Obbligatoria o demandata
Le parti partecipano con l’assistenza dell’Avvocato.
Organismo di Mediazione n. 707 · Ente di Formazione n. 422
Principio generale
La mediazione privilegia la presenza diretta. La rappresentanza è ammessa nei casi previsti e in presenza di giustificati motivi.
Le parti partecipano con l’assistenza dell’Avvocato.
La parte può partecipare senza difensore, salva la facoltà di avvalersene.
Il rappresentante deve conoscere i fatti ed essere munito di poteri dispositivi.
Contenuto della delega
Contenuto e documenti ufficiali
Indicazioni operative in materia di partecipazione personale, rappresentanza e delega in mediazione,
in conformità alla normativa vigente e al Protocollo in tema di mediazione.
In mediazione è richiesta, quale regola generale, la partecipazione personale delle parti.
La rappresentanza costituisce ipotesi ammessa nei casi previsti dalla disciplina vigente e,
in particolare, in presenza di giustificati motivi, secondo quanto indicato dal Protocollo.
3.1 Mediazione obbligatoria o demandata dal giudice
Nelle ipotesi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità o sia demandata dal giudice,
la partecipazione delle parti avviene con assistenza del difensore.
3.2 Mediazione volontaria (facoltativa)
Nella mediazione volontaria la parte può partecipare anche senza assistenza del difensore,
ferma restando la facoltà di avvalersene in ogni momento della procedura, anche ai fini della
sottoscrizione dell’eventuale accordo nei casi previsti dalla legge.
In presenza di giustificati motivi la parte può farsi rappresentare da:
Il rappresentante deve essere dotato di poteri dispositivi sulle questioni dedotte in mediazione,
inclusi quelli di transigere e di sottoscrivere l’accordo, secondo quanto previsto dal Protocollo.
5.1 Regola generale (firma non autenticata)
La delega per la partecipazione alla mediazione deve essere conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata,
contenente gli estremi del documento di identità del delegante, secondo quanto previsto dal Protocollo
e richiamato al D.Lgs. 28/2010.
5.2 Contenuto necessario
5.3 Casi in cui è richiesta la firma autenticata
Nei casi previsti (in particolare, quando si tratta di accordi/atti per i quali la legge richiede forme più rigorose),
il delegante conferisce la procura con firma autenticata da pubblico ufficiale, come indicato dal Protocollo.
La delega è depositata a cura del delegato nel fascicolo di mediazione unitamente a copia del documento di identità del delegato,
secondo le indicazioni del Protocollo.
Ove occorra, il mediatore dà atto a verbale della presenza del rappresentante e dei poteri dichiarati.
La partecipazione può avvenire anche con collegamento audiovisivo o in modalità telematica,
secondo le regole previste dalla disciplina vigente e dal Regolamento dell’Organismo.
7.1 Dati e sottoscrizioni nella partecipazione da remoto
Nella mediazione integralmente telematica ex art. 8-bis, a conclusione il Mediatore forma il documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo. Negli incontri audiovisivi da remoto ex art. 8-ter, fuori dai casi dell’art. 8-bis, con il consenso di tutte le parti le firme sugli atti formati durante l’incontro sono apposte nel rispetto del CAD e dell’art. 8-bis, commi 2 e 3; senza tale consenso, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al Mediatore.