Presenza delle Parti e Loro Rappresentanza


REGOLAMENTO MEDIACON “ART. 12 PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA”

1) Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

2) Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

3) PRESENZA DELL’AVVOCATO:
a) Mediazione obbligatoria e disposta dal giudice ex art. 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010: le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura;
b) nella mediazione c.d. facoltativa: le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell’ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno, in ogni momento, esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscrivere il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del d.lgs. 28/2010.

 

N.B. Nello specifico in caso di rappresentanza della Parte l’orientamento maggioritario propende per la procura notarile in favore di persona informata sui fatti con potere di transigere-firmare-conciliare e diversa dall’Avvocato, in quanto esso ha la funzione di assistere la parte e non di rappresentarla.

Noi seguiamo l’orientamento di cui sopra, ma nell’ottica del raggiungimento dell’accordo potrebbe essere utilizzata anche il seguente fac-simile di procura speciale ( non notarile), anche se noi consigliamo sempre la presenza personale della parte.