Mediazione civile e commerciale
La mediazione è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie disciplinato dal D.Lgs. 28/2010, che consente alle parti di tentare una soluzione amichevole con l’assistenza di un mediatore imparziale.
Il procedimento si svolge davanti a un Organismo iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Quando è obbligatoria
In alcune materie previste dalla legge, la mediazione costituisce condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.
In tali casi, il tentativo di mediazione deve essere esperito prima di poter proseguire in giudizio.
Quando è facoltativa
La mediazione può essere attivata volontariamente dalle parti anche in assenza di obbligo di legge, oppure su invito del giudice (mediazione demandata).
Come si svolge
Il procedimento prevede:
- Deposito dell’istanza presso l’Organismo;
- Convocazione delle parti;
- Primo incontro informativo;
- Eventuale prosecuzione con incontri successivi;
- Redazione del verbale finale.
Le procedure possono svolgersi in presenza o con modalità telematica, secondo quanto previsto dal regolamento dell’Organismo.
Esito della mediazione
La procedura può concludersi:
- con accordo tra le parti;
- con mancato accordo;
- con mancata comparizione di una delle parti.
In caso di accordo, il verbale sottoscritto può costituire titolo esecutivo nei casi previsti dalla normativa vigente.
Deposito e costi
Per informazioni operative: