Riforma Cartabia: mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo


La Riforma Cartabia inserisce nel dlgs n. 28/2010 il nuovo art. 5 bis dedicato all’opposizione a decreto ingiuntivo nell’ambito della mediazione obbligatoria 

Riforma Cartabia: opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria 

Sul tema della Riforma Cartabia e dell’opposizione al decreto ingiuntivo nella disciplina della mediazione trattato nel nuovo articolo 5 bis del decreto legislativo n. 28/2010, si ricorda che questa novità entrerà in vigore a partire dal 30 giugno 2023.  

Questa innovazione si è resa necessaria dopo una lunga querelle sorta sulla corretta individuazione della parte a cui spetta l’onere di avviare la mediazione dopo l’opposizione a decreto ingiuntivo. 

Dibattito sul quale è intervenuta, anche la Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 19596-2020. 

Mediazione obbligatoria: novità in caso opposizione a ricorso per decreto ingiuntivo 

Per attuare uno dei principi voluti dal legislatore e indicati nella legge delega, il decreto attuativo n. 149/2022 ha introdotto nel corso del decreto legislativo n. 28/2010, che disciplina la mediazione civile e commerciale, il nuovo art. 5 bis.  

Questo articolo, dedicato al procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, già nella sua intitolazione fa comprendere che la mediazione non riguarda la prima fase del procedimento monitorio, che è quella in cui il giudice concede il decreto ingiuntivo in presenza dei requisiti di legge, ma quella successiva ed eventuale dell’opposizione. 

Il procedimento monitorio infatti, disciplinato dall’art. 633 del Codice di procedura civile e seguenti, si snoda in due fasi distinte.  

La prima, di cognizione sommaria, prevede l’emissione da parte del giudice competente del decreto ingiuntivo in presenza di specifica prova documentale del credito. In questa fase è assente il contraddittorio, tanto che la controparte viene a conoscenza del decreto emesso nei suoi confronti per ottenere il pagamento di una determinata prestazione solo quando questo atto gli viene notificato. 

La sommarietà della prima fase viene meno nel momento in cui il debitore si oppone al decreto ingiuntivo per contestare il diritto del creditore. Dall’opposizione, che rappresenta la seconda fase “eventuale” del procedimento monitorio, scaturisce un giudizio a cognizione piena, che si caratterizza per la garanzia del contraddittorio. Il debitore ha infatti la possibilità di far cadere nel vuoto le pretese del creditore attraverso la produzione di prove idonee nella fase istruttoria, che è del tutto assente nella prima fase.

La mediazione deve essere avviata da chi ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo  

Compreso in breve il funzionamento del procedimento per decreto ingiuntivo la Riforma Cartabia all’interno dell’art. 5 bis chiarisce una questione di estrema importanza.  

Il problema sul quale infatti la giurisprudenza si è interrogata per anni è quello della individuazione corretta della parte che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l’onere di avviare la procedura di mediazione.

Il nuovo art. 5 bis dispone nello specifico che, quando una delle azioni per le quali il precedente art. 5 prevede la mediazione come condizione di procedibilità, viene avviata con il ricorso per decreto ingiuntivo, nel successivo procedimento di opposizione l’onere di avviare la mediazione è a carico del creditore, ossia del soggetto “che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo.” 

Il giudice, nel corso della prima udienza del processo di cognizione, se le parti lo hanno richiesto, prenderà le sue decisioni in merito alle istanze che le parti hanno presentato sull’adozione di provvedimenti provvisori che hanno a che fare con il decreto ingiuntivo. 

L ’art. 648 c.p.c. prevede infatti la possibilità per il giudice, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o su documenti in grado di dimostrare le ragioni dell’opponente, di concedere al decreto ingiuntivo la provvisoria esecutività, se ovviamente non l’ha già concessa in fase di emissione del decreto.  

Alla provvisoria esecutività il codice di procedura dedica inoltre l’art 649 c.p.c. Questa norma prevede che il giudice, se ha già concesso la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo, perché fondato sui documenti indicati nell’art. 642 c.p.c, ha la possibilità di sospenderla se l’opponente ne fa istanza in presenza di gravi motivi.  

Pronunciatosi sulle richieste appena viste, nel corso della prima udienza il giudice, se rileva che la mediazione non si è ancora svolta, fissa la successiva udienza, nel rispetto dei termini necessari per portare a compimento la mediazione. 

L’art. 6 del decreto legislativo n. 28/2010 stabilisce infatti che il procedimento di mediazione ha una durata che non può superare i tre mesi, salvo proroga di altri tre mesi su accordo delle parti formulato in forma scritta, per un totale di 6 mesi.  

All’udienza di rinvio fissata per consentire alle parti di concludere la mediazione, il giudice, se la parte che doveva avviare la procedura non lo ha fatto, potrà rilevare l’improcedibilità della domanda presentata in sede monitoria e pronunciarsi quindi sulla liquidazione delle spese, dopo aver disposto la revoca del decreto ingiuntivo. 

(Articolo tratto dal portale Mondo ADR)