LA PARTE CHE NON ADERISCE ALLA MEDIAZIONE DOVRA’ ESPORRE LE RAGIONI DELLA CONDOTTA AL GIUDICE NEL CORSO DEL GIUDIZIO


TRIBUNALE DI LECCO

Sezione prima

considerato che l’art. 5 comma secondo, del d.lgs.vo 28/2010, come modificato dal D.L. 69/2013, convertito in legge 98/2013, consente al giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione;

considerato che anche in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

osservato che tale opzione nel caso di specie appare più che opportuna, dovendo tenersi conto delle seguenti circostanze:

– il presente giudizio fa seguito ad un verbale di conciliazione già sottoscritto dalle parti nel 2011 presso la Camera arbitrale di Milano;

– la trattazione e decisione della presente causa appare complicata dalle problematiche già rilevate a verbale di udienza del 17.2.2016 (molte delle questioni sollevate dalla parte convenuta nella memoria n. 2 sono assolutamente nuove rispetto alla comparsa di costituzione, mentre l’entità dei danni azionati da parte attrice non è chiara rispetto alla prospettazione fatta dal procuratore attoreo);

– le parti hanno manifestato serie difficoltà di comunicazione davanti al giudice, non apparendo in grado di cogliere serenamente, nei tempi consentiti dall’udienza, il carattere vantaggioso di una conciliazione, rispetto alla prosecuzione del giudizio, sicché è probabile che un confronto più approfondito davanti ad un organismo di mediazione, a ciò deputato, possa sortire risultati più proficui rispetto al tentativo di conciliazione giudiziale;

– la causa per essere decisa richiede un’istruttoria, non potendosi escludere anche la necessità di una consulenza tecnica d’ufficio, ciò implicando costi che una mediazione consentirebbe di evitare;

ciò premesso;

il Giudice

dispone la mediazione obbligatoria ex art. 5 comma secondo, del d.lgs.vo 28/2010 e fissa per la prosecuzione del giudizio l’udienza del 21 settembre 2016 h. 9,45, evidenziando che ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 c.p.c. la parte che non aderisca alla mediazione dovrà esporre le ragioni di tale condotta al mediatore e comunque al giudice nella successiva prosecuzione del giudizio.

Lecco, 13/4/2016.

Il Giudice Federica Trovò