Scarica Sentenza Tribunale di Catania n. 2505/2025
✅ Sintesi della Sentenza – Tribunale di Catania n. 2505/2025
La causa riguarda una domanda di risoluzione di contratto preliminare di compravendita immobiliare con restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata dall’attore, per l’inadempimento del convenuto che non ha stipulato il rogito entro il termine concordato.
Il convenuto si difende sostenendo che il ritardo e l’inadempimento fossero dovuti al fatto che l’attore non aveva ottenuto il mutuo.
Il Tribunale ha ritenuto che:
- l’obbligo principale incombeva sul convenuto;
- non risulta provato un impedimento oggettivo imputabile all’attore;
- l’inadempimento del convenuto è grave e ingiustificato.
Il giudice ha quindi:
- dichiarato la risoluzione del contratto;
- condannato il convenuto alla restituzione del doppio della caparra (€ 20.000);
- posto a carico del convenuto le spese processuali.
❗️Focus sulla Mediazione
- La controversia era soggetta a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 (in quanto vertente su contratto preliminare di vendita immobiliare).
- La mediazione è stata attivata dall’attore prima del deposito della domanda giudiziale.
- Tuttavia, il convenuto non si è presentato all’incontro di mediazione, senza fornire giustificazioni.
- Il giudice ha espressamente rilevato la mancata partecipazione ingiustificata alla mediazione da parte del convenuto e, in applicazione dell’art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010, ne ha tenuto conto ai fini della decisione sulle spese.
📌 Riepilogo schematizzato – Mediazione e sentenza
Aspetto | Dettaglio |
---|---|
Mediazione obbligatoria? | Sì, per contratto preliminare immobiliare |
Chi ha attivato la mediazione? | L’attore |
Il convenuto ha partecipato? | No, assente senza giustificazioni |
Rilevanza processuale? | Sì, mancata partecipazione considerata dal giudice nelle spese di lite |
Norma applicata | Art. 8, co. 4-bis, d.lgs. 28/2010 |
Effetti | Condanna del convenuto anche alle spese legali, aggravata dalla condotta |