR · Formazione


www.mediacon.org