Regolamento Mediacon: Articolo 14: Presenza delle Parti e Loro Rappresentanza
- Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente o conferendo procura speciale sostanziale, possibilmente in forma notarile come richiesto dalla legge in materia di diritti reali (ad es. usucapione), successione ereditaria e divisione.
Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la questione oggetto del procedimento di mediazione.
- Le Parti, nelle mediazioni obbligatorie o demandate, devono farsi assistere da un Avvocato. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi e muniti di procura speciale sostanziale, possibilmente anche notarile soprattutto nei casi di trasferimento di un diritto disponibile o per esempio nelle mediazioni aventi ad oggetto la richiesta di acquisto di un bene per intervenuta usucapione od in materia di successioni ereditarie e divisione.
- Ove per giustificati motivi le parti diano delega ad un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia, il Mediatore chiede alle Parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
- PRESENZA DELL’AVVOCATO:
- Mediazione obbligatoria e disposta dal giudice ex art. 5, comma 1, e art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010: le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato sin dal primo incontro ed agli incontri successivi fino al termine della procedura;
- nella mediazione c.d. facoltativa: le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell’ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno, in ogni momento, esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un Avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscrivere il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative ed all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del d.lgs. 28/2010 e m. .
N.B. Nello specifico in caso di rappresentanza della Parte l’orientamento maggioritario propende per la procura notarile in favore di persona informata sui fatti con potere di transigere-firmare-conciliare e diversa dall’Avvocato, in quanto esso ha la funzione di assistere la parte e non di Rappresentarla.
Noi seguiamo l’orientamento di cui sopra, ma nell’ottica del raggiungimento dell’accordo potrebbe essere utilizzata anche il seguente fac-simile di Delega per la Mediazione ex art. 8 co. 4 bis del dlgs. 28/2010 ( non notarile), anche se noi consigliamo sempre la presenza personale della parte.
Testo del co. 4 bis: La delega per la partecipazione all’incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all’articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all’incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.