Mediazione e competenza territoriale: quando l’irregolarità non blocca la causa

Tribunale di Belluno – Sentenza 13 gennaio 2026


Il caso

Con la sentenza del 13 gennaio 2026, il Tribunale di Belluno affronta una questione di grande rilievo nella pratica della mediazione civile e commerciale: la validità della procedura svolta presso un organismo territorialmente incompetente.

Nel caso concreto, un condomino impugnava una delibera assembleare, mentre la controparte eccepiva l’improcedibilità della domanda per violazione della disciplina sulla mediazione obbligatoria.

La mediazione, infatti, era stata avviata presso un organismo con sede a Roma, anziché nel circondario del Tribunale di Belluno.

Il quadro normativo: art. 4 D.Lgs. 28/2010

La normativa stabilisce che la domanda di mediazione debba essere presentata presso un organismo situato nel circondario del giudice territorialmente competente.

Tale previsione garantisce:

  • coerenza tra mediazione e giudizio;
  • equilibrio tra le parti;
  • corretta organizzazione territoriale del procedimento.

Il principio chiave: la competenza è derogabile

Il Tribunale afferma un principio di particolare rilevanza operativa:

la competenza territoriale nella mediazione è derogabile per accordo tra le parti.

Questo significa che la regola territoriale non ha carattere assoluto, ma può essere modificata in presenza di una volontà concorde delle parti coinvolte.

La deroga può essere anche tacita

L’aspetto più innovativo della decisione riguarda la possibilità di una deroga non espressa.

Secondo il Tribunale, infatti, la competenza territoriale può ritenersi accettata quando:

  • le parti partecipano agli incontri di mediazione;
  • accettano il regolamento dell’organismo;
  • non sollevano contestazioni sulla competenza territoriale.

In tali casi, la partecipazione equivale ad accettazione della competenza.

Effetti sulla procedibilità della domanda

Il Tribunale chiarisce che, in presenza di tale comportamento delle parti:

  • la mediazione deve ritenersi validamente instaurata;
  • la condizione di procedibilità è soddisfatta;
  • l’eccezione di improcedibilità deve essere rigettata.

La competenza territoriale, quindi, non può essere utilizzata come strumento per invalidare a posteriori una procedura già svolta senza contestazioni.

Il ruolo degli organismi di mediazione

La sentenza valorizza anche la collaborazione tra organismi di mediazione, evidenziando come eventuali accordi o protocolli tra sedi possano contribuire a rafforzare la legittimità del procedimento.

Ciò conferma la natura flessibile e funzionale del sistema della mediazione, orientato alla soluzione concreta delle controversie.

Implicazioni pratiche

Per gli avvocati

  • le eccezioni sulla competenza devono essere sollevate tempestivamente;
  • la partecipazione senza rilievi comporta accettazione implicita;
  • non è possibile contestare la competenza dopo aver partecipato alla procedura.

Per gli organismi di mediazione

  • è confermata la flessibilità territoriale operativa;
  • sono valorizzate le collaborazioni tra sedi;
  • si rafforza il ruolo sostanziale della mediazione.

Per le parti

  • la mediazione non può essere aggirata con eccezioni formali tardive;
  • il comportamento durante la procedura assume valore determinante.

Conclusioni

La pronuncia del Tribunale di Belluno ribadisce un principio fondamentale: la mediazione è uno strumento sostanziale e non meramente formale.

La collaborazione delle parti e il loro comportamento nel procedimento assumono un ruolo centrale, potendo sanare eventuali irregolarità, come nel caso della competenza territoriale.

Ne deriva un sistema più efficiente, orientato alla soluzione delle controversie e meno esposto a utilizzi strumentali delle eccezioni processuali.

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