Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 9608/2026 – Mediazione e procedibilità della domanda
📄 Testo integrale della decisione:
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📌 Massima
In tema di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità è soddisfatta quando il procedimento sia stato effettivamente esperito mediante lo svolgimento del primo incontro con la partecipazione di almeno una parte.
La mancata partecipazione della controparte non determina improcedibilità, ma rileva ai fini sanzionatori e probatori.
⚖️ Oggetto
Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Mancata partecipazione della parte invitata – Effetti.
🧠 Principio di diritto
La Corte di Cassazione afferma che la procedibilità della domanda non è collegata al mero avvio formale del procedimento di mediazione, ma al suo effettivo esperimento.
Tale condizione si considera soddisfatta quando il primo incontro si svolge e vi partecipa almeno la parte istante, anche in assenza della controparte.
🔍 Focus operativi
✔ Esperimento della mediazione
Richiede:
- svolgimento effettivo del primo incontro;
- partecipazione qualificata di almeno una parte;
- possibilità concreta di confronto.
✔ Mancata partecipazione della controparte
Comporta:
- sanzione ex art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. 28/2010;
- rilevanza ai fini probatori.
Non comporta:
- improcedibilità della domanda.
✔ Presenza della parte
È necessario:
- partecipazione personale;
- oppure rappresentanza con poteri sostanziali effettivi.
Non è sufficiente:
- la sola presenza del difensore.
📚 Riferimenti normativi
- Art. 5 D.Lgs. 28/2010
- Art. 8 D.Lgs. 28/2010
📎 Inquadramento giurisprudenziale
- Cass. Civ. n. 8473/2019
- Cass. Civ. n. 28695/2023
- Cass. Civ. n. 14676/2025
📝 Nota
La pronuncia rafforza un’interpretazione sostanziale della mediazione, escludendo che la mancata partecipazione della parte invitata possa incidere sulla procedibilità della domanda, in assenza di una totale inerzia delle parti.
Dott. Gabriele Petracca
Responsabile Organismo di Mediazione n. 707
Mediacon S.r.l.