Costi della mediazione


CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ

Indennità e spese per il primo incontro ex art. 28 – D.M. 150/2023

– Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all’organismo un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive, comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro;

– l’indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore ex art. 28, commi 4 e 5.

– Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti ex art. 16, comma 4.

Al momento del deposito indicare e versare le Spese di Avvio e le Spese di Mediazione I° incontro di cui sotto:

Spese Avvio

Valore della lite

(Crociare nella colonna vuota di fianco al valore)

Mediazione Obbligatoria e Demandata  

Mediazione Volontaria

Fino a € 1.000,01 € 32,00+iva (39,04) € 40,00+iva (48,80)
Da € 1,000,01

A € 50.000,00

€ 60,00+iva (€ 73,20) € 75,00+iva (91,50)
Valore superiore a

€ 50.000,00 e Indeterminato

€ 88,00+iva (€ 107,36) € 110+iva (134,20)

*Tutti gli importi indicati in tabella evidenziati in grassetto sono gli importi da versare.

Spese di Mediazione I° incontro – tali spese in ipotesi di prosecuzione oltre il primo incontro verranno detratte dalle ulteriori spese di mediazione prevista dalla Tabella A sotto riportata.

Spese di Mediazione Primo Incontro

Valore della lite

(Crociare nella colonna vuota di fianco al valore)

Mediazione Obbligatoria e Demandata  

Mediazione Volontaria

Fino a € 1.000,01 o indeterminabile basso € 48,00+iva (58,56) € 60,00+iva (73,20)
Da € 1,000,01 A € 50.000,00 o indeterminabile medio € 96,00+iva (117,12) € 120,00+iva (146,20)
Valore superiore a

€ 50.000,00 o indeterminato alto

€ 136,00+iva (165,92) € 170,00+iva (207,40)

*Tutti gli importi indicati in tabella in tabella evidenziati in grassetto sono gli importi da versare.

– Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi ex art. 28, commi 4 e 5.

– Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30, comma 1.

– Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, l’indennità di mediazione, determinata ex art. 28, commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7.

Determinazione del valore della lite e dell’accordo di conciliazione

– La domanda di mediazione contiene l’indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore;

– L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1 dell’art. 29 del D.M. 150/2023;

– Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall’organismo con atto comunicato alle parti.

– Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell’organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

– Il valore dell’accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri ex art. 29 co. Da 1° al 4°. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei predetti commi da 1 a 4, il responsabile dell’organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Determinazione delle spese di mediazione

– In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ex art. 28, comma 7, sono calcolate, per gli organismi pubblici in conformità alla tabella di cui all’allegato A, e per gli organismi privati in conformità alla tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del dieci per cento.

– In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all’allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento.

– Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all’allegato A, o secondo la tabella redatta in conformità all’articolo 32 e approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5.

– Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità all’articolo 30, sono ridotte di un quinto.

TABELLA A DELLE SPESE DI MEDIAZIONE EX ART. 31, comma 1 – D.M. 150/2023

VALORE DELLA LITE

(Crociare nella colonna vuota di fianco al valore)

SPESE in euro
Minimi
Obbligatoria ex 5 co. 1 e Demandata Volontaria
  Fino a euro

1.000,00

€ 64,00+iva (78,08) € 80,00+iva (97,60)
  Da euro 1.001,00

A euro 5.000,00

€ 128,00+iva (156,16) € 160,00+iva (195,20)
  Da € 5.001,00

A euro 10.000,00

€ 232,00+iva (283,04) € 290,00+iva (353,8)
  Da euro 10.001,00

A euro 25.000,00

€ 352+iva (429,44) € 440,00+iva (536,8)
  Da euro 25.001,00

A euro 50.000,00

€ 576,00+iva (702,72) € 720,00+iva (878,4)
  Da euro 50.001,00

A euro 150.000,00

€ 960,00+iva (1.171,2) € 1.200,00+iva (1.464,00)
  Da euro 150.001,00

A euro 250.000,00

€ 1.200,00+iva (1.464,00) € 1.500,00+iva (1.830,00)
  Da euro 250.001,00

A euro 500.000,00

€ 2.000,00+iva (2.440,00) € 2.500,00+iva (3.050,00)
  Da euro 500.001,00

A euro 1.500.000,00

€ 3.120,00+iva (3.806,4) € 3.900,00+iva (4.758,00)
  Da euro 1.500.001,00

A euro 2.500.000,00

€ 3.680,00+iva (4.489,6) € 4.600,00+iva (5.612,00)
  Da euro 2.500.001,00

A euro 5.000.000,00

€ 5.200,00+iva (6.344,00) € 6.500,00+iva (7.930,00)

*Tutti gli importi indicati tabella in tabella evidenziati in grassetto sono gli importi da versare.

N.B. Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2 % e per lo scaglione massimo dello 0,3 %.

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.001 a euro 150.000.

Ipotesi che si verificheranno:

– Deposito istanza: Pagamento spese avvio e spese mediazione per primo incontro in base al valore:

  • Nessun’altra somma da versare in caso di assenza della parte chiamata o non si prosegua oltre il primo incontro o non si decida di entrare ulteriormente nel merito nella stessa giornata;
  • Pagamento delle spese di mediazione come previste in tabella in caso di prosecuzione oltre il primo incontro:

Ove venga raggiunto l’accordo nel primo incontro vi sarà un aumento del 10 %, mentre ove raggiunto l’accordo in incontri successivi vi sarà un aumento del 25 %;

Ove le parti non raggiungano l’accordo la spese di mediazione da pagare sono quelle comunicate in base al valore e così come determinate in tabella.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle spese avvio e di mediazione (da versare al deposito o al momento dell’adesione) e dei costi di gestione della pratica del procedimento, oltre alle spese di mediazione così come previste in tabella può essere effettuato con

le seguenti modalità:

  • in contanti presso la Segreteria dell’Organismo;
  • tramite pos nelle sedi Mediacon s.r.l. che ne dispongono;
  • a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a Mediacon s.r.l.;
  • a mezzo di bonifico bancario, IBAN: IT37M0526279520CC0021193780 intestato a Mediacon S.r.l. presso Banca Popolare Pugliese di Casarano.
  • Il presente Organismo di Mediazione Mediacon s.r.l. iscritto al n. 707 dichiara e comunica di adottare la tabella A degli organismi pubblici e rispettando pertanto quanto previsto dall’articolo 31 D.M. 150/2023.
  • Le spese di mediazione sono calcolate secondo la tabella di cui all’Allegato A del D.M. N. 150/2023, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30.
  • Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.
  • In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella di cui all’allegato A, in aggiunta a quanto prevede l’articolo 30, comma 2, possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell’esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
  • Esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
  • Complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l’impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
  • Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella di cui all’allegato A, in base ad uno dei seguenti criteri:
  1. la durata di ciascun incontro;
  2. l’esperienza e la competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
  3. il prevedibile impegno del mediatore per l’intero procedimento in base a criteri oggettivi e predeterminati che la tabella deve indicare, quali la complessità delle questioni oggetto della procedura e il numero delle parti.
  • Quando le spese di mediazione sono determinate in conformità al comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.
  • Le spese di mediazione applicate dagli organismi privati non derogano gli importi minimi indicati da ciascun organismo nella tabella approvata dal responsabile del registro.

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