Durata della mediazione — art. 6 D.Lgs. 28/2010
Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi.
Nelle mediazioni diverse da quelle disposte dal giudice, dopo l’instaurazione e prima della scadenza, può essere prorogato per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi. Quando la mediazione è disposta dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 2, o dell’art. 5-quater, comma 1, la proroga può avvenire una sola volta per ulteriori tre mesi.
La proroga risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale o risultante dal verbale stesso. Nei casi disposti dal giudice, le parti comunicano la proroga al giudice. Il termine non è soggetto a sospensione feriale.
